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Sentenza

Sentenza n. 232/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato su una condanna definitiva per reato in materia di stupefacenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto il 20 giugno 2019, aveva chiesto il rinnovo il 10 luglio 2019. La Questura di Brescia aveva rigettato l'istanza con provvedimento del 22 novembre 2019, fondandosi sulla condanna irrevocabile alla pena di cinque anni di reclusione e 12.000 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il provvedimento era stato notificato soltanto il 12 agosto 2021. Il ricorrente ha dedotto che la pena era stata dichiarata estinta il 25 gennaio 2021 a seguito del positivo completamento dell'affidamento in prova al servizio sociale e che, nel periodo successivo all'adozione del diniego, aveva intrapreso un percorso di reinserimento sociale, lavorando come operaio, disponendo di un'abitazione in locazione e avendo superato l'esame di lingua italiana di livello A2. Ha sostenuto che la Questura avrebbe dovuto valutare concretamente la sua pericolosità sociale e bilanciarla con il suo inserimento sociale, la durata della permanenza in Italia, la situazione lavorativa e reddituale, l'eventuale nucleo familiare e l'assenza di collegamenti con il Paese d'origine. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione delle circostanze sopravvenute ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. La condanna definitiva per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 rientra tra le condanne automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. In tali ipotesi la valutazione della pericolosità sociale è stata compiuta direttamente dal legislatore e non è necessaria un'autonoma valutazione del Questore. Il bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare è richiesto soltanto quando lo straniero abbia dedotto e dimostrato l'esistenza di legami familiari rilevanti nel territorio nazionale; nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato né documentato tali legami. L'estinzione della pena non elimina l'effetto ostativo della condanna. Inoltre, la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento al momento della sua emanazione, non a quello della notificazione. L'estinzione della pena, l'attività lavorativa, la disponibilità di un immobile in locazione e il superamento dell'esame di lingua erano circostanze successive all'adozione del diniego e non potevano rendere retroattivamente illegittimo un provvedimento originariamente legittimo. Non sussisteva neppure un obbligo dell'amministrazione di procedere al riesame in autotutela sulla base della documentazione sopravvenuta, poiché il riesame è discrezionale. Le spese del giudizio di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    La condanna per il reato in materia di stupefacenti costituisce il presupposto fattuale della causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Prevede l'effetto ostativo delle condanne per determinati reati, tra cui quelli in materia di stupefacenti, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; la valutazione della pericolosità sociale è tipizzata direttamente dal legislatore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Concorre a fondare il diniego in presenza di condanne ostative; impone il bilanciamento con la vita familiare soltanto in presenza di legami familiari rilevanti dedotti e documentati dall'interessato.

  • art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 286/1998

    Richiede, nei casi di effettivi legami familiari nel territorio dello Stato, la considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d'origine e, per chi è già presente in Italia, della durata del soggiorno.

  • art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 286/1998

    È richiamato per riferire il successivo riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, circostanza non incidente sulla legittimità originaria del diniego impugnato.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    La notificazione rileva per l'efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati e per la decorrenza del termine d'impugnazione, non per la valutazione della legittimità originaria dell'atto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La condanna definitiva per uno dei reati automaticamente ostativi individuati dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, inclusi i reati in materia di stupefacenti, consente il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno senza che il Questore debba svolgere un'autonoma valutazione attuale della pericolosità sociale dello straniero, poiché tale valutazione è stata compiuta a monte dal legislatore.
  • Il bilanciamento tra l'interesse alla pubblica sicurezza e il diritto alla vita familiare previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 presuppone che lo straniero deduca e documenti l'esistenza di effettivi legami familiari nel territorio nazionale; in assenza di tale allegazione, la condanna ostativa opera automaticamente.
  • L'estinzione della pena non elimina, di per sé, l'effetto ostativo derivante dalla condanna definitiva rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Circostanze sopravvenute prima della notificazione, ma dopo l'emanazione dell'atto, non possono rendere retroattivamente illegittimo un provvedimento originariamente legittimo.
  • La notificazione di un provvedimento limitativo incide sulla sua efficacia e sulla decorrenza del termine per impugnarlo, ma non sposta il momento rilevante per il giudizio di legittimità, che resta quello dell'adozione.
  • La sopravvenienza di documenti o circostanze favorevoli non comporta un obbligo dell'amministrazione di annullare o sostituire in autotutela un provvedimento legittimamente adottato; l'eventuale riesame resta espressione di potere discrezionale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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