Sentenza del 31/08/2015 n. 441 - Comm. Trib. Prov. Varese
IRPEF - Determinazione del reddito - Plusvalenze patrimoniali - Valore applicato ai fini dell'imposta di registro - Natura indiziaria - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione, ai fini IRPEF, di una plusvalenza patrimoniale derivante dalla cessione di un terreno. L'Amministrazione finanziaria ha assunto come riferimento il valore di mercato del terreno già accertato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro. La questione era stabilire se tale valore avesse soltanto natura indiziaria oppure se costituisse una presunzione idonea a fondare l'accertamento, nonché se fosse ammissibile la prova di un prezzo effettivo inferiore.
La decisione
È stato affermato che il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro costituisce una presunzione, e non un mero indizio, della maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF. Tuttavia, tale presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla fornendo la prova contraria di un prezzo effettivo inferiore, anche mediante elementi di natura indiziaria. Il testo non indica le parti nominative né l'esito formale del dispositivo, ma il principio valorizza la posizione dell'Amministrazione, salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l'inferiorità del corrispettivo realmente percepito.
Norme richiamate
IRPEF - disciplina delle plusvalenze patrimoniali
La plusvalenza imponibile può essere determinata facendo riferimento al valore di mercato del bene quando tale valore risulti definitivamente accertato in altra sede tributaria.
Imposta di registro
Il valore di mercato del terreno accertato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro può fungere da base presuntiva per la determinazione della plusvalenza ai fini IRPEF.
Massime di principio
- Un valore definitivamente accertato ai fini di un'imposta diversa può essere utilizzato dall'Amministrazione come presunzione per determinare una maggiore base imponibile ai fini di un'altra imposta, quando esista una connessione oggettiva tra i valori.
- La presunzione non equivale a una prova incontestabile: il contribuente può fornire prova contraria dell'effettivo prezzo o valore, anche attraverso elementi indiziari concordanti.
- Non è sufficiente contestare genericamente il valore accertato; occorre dimostrare concretamente che il corrispettivo reale era inferiore, ad esempio mediante documentazione contrattuale, bancaria, perizie, condizioni del bene o elementi relativi alla situazione del mercato.
- La qualificazione del dato come presunzione rafforza l'accertamento dell'Amministrazione rispetto a un semplice indizio, ma mantiene aperta la possibilità di una contestazione fondata e documentata da parte del contribuente.
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