Sentenza del 31/08/2015 n. 110 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
IMPOSTA UNICA SU CONCORSI PRONOSTICI E SCOMMESSE - Soggetto passivo - Centro trasmissione dati per conto di soggetto straniero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’applicazione dell’imposta unica sostenendo, in sostanza, di non essere il soggetto passivo dell’imposta perché il CTD operava per conto di un’impresa straniera, che organizzava o gestiva le scommesse. La questione riguardava quindi se l’attività di raccolta e trasmissione delle giocate svolta dal CTD fosse sufficiente a integrare la gestione delle scommesse ai fini fiscali e se la localizzazione all’estero del soggetto per conto del quale il CTD operava escludesse l’obbligo tributario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che rientra tra i soggetti passivi dell’imposta unica chi gestisce, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, inclusi soggetti ubicati all’estero, concorsi e scommesse di qualsiasi genere. Il CTD è incluso in tale categoria perché svolge attività di raccolta delle scommesse, riceve e detiene il denaro degli scommettitori e accetta le giocate. Non rileva che il gestore estero sia il soggetto per conto del quale l’attività viene svolta. Il contratto di ricevitoria si considera concluso nel luogo in cui lo scommettitore viene a conoscenza dell’accettazione della giocata, coincidente con l’emissione della ricevuta; pertanto, l’attività svolta dal CTD in Italia è fiscalmente rilevante.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
È soggetto passivo chi gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi e scommesse di qualunque genere.
La nozione di soggetto passivo è ampia e comprende anche il CTD che raccoglie e accetta le scommesse per conto di un operatore straniero. L’attività materiale di raccolta, gestione del denaro e accettazione della giocata è sufficiente a determinare l’assoggettamento all’imposta.
Principio civilistico sulla conclusione del contratto mediante conoscenza dell’accettazione
Il contratto di ricevitoria deve ritenersi concluso nel luogo in cui il proponente scommettitore ha conoscenza dell’accettazione della proposta.
Nel caso delle scommesse, l’accettazione si concretizza nell’emissione della ricevuta di gioco. Se tale attività avviene presso il CTD in Italia, la raccolta è territorialmente collegata all’Italia, anche quando il soggetto organizzatore o beneficiario è stabilito all’estero.
Massime di principio
- Un intermediario italiano può essere considerato soggetto passivo dell’imposta sulle scommesse anche se opera per conto di un bookmaker estero.
- Ai fini fiscali rilevano le funzioni concretamente svolte, non soltanto la denominazione contrattuale del soggetto: raccolta delle giocate, ricezione del denaro e emissione della ricevuta sono elementi indicativi della gestione dell’attività.
- La presenza del soggetto organizzatore all’estero non esclude l’imposizione italiana quando l’accettazione della scommessa e l’emissione della ricevuta avvengono presso un punto operativo situato in Italia.
- In situazioni analoghe occorre verificare chi raccoglie materialmente la giocata, chi riceve o detiene il denaro e dove viene formalizzata l’accettazione, poiché tali elementi possono determinare la qualifica di soggetto passivo.
- La qualificazione fiscale dipende dall’attività effettivamente esercitata dal centro e non dal solo fatto che esso trasmetta dati o agisca come mandatario di un operatore straniero.
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