Sentenza del 14/01/2016 n. 89 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Lista Falciani - Utilizzo ai fini fiscali - Legittimità - Conseguenti accertamenti - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con cui la CTP di Roma aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2005. La controversia riguardava l'utilizzabilità fiscale dei dati contenuti nella cosiddetta Lista Falciani, acquisiti dall'Amministrazione finanziaria italiana tramite la cooperazione internazionale, nonostante la loro originaria sottrazione illecita da parte di un dipendente della banca HSBC. Il contribuente sosteneva inoltre che il conto svizzero fosse intestato esclusivamente alla società N.F. SA e che egli vi operasse soltanto quale delegato, senza disponibilità personale delle somme. L'Ufficio, invece, riteneva che il conto fosse sostanzialmente riconducibile al contribuente e al suo nucleo familiare.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento. Ha stabilito che i dati della Lista Falciani sono utilizzabili nel processo tributario perché pervenuti al fisco italiano attraverso regolari strumenti di cooperazione internazionale e perché nell'ordinamento tributario non esiste una regola generale equivalente all'art. 191 c.p.p. che renda inutilizzabili le prove acquisite illecitamente da terzi. L'eventuale illecito commesso dal dipendente della banca non incide sull'utilizzabilità dei dati, salvo la violazione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti. Poiché gli investimenti erano detenuti in Svizzera, paese considerato a regime fiscale privilegiato, operava la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, secondo cui tali attività si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione, salva prova contraria del contribuente. La documentazione relativa alle procure conferite alla moglie e al figlio, ai trasferimenti e agli investimenti, nonché la presenza dei nominativi dei familiari, è stata ritenuta incompatibile con la tesi della mera attività gestoria per conto della società. Il contribuente non ha quindi superato la presunzione di riferibilità personale delle somme e di redditi non dichiarati. È stata confermata la legittimità della tassazione e il contribuente è stato condannato al pagamento di 5.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009
In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dagli Stati o territori a regime fiscale privilegiato [...] in violazione degli obblighi di dichiarazione [...] ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
La norma introduce una presunzione relativa: per attività finanziarie detenute in paesi a regime fiscale privilegiato e non dichiarate, si presume che derivino da redditi sottratti a imposizione. Spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e plausibile.
Art. 7, D.Lgs. n. 461/1997
La Commissione ha escluso l'applicazione di tale disposizione per la determinazione del reddito imponibile, ritenendo prevalente il regime speciale previsto dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 per gli investimenti detenuti in paesi a fiscalità privilegiata.
Art. 53 Costituzione
Il principio della capacità contributiva rafforza la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di utilizzare elementi indiziari idonei a contrastare l'evasione e giustifica, nel caso esaminato, l'utilizzo dei dati bancari acquisiti tramite cooperazione internazionale.
Art. 191 c.p.p.
La Commissione ha rilevato che nell'ordinamento tributario non esiste una disposizione equivalente che renda automaticamente inutilizzabili tutte le prove acquisite in violazione di un divieto di legge. L'utilizzabilità va valutata secondo le regole proprie del procedimento tributario e nel rispetto dei diritti fondamentali.
Art. 6 CEDU
Anche ipotizzandone l'applicazione al processo tributario, l'utilizzo di prove illegalmente acquisite non determina automaticamente la violazione del diritto a un equo processo: occorre valutare la correttezza e l'equità del procedimento nel suo complesso.
Cass. civ., ordinanze n. 8605/2015 e n. 8606/2015; sentenze n. 16950/2015 e n. 16951/2015
L'amministrazione finanziaria [...] può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario [...] Sono perciò utilizzabili [...] i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all'estero e ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria.
I dati della Lista Falciani possono essere utilizzati nell'accertamento e nel contenzioso tributario se acquisiti dal fisco tramite canali ufficiali di cooperazione internazionale. Il giudice deve comunque verificarne attendibilità, coerenza e valore indiziario.
Massime di principio
- Nel processo tributario possono essere utilizzati anche elementi probatori atipici o originariamente acquisiti illecitamente da terzi, quando siano stati successivamente trasmessi all'Amministrazione finanziaria tramite regolari procedure di cooperazione internazionale, salvo violazione di diritti fondamentali.
- La provenienza estera dei dati non impone necessariamente al fisco italiano di dimostrarne preventivamente l'origine lecita o di informare il contribuente della procedura di scambio informativo; il contribuente può però contestarne attendibilità e riferibilità.
- Quando una disponibilità finanziaria non dichiarata è detenuta in un paese considerato a fiscalità privilegiata, opera una presunzione legale relativa di provenienza da redditi non tassati. La prova contraria deve essere documentata, coerente e idonea a dimostrare sia la titolarità effettiva altrui sia l'assenza di disponibilità personale.
- La mera intestazione formale di un conto a una società non è sufficiente a escludere la riferibilità delle somme al contribuente se procura, movimentazioni, investimenti e coinvolgimento dei familiari indicano un controllo o un utilizzo personale.
- In presenza di una presunzione fiscale, il giudice valuta il complesso degli indizi: procure, poteri di disposizione, rapporti con la società, beneficiari effettivi, movimentazioni e spiegazioni fornite dal contribuente.
- L'accertamento fondato su dati bancari esteri può essere confermato anche sulla base di un unico elemento indiziario significativo, purché attendibile e non escluso da una specifica norma di inutilizzabilità.
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