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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26454/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che aveva confermato il decreto con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo dell'intera partecipazione della società Hellas Verona Football Club S.p.A. nei confronti di Star Ball s.r.l. - Setti denunciava violazioni di norme della legge fallimentare (artt. 216, 223, 219 l. fall.) e di norme processuali (art. 125, 321, 324, 309 c.p.p.); Star Ball articolava cinque motivi relativi a carenza e genericità della motivazione sul "pericolo di aggravamento", mancata valutazione delle deduzioni difensive, sproporzione del sequestro rispetto alle finalità tutelati (richiamando anche principi costituzionali e sovranazionali) e censurava l'uso del sequestro per finalità di tutela del credito tipiche del sequestro conservativo; Dervishi denunciava violazioni di norme processuali richiamando artt. 125, 322, 568, 591, 324 c.p.p.

La decisione

Prima dell'udienza camerale i difensori dei ricorrenti depositarono il decreto del 26/04/2024 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna revocò il sequestro preventivo. Per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione. La Corte ha escluso la condanna alle spese e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto la sopravvenuta mancanza di interesse derivava da causa non imputabile al ricorrente e non equivale a soccombenza, richiamando precedenti di Sezioni unite e di Sezione prima.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale; disciplina procedurale sulla trattazione dei ricorsi in Cassazione in regime emergenziale

  • decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, art. 17

    norma richiamata per la proroga della disciplina procedurale citata (collegata all'art. 23 del d.l. 137/2020)

  • artt. 216, 223, 219 legge fallimentare

    richiamati dai ricorrenti (Setti) come norme rilevanti per la posizione societaria e la legittimità degli atti interdittivi/sequestri relativi a partecipazioni societarie nell'ambito delle misure cautelari; la Corte non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato in ordine alla competenza e ai limiti dell'istanza cautelare e delle relative motivazioni; censurato dai ricorrenti ma non deciso nel merito

  • art. 321 cod. proc. pen.

    norma sul sequestro preventivo e sulla necessità di motivare il pericolo di aggravamento; oggetto di molte censure (mancata ancoratura a elementi concreti, pericolo "astratto", sproporzione)

  • art. 324 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla disciplina del riesame e alla valutazione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del mantenimento del sequestro

  • art. 309 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla valutazione delle misure cautelari e della necessità di ponderare le esigenze cautelari con i diritti delle parti

  • artt. 322, 568, 591 cod. proc. pen.

    ampiamente richiamati da Dervishi (impugnazioni e motivi di diritto), ma non esaminati nel merito per intervenuta revoca del sequestro

  • art. 42 Cost.; art. 17 e 52 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE; art. 1 CEDU

    richiamati da Star Ball per censurare la sproporzione e la lesione di diritti fondamentali da parte del sequestro; la questione non è stata risolta nel merito dalla Corte di cassazione

Massime di principio

  • Se, prima della decisione in Cassazione, l'autorità procedente revoca il provvedimento cautelare (sequestro), il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza: in tal caso la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né pagamento alla Cassa delle ammende.
  • I provvedimenti di sequestro preventivo devono essere motivati con riferimento a elementi concreti e attuali che giustifichino il "pericolo di aggravamento"; motivazioni astratte o generiche sono censurabili in sede di impugnazione.
  • È criticabile l'uso del sequestro preventivo quando la finalità perseguita è essenzialmente la tutela del credito; per la protezione dei crediti esistono strumenti specifici (ad es. sequestro conservativo) e occorre evitare sovrapposizioni e sproporzioni.
  • Nelle impugnazioni cautelari è importante dedurre e documentare compiutamente le ragioni difensive e la mancata considerazione di tali deduzioni può costituire motivo di cassazione, salvo che il ricorso diventi inammissibile per sopravvenuti fatti estintivi.

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