Cassazione Penale, Sentenza n. 20361/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva più censure: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità) al capo C), per aver la corte territoriale escluso la lieve entità basandosi principalmente sul dato quantitativo (66,2 g di marijuana) senza valutare unitariamente mezzi, modalità e circostanze; 2) violazione dell'art. 240 cod. pen. e omessa motivazione sulla confisca di denaro (circa 5.000 euro) ritenuto provento di spaccio, contestando l'assenza del nesso di pertinenzialità; 3) violazione del divieto di reformatio in peius poiché la Corte d'appello ha aumentato la pena per continuazione nonostante l'impugnazione fosse promossa solo dall'imputato; 4) omessa indicazione analitica dei singoli aumenti per i reati satellite in contrasto con le Sezioni Unite; 5) errore nel calcolo della riduzione per il rito abbreviato (errata operazione algebrica sul complesso della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi tranne il terzo (reformatio in peius) e il conseguente errore aritmetico: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio eliminando l'aumento per la continuazione, e ha rideterminato la pena eliminando quella componente. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato. La pena così determinata da questa Corte è risultata essere di anni 2, mesi 4 e giorni 20 di reclusione e euro 6.667,00 di multa (a fronte della precedente determinazione di anni 3 e mesi 4 e euro 8.888,00 dopo il calcolo d'appello). La confisca del denaro è stata ritenuta legittima dai giudici del merito e non è stata annullata.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La Corte ribadisce che il riconoscimento del fatto di lieve entità richiede una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri indicati dalla norma (quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Il dato quantitativo può essere decisivo se indica significativa potenzialità offensiva e diffusione.
art. 240 cod. pen.
La confisca del denaro è ammessa ove sussista prova o presunzione iuris tantum di illecita accumulazione; la Corte ritiene legittima la confisca operata dai giudici del merito sulla base della sproporzione rispetto al reddito pensionistico e dell'assenza di prova contraria.
art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come norma che, congiuntamente all'art. 240-bis c.p., consente la confisca per provento dell'attività delittuosa; valutazione ancorata alla sproporzione e alla presunzione di illecita provenienza.
art. 240-bis cod. pen.
Collegato all'istituto della confisca per sproporzione/illecita accumulazione; la Corte territoriale ha fatto leva sulla presunzione iuris tantum prevista dalla disciplina per giustificare la misura, in assenza di prova liberatoria offerta dall'imputato.
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il divieto di reformatio in peius quando impugna solo l'imputato si estende a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena (incluso l'aumento per continuazione); l'applicazione di un aumento per continuazione in appello è quindi vietata se il pubblico ministero non ha impugnato.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come possibilità procedurale (contestata), ma la decisione della Corte non si fonda su un vizio ex art. 599-bis; la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Per valutare la applicabilità del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) il giudice deve procedere a una valutazione complessiva e unitaria di tutti i parametri normativamente indicati: quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze della condotta; il dato quantitativo da solo non esclude automaticamente la lieve entità se non dimostra una rilevante offensività o diffusione.
- La confisca di somme di denaro rinvenute in capo all'imputato può essere giustificata attraverso la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione quando le somme risultino sproporzionate rispetto a redditi leciti e non vi siano prove di provenienza lecita presentate dall'imputato; l'onere di allegare e provare la legittima provenienza grava sull'imputato.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c. 4 c.p.p.) impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione sanzionatoria dell'imputato quando l'impugnazione è promossa esclusivamente dall'imputato stesso; questa limitazione comprende anche aumenti 'accessori' come quelli per il vincolo della continuazione.
- In sede di appello il giudice deve motivare compiutamente gli aumenti applicati (inclusi quelli per continuazione) e indicare, se rilevanti, la misura di ciascun aumento; tuttavia, qualora un aumento sia illegittimamente operato in violazione del divieto di reformatio in peius, la sua eliminazione rende assorbibile la censura sulla mancata articolazione.
- I calcoli algebrici relativi alla commisurazione della pena (es. applicazione degli aumenti e delle riduzioni per il rito abbreviato) devono essere coerenti e verificabili: eventuali errori aritmetici sono correggibili in sede di legittimità e possono comportare la rideterminazione della pena.
- La giurisprudenza consolidata richiede che l'esame sulla lieve entità sia caso per caso; non è sufficiente richiamare precedenti isolati senza confrontare tutti gli elementi concreti del caso (quantitativi e qualitativi e modalità di cessione).
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