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Sentenza

Sentenza del 31/08/2015 n. 444 - Comm. Trib. Prov. Varese

Imposte in genere - Accertamento bancario - Poteri degli Uffici - Vincolo familiare - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 - Presunzione ex art. 51 del d.P.R. 633/1972 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie del coniuge del contribuente. Il ricorrente sosteneva che i versamenti sui conti correnti intestati al coniuge non potessero essere automaticamente imputati alla propria attività imponibile. La decisione ha invece ritenuto che il vincolo familiare costituisca un elemento sufficiente a estendere le presunzioni legali previste per i versamenti bancari, salvo prova contraria idonea.

La decisione

È stata riconosciuta l'applicabilità delle presunzioni di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e all'art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 anche alle movimentazioni dei conti correnti intestati al coniuge del contribuente verificato. Pertanto, tali versamenti possono essere considerati ricavi o compensi riferibili all'attività del contribuente, quando il contribuente non fornisca una giustificazione analitica e documentata della loro estraneità all'attività economica.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    Presunzione legale sui versamenti e prelevamenti risultanti dai conti bancari nell'ambito dell'accertamento delle imposte sui redditi.

    La presunzione può operare anche rispetto ai conti intestati al coniuge, qualora il vincolo familiare consenta di riferire le movimentazioni all'attività del contribuente verificato, salva la prova contraria.

  • Art. 51 del d.P.R. n. 633/1972

    Presunzione relativa alle movimentazioni dei conti bancari nell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.

    Le movimentazioni bancarie del coniuge possono essere utilizzate dall'Ufficio per ricostruire ricavi o compensi non dichiarati del contribuente, se non adeguatamente giustificate.

Massime di principio

  • Nell'accertamento bancario, l'Amministrazione finanziaria può esaminare anche conti intestati a familiari stretti del contribuente, in particolare al coniuge, quando esistano elementi che facciano presumere una riferibilità sostanziale delle somme all'attività del verificato.
  • Il solo vincolo familiare può essere sufficiente a giustificare l'estensione iniziale della presunzione, ma il contribuente può superarla dimostrando in modo puntuale l'origine e la destinazione non reddituale delle singole movimentazioni.
  • Le giustificazioni generiche o prive di documentazione normalmente non sono sufficienti: occorre ricostruire analiticamente ogni versamento, indicando il soggetto effettivo, la causale e la provenienza delle somme.
  • L'intestazione formale del conto corrente non esclude automaticamente l'utilizzabilità dei dati bancari nell'accertamento; rileva anche la titolarità sostanziale delle disponibilità e l'eventuale commistione tra patrimoni familiari e attività d'impresa o professionale.

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