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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32705/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., in relazione a delitti di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309). Il difensore deduce violazione di norme sostanziali e processuali (art. 240-bis c.p.; artt. 125, comma 3; 309, comma 9; 321, comma 1; 324, comma 7 c.p.p.) per omissione di motivazione circa il periculum in mora, contestando l'assenza nel provvedimento originario di ragioni che rendessero necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo. Si censura altresì l'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del riesame (contraria, secondo il difensore, al principio Capasso/Sezioni Unite) e si contesta l'affidamento su una intercettazione del 3 settembre 2021, ritenuta datata e insufficiente rispetto al lungo lasso di tempo intercorrente e alla mancata prova di atti di occultamento o dispersione patrimoniale successivi.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità nel merito (infondato). Pur rilevando che la prima ratio adottata dal Tribunale del riesame (secondo la quale non sarebbe necessaria la motivazione del periculum in mora) è errata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. "Ellade" n. 36959/2021) e dei successivi orientamenti (es. Poerio), la Corte ritiene che tale errore non abbia inciso sul dispositivo perché esiste una seconda ratio decidendi autonoma e sufficiente. Tale seconda motivazione è costituita dalla concreta ricostruzione del GIP, condivisa dal Tribunale, della sussistenza del pericolo di dispersione dei beni, anche alla luce di una intercettazione telefonica del 3/9/2021 che evidenziava intenti di occultamento delle disponibilità patrimoniali. Pertanto l'ordinanza impugnata viene confermata; il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca per sproporzione; qui è il presupposto sostanziale della misura reale adottata (sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata). La Corte richiede che, ai fini cautelari, sia data concisa motivazione anche sul periculum in mora, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma generale sulla confisca; richiamata dalla giurisprudenza (Sez. U, Ellade) per chiarire l'onere motivazionale del periculum in mora quando si adottano sequestri preventivi diretti alla confisca.

  • artt. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Prevedono i reati in materia di stupefacenti che costituiscono il fatto-base per le misure ablative adottate; il sequestro è stato disposto in relazione a contestazioni per tali reati.

  • art. 85 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata dal difensore in ordine al periculum in mora con riferimento alle esigenze di tutela connesse ai reati in materia di stupefacenti; la Corte valuta la motivazione alla luce dei criteri di adeguatezza e proporzionalità.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro preventivo (comma 2 citato). Le Sezioni Unite (Ellade) hanno precisato che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, salvo i casi di cose immediatamente confiscabili ex lege.

  • art. 416-bis cod. pen., comma 7

    Norma sulla confisca obbligatoria (reati di associazione mafiosa); la giurisprudenza ha esteso il principio motivazionale del periculum in mora anche alle misure di sequestro finalizzate a tale confisca obbligatoria.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata dal difensore tra le presunte violazioni procedurali; la Corte non accoglie le dedotte violazioni di legge, ritenendo che il ricorso contestua profili di fatto non riesaminabili in cassazione.

  • art. 309, comma 9 c.p.p.

    Prevede poteri del giudice del riesame in materia di misure cautelari; la difesa contestava un uso illegittimo del potere integrativo di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che non vi sia stata integrazione arbitraria quando la motivazione era effettivamente sussistente.

  • art. 321, comma 1 c.p.p.

    Norma procedurale sul sequestro preventivo; citata tra le disposizioni la cui presunta violazione è stata dedotta, ma la Corte ha escluso vizio di diritto idoneo ad annullare il provvedimento.

  • art. 324, comma 7 c.p.p.

    Norma relativa alle impugnazioni; richiamata tra le norme processuali contestate ma senza esito favorevole alla difesa.

  • art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 conv. L. n. 356/1992

    Previsione normativa collegata alla confisca e ai sequestri finalizzati alla confisca; la Corte ricorda che i vizi attinenti alla verifica concreta dei presupposti di fatto del sequestro non sono deducibili in cassazione, secondo la consolidata giurisprudenza.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze del riesame in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; ciò limita la possibilità di riesame dei fatti da parte della Suprema Corte.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione richiede una concisa motivazione anche sul periculum in mora: il giudice deve spiegare perché sia necessario anticipare l'effetto ablativo rispetto alla decisione di merito, salvo i casi in cui il bene sia immediatamente confiscabile ex lege.
  • Il Tribunale del riesame non può legittimamente affermare che la motivazione sul periculum in mora sia sempre superflua: l'automatismo della pericolosità in re ipsa è stato superato dalle Sezioni Unite (Ellade) per tutela dei principi di proporzionalità e di rispetto della proprietà.
  • Se l'ordinanza impugnata contiene una o più rationes decidendi autonome e autosufficienti, un vizio di diritto relativo a una di esse può essere corretto senza annullare l'intero provvedimento (art. 619 c.p.p.), purché l'altra ratio sia effettiva e adeguatamente motivata.
  • In Cassazione contro provvedimenti di riesame relativi a sequestri finalizzati alla confisca è limitato il sindacato sui fatti: non sono ammessi ricorsi che mirino a una rivalutazione in fatto del periculum in mora o della sua attualità; il controllo è riservato a vizi di legge o a motivazione radicalmente carente.
  • Prove anche antecedenti nel tempo (es. intercettazioni) possono giustificare il periculum in mora se, nella motivazione, vengono collegate adeguatamente al rischio concreto che i beni vengano occultati, dispersi o altrimenti sottratti alla misura nel periodo successivo.
  • La difesa che contesta la motivazione deve dimostrare l'assenza totale o la radicale carenza dell'apparato motivazionale (incoerenza o inesistenza della motivazione) per ottenere l'annullamento in cassazione.

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