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Sentenza

Sentenza del 20/07/2023 n. 21722 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per rinunzia al ricorso da parte della contribuente, dopo il deposito dell'attestazione di pagamento delle somme richieste. Per effetto della rinuncia il giudizio di legittimità si è estinto senza decisione nel merito; la Corte ha compensato le spese del giudizio e ha escluso l'applicazione del cosiddetto doppio contributo unificato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella esattoriale relativa al recupero a tassazione di importi IVA dichiarati e non versati per l'anno indicato e dell'iscrizione a ruolo di una sanzione. La ricorrente contestava in particolare la validità della notifica (effettuata a mezzo posta con plico raccomandato e avviso di ricevimento), l'omessa compilazione della relata di notifica, la carenza di motivazione dell'atto, la fondatezza della pretesa erariale (anziché della dedotta omessa dichiarazione o di un credito inesistente), la duplicazione della notifica e la riunione d'ufficio dei procedimenti in secondo grado.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Regola le modalità di notificazione delle cartelle esattoriali mediante posta; la questione sulla legittimità della notificazione a cura del concessionario è stata sollevata ma non risolta in sede di cassazione, essendo intervenuta la rinuncia.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1

    Secondo la ricorrente le notifiche a mezzo posta sarebbero validamente perfezionate solo se eseguite dall'ufficiale giudiziario; la Corte non è entrata nel merito della questione per effetto della rinuncia.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14

    Norma richiamata dalla ricorrente per distinguere i poteri di notifica degli uffici finanziari rispetto al concessionario; comunque la questione non è stata decisa nella sentenza di cassazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 67

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla duplicazione della notifica e alla necessità di annullamento della precedente; anche questo punto non è stato risolto nel merito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26

    Richiamato in relazione a profili procedurali e di notifica, oggetto di censura ma non decidendo il merito il giudizio è cessato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    Riferito alla riunione dei procedimenti d'impugnazione; la ricorrente censurava la riunione disposta dai giudici di secondo grado in assenza di domanda di parte, ma la Corte non ha deciso sul punto a causa della rinuncia.

  • D.P.R. 24 settembre 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma sul doppio contributo unificato: la Corte ha dichiarato che non è applicabile nel caso di cessazione della materia del contendere per rinuncia, trattandosi di misura sanzionatoria di stretta interpretazione.

  • Codice di procedura civile, art. 306

    La Corte ha ricordato che l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione in tema di rinuncia, quindi la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti.

  • Codice di procedura civile, art. 390, u.c.

    La comunicazione della rinuncia può essere fatta agli avvocati delle parti, e la Corte ha richiamato che la semplice comunicazione agli avvocati è efficace ai fini della conoscenza della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che produce effetti se la controparte ne ha avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza; non richiede l'accettazione formale dell'altra parte nel giudizio di cassazione.
  • Il concreto pagamento delle somme richieste e il deposito dell'attestazione di pagamento uniti alla manifestazione di rinuncia comportano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
  • In presenza di rinuncia e cessazione della materia del contendere le spese possono essere compensate e non si applicano automaticamente sanzioni o oneri aggiuntivi come il doppio contributo unificato, salvo i casi tassativamente previsti dalla norma.
  • Le contestazioni sulla validità della notifica a mezzo posta, sulla relata o sulla duplicazione di notifiche devono essere diligentemente dedotte e provate nel merito; tuttavia, se il giudizio si estingue per rinuncia, tali questioni rimangono senza pronuncia definitiva e vanno considerate non decise.
  • Quando si impugna una cartella esattoriale, è opportuno conservare e produrre tutta la documentazione di notifica (avvisi di ricevimento, relata, plico) e, se possibile, sollevare tempestivamente eccezioni procedurali e di motivazione per permettere una valutazione nel merito prima di eventuali rimborsi o pagamenti.

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