Cassazione Penale, Sentenza n. 34887/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il G.i.p. aveva revocato l'indulto concesso a Cassano sulla base della sopravvenienza di condanne a pena detentiva non inferiore a due anni per reati non colposi commessi nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge citata, ritenendo così integrata la causa di revoca prevista dall'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006. Il ricorrente denunciava errata applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione, osservando che la ricostruzione temporale adottata dal G.i.p. non era corretta rispetto all'effettivo periodo rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato che, nella motivazione impugnata, i titoli indicati dal G.i.p. non si riferivano a delitti compiuti nel quinquennio pertinente (quello successivo al 10 agosto 2011), per cui si è determinata una palese violazione di legge. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza nella parte relativa alla revoca dell'indulto e ha disposto il rinvio al giudice competente (G.i.p. del Tribunale di Bari) per un nuovo esame della posizione del condannato, con la precisa indicazione che la revoca può essere disposta solo se siano effettivamente accertati reati commessi nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della norma di clemenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, legge n. 241/2006
La causa di revoca dell'indulto opera se sopravvengono condanne per delitti non colposi con pena detentiva non inferiore a due anni commessi nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge; il giudice deve indicare e verificare espressamente che i fatti contestati rientrino in quel periodo temporale
Massime di principio
- La revoca di un beneficio di clemenza può essere dichiarata solo se è provato che le successive condanne cadono entro il preciso periodo temporale stabilito dalla norma che legittima la revoca; la motivazione deve collegare in modo chiaro le condanne al quinquennio rilevante
- In caso di difetto di specificazione temporale o di errata ricostruzione del periodo di efficacia della norma, la decisione di revoca è vulnerabile e la cassazione disporrà l'annullamento con rinvio per nuovo esame
- Il giudice dell'esecuzione non può presumere l'operatività della causa di revoca: è necessario che dagli atti emergano compiutamente le date dei singoli reati e la loro riconducibilità al quinquennio previsto dalla legge
- Quando si contesta la revoca di un indulto per sopravvenienza di condanne, il gravame probatorio ricade sulla parte che sostiene la sopravvenienza (in genere la pubblica accusa), che deve fornire elementi documentali chiari e temporicamente pertinenti
- Se la Corte di legittimità annulla per vizio di motivazione relativo alla temporalità, di norma dispone il rinvio al giudice competente per consentire una nuova valutazione secondo i criteri di legge
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