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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29450/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza impugnata resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Dai passaggi disponibili emerge che i motivi erano tre: 1) richiesta di riconoscimento della cd. attenuante costituzionale della lieve entità della rapina; 2) contestazione della qualificazione giuridica del fatto; 3) richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano prive della necessaria specificità, perché in larga parte riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e, comunque, non accompagnate da una critica puntuale delle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che il primo e il terzo motivo erano inammissibili anche perché attinenti al trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione di appello ritenuta sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e una critica puntuale delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito non è sufficiente.
  • Le doglianze che investono il trattamento sanzionatorio o il riconoscimento di attenuanti sono inammissibili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e abbia dato adeguato conto delle deduzioni difensive.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della relativa causa, il ricorrente è tenuto anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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