Sentenza n. 623/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 12,60 inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 12,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica del concorso per 10 posti di fisioterapista, con attribuzione di 12,60 punti e mancata ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la prova pratica, svolta mediante questionario a risposta multipla, gli atti della commissione e la mancata ammissione alla prova orale. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata come corretta dalla commissione al quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lui selezionata. Con il secondo motivo ha dedotto che, quanto al quesito n. 6, anche la risposta scelta dal ricorrente fosse corretta, evidenziando l'ambiguità della domanda e l'illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riferimento alle prescrizioni sull'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Il punteggio complessivo attribuito era pari a 12,60, inferiore alla soglia di 14 punti prevista dal bando per l'ammissione alla prova orale.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Azienda Sanitaria ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni relative ai quesiti nn. 4 e 6. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti per ciascuno dei due quesiti, indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, e ha rideterminato la graduatoria. Per effetto della riassegnazione il ricorrente ha conseguito almeno 14 punti ed è stato ammesso alla prova orale, ottenendo l'integrale soddisfazione dell'interesse azionato. Il TAR ha quindi escluso la sopravvenuta carenza di interesse, che avrebbe comportato l'improcedibilità, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata, in base alla soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, tenuto conto della serialità del contenzioso, del riesame tempestivo, della natura tecnica delle questioni e della definizione in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, dopo l'avviso alle parti.
art. 30 c.p.a.
condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
Il ricorrente aveva chiesto la riammissione alla procedura e la condanna al risarcimento in forma specifica; la domanda non è stata esaminata nel merito perché la materia del contendere è cessata.
art. 12 d.P.R. 220/2001
violazione dell’art. 12 del D.P.R. 220/2001 in ordine alle prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali
La disposizione è stata invocata come parametro di legittimità delle operazioni concorsuali, ma il relativo motivo non è stato deciso nel merito.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
La soglia di ammissione alla prova orale era pari a 14 punti; l'attribuzione dei nuovi punteggi ha consentito al ricorrente di raggiungerla.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, riesamina gli atti contestati, modifica la valutazione e attribuisce al ricorrente il risultato utile richiesto, con integrale soddisfazione dell'interesse azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e non la sopravvenuta carenza di interesse.
- La riassegnazione generalizzata del punteggio relativo a quesiti contestati, indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, può determinare il superamento della soglia concorsuale e l'ammissione alla fase successiva, rendendo non più attuale la controversia sull'originaria valutazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere per riesame favorevole dell'amministrazione, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto della condotta processuale e amministrativa delle parti, della tempestività dell'autotutela, della serialità del contenzioso e della complessità tecnica delle questioni.
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