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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35718/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario il diniego, opposto dall'Amministrazione finanziaria, a un'istanza di autotutela relativa al classamento catastale di una unità immobiliare. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso ritenendo che esso mirasse in sostanza a far valere vizi originari dell'atto di classamento. In appello, la CTR aveva invece accolto il gravame sul rilievo che il provvedimento di diniego di autotutela fosse carente di motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per sostanziale mancanza di motivazione; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sull'autotutela tributaria e sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, sostenendo che il potere di autotutela è discrezionale e che il sindacato del giudice sul diniego può investire solo l'eventuale illegittimità del rifiuto rispetto a ragioni di interesse generale, non già la fondatezza della pretesa tributaria. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia su altri motivi d'appello, in particolare sulla dedotta nullità originaria del classamento per mancata notificazione.

La decisione

La Corte ha accolto, nei limiti della motivazione, entrambi i motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ampliato il sindacato sull'atto di diniego di autotutela. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ribadito che il diniego di autotutela è sindacabile solo per vizi propri del rifiuto e nei limiti delle ragioni di rilevante interesse generale che possono giustificare l'annullamento d'ufficio, non per rimettere in discussione un atto impositivo o catastale ormai definitivo per mancata impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale disposizione sulla motivazione delle sentenze nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

  • art. 2-quater d.l. n. 564/1994

    Considerato norma che disciplina l'autotutela tributaria, potere discrezionale dell'Amministrazione e non strumento di tutela del contribuente.

  • art. 2 d.m. n. 37/1997

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'autotutela e dei presupposti del suo esercizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme sull'autotutela e sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Interpretato nel senso che il diniego di autotutela non consente di riaprire la contestazione del tributo o dell'atto impositivo definitivo, ma solo di censurare eventuali vizi propri del rifiuto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia su motivi d'appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente incidentale.

  • art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994, conv. con modif. dalla L. n. 656/1994

    Corte costituzionale richiamata per affermare che non sussiste obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza di autotutela né impugnabilità del silenzio inadempimento in tale materia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'impugnazione del diniego di autotutela non può trasformarsi in una nuova impugnazione dell'atto impositivo o catastale ormai definitivo: sono deducibili solo vizi propri del rifiuto amministrativo.
  • L'autotutela tributaria ha natura discrezionale ed è esercizio di un potere d'ufficio dell'Amministrazione, non uno strumento di protezione del contribuente; il giudice non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nella valutazione dell'opportunità di ritirare l'atto.
  • Il contribuente che invoca l'autotutela non può limitarsi a riproporre censure contro l'atto originario già divenuto definitivo, ma deve allegare un interesse di rilevanza generale all'eliminazione dell'atto.
  • Il diniego di autotutela è autonomamente sindacabile solo per la sua legittimità intrinseca e per la correttezza della motivazione rispetto ai presupposti dell'interesse pubblico, non per rimettere in discussione la pretesa tributaria sostanziale.
  • Quando il provvedimento dell'Ufficio si limita a confermare un precedente classamento senza nuova istruttoria, esso può essere qualificato come atto confermativo; ma tale rilievo non consente comunque di rivedere un atto definitivo in assenza di un interesse generale alla sua rimozione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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