Cassazione Penale, Ordinanza n. 14621/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso una aggravante in materia di stupefacenti ma confermato la condanna a cinque anni di reclusione ed euro 24.000 di multa per detenzione/traffico di sostanze stupefacenti e per un reato di falsità in monete. Il ricorso, formalmente fondato su un unico motivo articolato in tre censure per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentava: 1) il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità per il reato in materia di stupefacenti, assumendo che non vi fossero elementi di organizzazione o di particolare modalità dell'azione tali da escludere la riqualificazione; 2) il mancato affrontare il motivo di appello relativo alla asserita inconsapevolezza della falsità delle banconote contestate al capo B; 3) la ritenuta recidiva, che la difesa assumeva basata soltanto sui precedenti penali senza una concreta valutazione della maggiore capacità a delinquere. La Cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché meramente ripropositive delle censure di merito e prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, mirando in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello e tendevano a ottenere una rivalutazione del merito. Nel merito delle singole censure, ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego della lieve entità nel reato di stupefacenti, fondata su quantitativo della sostanza, disponibilità di mezzi, luoghi e materiale per il confezionamento, elementi indicativi di una condotta organizzata e non occasionale; ha ritenuto logicamente motivata anche l'esclusione della buona fede rispetto alle banconote false, in base alla corrispondenza dei numeri seriali con banconote rinvenute al coimputato e al numero rilevante di banconote; infine ha reputato adeguata la motivazione sulla recidiva, valorizzante natura, gravità e prossimità temporale dei precedenti e la loro idoneità a dimostrare maggiore colpevolezza e pericolosità. Conseguentemente, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti confermata in appello; la difesa chiedeva la riqualificazione nella ipotesi di lieve entità ex comma 5.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
ipotesi di minore gravità che richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della condotta e dell'oggetto materiale del reato; nel caso concreto è stata esclusa per la presenza di indici di organizzazione e non occasionalità.
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990
aggravante esclusa dalla Corte d'appello in parziale riforma della sentenza di primo grado.
art. 455 c.p.
reato di detenzione di monete false; la Corte ha escluso la buona fede dell'imputato sulla base di elementi indiziari convergenti.
art. 457 c.p.
fattispecie invocata dalla difesa per la derubricazione della condotta relativa alle banconote false, ma non accolta.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
dedotto come vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure non superassero il limite del sindacato di legittimità e mirassero a una rivalutazione del merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per affermare il requisito di specificità dei motivi di ricorso, la cui carenza comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
base normativa per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le stesse censure già svolte in appello, senza un confronto critico e puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti impone una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente rilevanti, sia oggettivi sia modalità della condotta; la presenza di quantità non trascurabili, mezzi, luoghi e materiale per il confezionamento può escludere la minore gravità.
- La contestazione della consapevolezza della falsità di banconote può essere respinta sulla base di un ragionamento indiziario coerente, fondato su elementi convergenti come la serialità delle banconote e il loro numero complessivo, quando tali dati siano incompatibili con una ricezione accidentale o inconsapevole.
- La recidiva può essere legittimamente ritenuta quando il giudice dia conto, con motivazione non meramente assertiva, della natura, gravità e prossimità temporale dei precedenti e della loro idoneità a dimostrare maggiore colpevolezza e pericolosità sociale; non è sufficiente il mero richiamo all'esistenza di precedenti penali.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio, se le censure si risolvono in una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
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