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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24820/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall'Amministrazione finanziaria, che le aveva imputato, in qualità di socia titolare dell'85% delle quote di una società a ristretta base partecipativa, la quota di utili extracontabili contestati alla società per l'anno d'imposta 2008. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo mancante la prova della distribuzione ai soci degli utili evasi; la CTR aveva confermato, affermando che, pur in presenza di società a ristretta base, spettasse comunque all'Ufficio provare in concreto l'effettiva percezione da parte del socio degli utili extrabilancio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato all'Ufficio un onere probatorio ulteriore rispetto alla presunzione di distribuzione degli utili ai soci nelle società a ristretta base sociale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che, accertati utili extracontabili in capo a una società di capitali a ristretta base sociale e definitiva la ripresa fiscale nei confronti della società, può operare la presunzione di distribuzione degli utili ai soci in proporzione alle rispettive quote, salva prova contraria dei soci circa l'accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi. Ha quindi censurato la CTR per avere erroneamente richiesto all'Ufficio la prova dell'effettiva percezione degli utili da parte della socia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dall'Agenzia come norma violata; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma specifica oltre a ricondurre la controversia alla disciplina dell'accertamento e alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base sociale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare l'erronea ripartizione dell'onere della prova: non incombe all'Ufficio provare la percezione effettiva degli utili da parte del socio, una volta operante la presunzione di distribuzione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto per violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale non partecipata e per il deposito di memoria

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento definitivo di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la distribuzione degli utili ai soci in proporzione alle quote di partecipazione.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è vinta dall'Ufficio mediante prova della concreta percezione del singolo socio, poiché l'onere di dimostrare il mancato riparto grava sui soci, i quali possono provare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.
  • La ristrettezza della compagine sociale e il conseguente vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra i soci costituiscono il fatto noto da cui desumere la distribuzione, senza integrare una presunzione di secondo grado vietata.
  • Il giudice di merito che, in presenza di tali presupposti, pretenda dall'Amministrazione una prova ulteriore dell'effettiva percezione degli utili da parte del socio, viola le regole sulla prova e i principi consolidati in materia tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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