Sentenza n. 1159/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, fino alla proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Castrovillari che riconosceva il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2148/2023 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per gli anni scolastici rispettivamente indicati nella pronuncia, con condanna del Ministero al pagamento degli importi, oltre accessori, nonché delle spese di lite. Nel ricorso era stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno comunicato che il 6 febbraio 2026 il Ministero aveva accreditato quanto riconosciuto dalla sentenza azionata, così soddisfacendo integralmente la pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata in ottemperanza era stata pienamente soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né adottata altra misura esecutiva. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell’inadempimento protrattosi fino alla proposizione del ricorso, e liquidate in complessivi 828 euro, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- La piena soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza, intervenuta nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anziché la prosecuzione del giudizio esecutivo o la nomina del commissario ad acta.
- Quando l’Amministrazione adempie dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione se il ricorso era stato reso necessario dall’inadempimento pregresso.
- L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, se la parte privata ha dovuto instaurare il processo per ottenere l’esecuzione del giudicato.
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