Cassazione Civile, Ordinanza n. 36355/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per i compensi relativi all’attività giudiziale svolta in favore di un cliente in due diversi giudizi. Il cliente propose opposizione al decreto, poi rigettata in primo grado. In appello, la Corte territoriale ha rivalutato due scritture private intervenute tra le parti: una relativa a una causa contro Banco di Sicilia e una relativa a una causa contro Micale. Per la prima, ha ritenuto che l’accordo disciplinasse i compensi in modo tale che, se l’appello fosse andato male per il cliente, il professionista avrebbe dovuto restituire quanto già percepito per il primo grado e non avrebbe maturato compensi per l’appello; se invece l’appello fosse stato vittorioso, sarebbero spettate le sole spese liquidate dal giudice. La Corte d’appello ha escluso la nullità della pattuizione come patto di quota lite, qualificandola invece come accordo valido che rendeva gratuita la prestazione in caso di soccombenza. Per la seconda scrittura, relativa alla causa contro Micale, la Corte ha invece ravvisato un patto di quota lite vietato, perché prevedeva che il professionista potesse trattenere, in caso di vittoria, ogni somma eccedente una certa soglia. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 132 c.p.c.; violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’art. 2233 c.c. nell’interpretazione della scrittura sul Banco di Sicilia; vizio di motivazione per avere escluso la nullità della medesima pattuizione come patto di quota lite. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché fondato sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione previgente, non applicabile ratione temporis. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., osservando che la motivazione della Corte d’appello non presentava anomalie tali da integrare mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Quanto alla scrittura privata, ha rilevato che l’interpretazione del giudice di merito era plausibile e logica, e che il ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa della clausola, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato l’esito sostanziale della decisione di merito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, non per il semplice dissenso sulla ricostruzione interpretativa del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza per vizio motivazionale è stata ritenuta infondata perché la motivazione della decisione impugnata non presentava anomalie costituzionalmente rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione, per le sentenze pubblicate dopo il 12 settembre 2012, è sindacabile solo nei ristretti limiti del minimo costituzionale; non è più denunciabile un semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 1321 c.c.
La scrittura privata è stata ricondotta all’ambito dell’autonomia contrattuale in quanto conteneva una volontà negoziale idonea a regolare i rapporti patrimoniali tra cliente e professionista.
art. 1362 c.c. e seguenti
L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione non idonea; non è ammessa una diversa interpretazione meramente alternativa.
art. 2233 c.c.
La censura è stata respinta perché, una volta interpretata la scrittura come accordo valido che prevedeva la gratuità della prestazione in caso di esito sfavorevole, non risultava violato il divieto di patto di quota lite.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È stato richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità della sentenza per vizio di motivazione è ammissibile solo se la motivazione è del tutto mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta lamentare una motivazione non condivisa o non pienamente persuasiva.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di riproporre un mero dissenso sulla sufficienza o sulla bontà della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- L’interpretazione di una clausola contrattuale compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se è una delle interpretazioni plausibili del testo e se non vengono specificamente indicati e dimostrati i canoni ermeneutici violati.
- La parte che censura l’interpretazione di un contratto non può limitarsi a proporre una lettura alternativa della clausola, ma deve indicare in modo puntuale quali regole legali di interpretazione siano state violate e in che modo.
- Un accordo tra cliente e avvocato che preveda la gratuità della prestazione professionale in caso di esito sfavorevole della lite non integra, di per sé, un patto di quota lite vietato, se non attribuisce al difensore una percentuale del risultato conseguito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e proposto oltre la data rilevante prevista dalla legge, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
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