Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20361/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva più censure: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità) al capo C), per aver la corte territoriale escluso la lieve entità basandosi principalmente sul dato quantitativo (66,2 g di marijuana) senza valutare unitariamente mezzi, modalità e circostanze; 2) violazione dell'art. 240 cod. pen. e omessa motivazione sulla confisca di denaro (circa 5.000 euro) ritenuto provento di spaccio, contestando l'assenza del nesso di pertinenzialità; 3) violazione del divieto di reformatio in peius poiché la Corte d'appello ha aumentato la pena per continuazione nonostante l'impugnazione fosse promossa solo dall'imputato; 4) omessa indicazione analitica dei singoli aumenti per i reati satellite in contrasto con le Sezioni Unite; 5) errore nel calcolo della riduzione per il rito abbreviato (errata operazione algebrica sul complesso della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi tranne il terzo (reformatio in peius) e il conseguente errore aritmetico: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio eliminando l'aumento per la continuazione, e ha rideterminato la pena eliminando quella componente. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato. La pena così determinata da questa Corte è risultata essere di anni 2, mesi 4 e giorni 20 di reclusione e euro 6.667,00 di multa (a fronte della precedente determinazione di anni 3 e mesi 4 e euro 8.888,00 dopo il calcolo d'appello). La confisca del denaro è stata ritenuta legittima dai giudici del merito e non è stata annullata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La Corte ribadisce che il riconoscimento del fatto di lieve entità richiede una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri indicati dalla norma (quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Il dato quantitativo può essere decisivo se indica significativa potenzialità offensiva e diffusione.

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca del denaro è ammessa ove sussista prova o presunzione iuris tantum di illecita accumulazione; la Corte ritiene legittima la confisca operata dai giudici del merito sulla base della sproporzione rispetto al reddito pensionistico e dell'assenza di prova contraria.

  • art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come norma che, congiuntamente all'art. 240-bis c.p., consente la confisca per provento dell'attività delittuosa; valutazione ancorata alla sproporzione e alla presunzione di illecita provenienza.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Collegato all'istituto della confisca per sproporzione/illecita accumulazione; la Corte territoriale ha fatto leva sulla presunzione iuris tantum prevista dalla disciplina per giustificare la misura, in assenza di prova liberatoria offerta dall'imputato.

  • art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il divieto di reformatio in peius quando impugna solo l'imputato si estende a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena (incluso l'aumento per continuazione); l'applicazione di un aumento per continuazione in appello è quindi vietata se il pubblico ministero non ha impugnato.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibilità procedurale (contestata), ma la decisione della Corte non si fonda su un vizio ex art. 599-bis; la censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • Per valutare la applicabilità del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) il giudice deve procedere a una valutazione complessiva e unitaria di tutti i parametri normativamente indicati: quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze della condotta; il dato quantitativo da solo non esclude automaticamente la lieve entità se non dimostra una rilevante offensività o diffusione.
  • La confisca di somme di denaro rinvenute in capo all'imputato può essere giustificata attraverso la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione quando le somme risultino sproporzionate rispetto a redditi leciti e non vi siano prove di provenienza lecita presentate dall'imputato; l'onere di allegare e provare la legittima provenienza grava sull'imputato.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c. 4 c.p.p.) impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione sanzionatoria dell'imputato quando l'impugnazione è promossa esclusivamente dall'imputato stesso; questa limitazione comprende anche aumenti 'accessori' come quelli per il vincolo della continuazione.
  • In sede di appello il giudice deve motivare compiutamente gli aumenti applicati (inclusi quelli per continuazione) e indicare, se rilevanti, la misura di ciascun aumento; tuttavia, qualora un aumento sia illegittimamente operato in violazione del divieto di reformatio in peius, la sua eliminazione rende assorbibile la censura sulla mancata articolazione.
  • I calcoli algebrici relativi alla commisurazione della pena (es. applicazione degli aumenti e delle riduzioni per il rito abbreviato) devono essere coerenti e verificabili: eventuali errori aritmetici sono correggibili in sede di legittimità e possono comportare la rideterminazione della pena.
  • La giurisprudenza consolidata richiede che l'esame sulla lieve entità sia caso per caso; non è sufficiente richiamare precedenti isolati senza confrontare tutti gli elementi concreti del caso (quantitativi e qualitativi e modalità di cessione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.