Sentenza del 02/02/2016 n. 620 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Atto notificato senza il rispetto del termine dilatorio - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è stato ritenuto illegittimo, in quanto adottato in violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. L'eccezione è ammessa esclusivamente quando l'Amministrazione dimostri e motivi concretamente una particolare situazione di urgenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento perché notificato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica o consegna del processo verbale di constatazione (PVC). Tale termine consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste, che devono essere valutate dall'ufficio. L'atto può essere emesso prima della scadenza solo in presenza di una situazione di particolare urgenza, adeguatamente motivata.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La norma stabilisce un termine dilatorio ordinario di sessanta giorni tra la consegna del PVC e l'emissione dell'avviso di accertamento. La sua violazione rende illegittimo l'atto, salvo che l'Amministrazione provi l'esistenza di una particolare urgenza e la esponga adeguatamente nella motivazione dell'avviso.
Massime di principio
- Quando un accertamento è preceduto dalla consegna di un PVC, l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento.
- Il termine serve a garantire il contraddittorio: il contribuente deve poter presentare osservazioni e richieste e l'ufficio deve poterle valutare.
- Un avviso emesso prima della scadenza del termine è generalmente illegittimo, a meno che l'atto indichi e dimostri una concreta situazione di particolare urgenza.
- La mera indicazione generica dell'urgenza non è normalmente sufficiente: le ragioni devono essere specifiche, attuali e motivate.
- In una situazione analoga, occorre verificare le date di consegna del PVC e di emissione dell'avviso, nonché l'eventuale motivazione dell'urgenza contenuta nell'atto.
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