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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12680/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare con cui una società si era impegnata ad acquistare un compendio immobiliare per un prezzo determinato, versando una caparra confirmatoria. La promissaria acquirente sosteneva che l'immobile non fosse conforme alle caratteristiche pattuite: mancavano le necessarie conformità edilizie e urbanistiche, non vi erano le prescritte condizioni di sicurezza rispetto all'attività da svolgere e la strada di accesso risultava in parte non di proprietà del promittente venditore. Chiedeva quindi l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., con riduzione del prezzo e risarcimento del danno per le difformità. Il venditore si opponeva, affermando che l'acquirente era stata immessa nel possesso per effettuare lavori di adeguamento, che aveva visionato più volte l'immobile e che i ritardi dipendevano dalla società; in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del preliminare per inadempimento della controparte, la restituzione dell'immobile, il risarcimento dei danni, un'indennità di occupazione e gli interessi sul saldo prezzo. In appello la Corte territoriale ha determinato il saldo prezzo dovuto e ha riconosciuto gli interessi legali su tale somma; il venditore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, denunciando principalmente omesso esame di fatti, violazioni di legge sulla valutazione delle prove, sulla riduzione del prezzo, sul risarcimento e sulle spese, oltre a contestare il riconoscimento degli interessi. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro il capo che le riconosceva gli interessi legali sul saldo prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del venditore, ritenendo inammissibili o infondati i motivi che miravano in sostanza a una nuova valutazione dei fatti e delle prove o a rimettere in discussione capi ormai coperti da giudicato. Ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso incidentale della società acquirente, censurando il capo della sentenza d'appello che aveva riconosciuto gli interessi legali sul saldo prezzo senza chiarire la base giuridica del loro decorso anticipato, nonostante l'obbligazione di pagamento del residuo prezzo, nel contesto dell'art. 2932 c.c., divenga liquida ed esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto definitivo produce effetti solo dal passaggio in giudicato; nel caso di compravendita trasferisce la proprietà e rende esigibile il saldo prezzo solo da quel momento, salvo diversa disciplina del dispositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di censurare questioni, argomentazioni o il mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, cioè nei limiti del "minimo costituzionale".

  • art. 2697 c.c.

    Non risulta violato il riparto dell'onere della prova quando la censura mira solo a un diverso apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione non può essere prospettata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, se non nei limiti del paradigma della motivazione apparente o dell'omesso esame di fatto decisivo.

  • artt. 2041 c.c., 2043 c.c., 1223 c.c.

    Il risarcimento o l'indennizzo presuppongono un titolo e un inadempimento o una condotta imputabile; l'azione di arricchimento non può correggere gli effetti economici derivanti dal proprio comportamento antigiuridico.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso principale, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi moratori presuppongono un'obbligazione pecuniaria esigibile e un ritardo imputabile; nel caso esaminato il loro decorso sul saldo prezzo non era stato adeguatamente giustificato.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per contestare la responsabilità da inadempimento e la pretesa agli interessi, ma la Corte ha ritenuto decisivo il tema della esigibilità del credito dopo la sentenza ex art. 2932 c.c.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla mora, ma il punto centrale resta la decorrenza dell'esigibilità del saldo prezzo solo dal giudicato.

  • art. 1217 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, senza un autonomo rilievo decisivo rispetto al principio sull'esigibilità dell'obbligazione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare questioni, argomentazioni o la mera valutazione delle prove.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La motivazione è nulla solo quando manca del tutto, è solo apparente o è obiettivamente incomprensibile; il semplice dissenso sulla sua persuasività non integra il vizio di nullità.
  • Nel giudizio ex art. 2932 c.c., la sentenza costitutiva produce gli effetti del contratto definitivo solo dal passaggio in giudicato; il saldo prezzo diventa quindi liquido ed esigibile da quel momento, salvo statuizione diversa e coerente con tale principio.
  • Il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile o comunque un titolo di responsabilità: non può essere richiesto per neutralizzare gli effetti economici del proprio comportamento inadempiente o antigiuridico.
  • La regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo per violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando al giudice di merito la valutazione di compensazione nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliareInadempimento
RamiProcesso civileImmobiliareContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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