Ordinanza n. 2357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (sezione seconda) n. -OMISSIS- resa tra le parti nel procedimento 652/16 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente una prova adeguata della situazione reddituale, patrimoniale e familiare posta a fondamento del pregiudizio grave e irreparabile. L'ordinanza non decide il merito dell'appello e non esamina la legittimità della sentenza di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Marche e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile, facendo riferimento alla propria situazione reddituale, patrimoniale e familiare, senza tuttavia fornire prova documentale di tali circostanze. Dal testo non risultano ulteriori motivi di appello né è individuabile l'oggetto sostanziale dell'originario ricorso.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; la sospensione dell'efficacia della sentenza è stata negata per mancata prova del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la dimostrazione concreta del pregiudizio grave e irreparabile; la mera allegazione della situazione reddituale, patrimoniale e familiare, priva di adeguata prova, non è sufficiente.
- Il rigetto della domanda cautelare proposta in appello non definisce il merito dell'impugnazione e lascia impregiudicata la valutazione sulla legittimità della sentenza appellata.
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