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Sentenza

Sentenza del 31/08/2015 n. 291 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Processo tributario - Avviso di accertamento nei confronti del professionista (Odontoiatra) - Incostituzionalità delle presunzioni bancarie - Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014 - Annullamento parziale avviso di accertamento - Ammissione del contribuente in ordine alla pretesa evasione per ?1.000,00 - Sussiste in tale misura - Compensazione spese giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento fondato, tra l'altro, sulle presunzioni bancarie relative a prelevamenti e versamenti non giustificati. Nel corso del giudizio, l'Ufficio ha annullato parzialmente l'avviso per la parte relativa ai maggiori compensi presunti derivanti da prelevamenti non giustificati, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. È rimasta contestata una somma di 1.000 euro relativa a un versamento non giustificato, la cui evasione è stata ammessa dallo stesso contribuente.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. È stato confermato l'accertamento limitatamente alla somma di 1.000 euro, corrispondente al versamento non giustificato ammesso dal contribuente, mentre è venuta meno la parte dell'accertamento relativa ai maggiori compensi derivanti dai prelevamenti bancari non giustificati. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della novità della questione e del mutamento della giurisprudenza intervenuto durante il processo.

Norme richiamate

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014

    Ha escluso l'applicabilità ai lavoratori autonomi della presunzione secondo cui i prelevamenti bancari non giustificati costituiscono compensi non dichiarati. Tale principio ha determinato l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Per i professionisti e, in generale, per i lavoratori autonomi, i prelevamenti bancari non giustificati non possono essere automaticamente qualificati come compensi occultati sulla sola base della presunzione bancaria dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 228/2014.
  • L'Amministrazione finanziaria può comunque mantenere la pretesa relativa a versamenti non giustificati, purché sussistano elementi idonei a collegarli a ricavi o compensi non dichiarati.
  • Un'ammissione espressa del contribuente circa l'esistenza di evasione o di un versamento non giustificato può legittimare la conferma dell'accertamento nella misura ammessa.
  • Se l'Ufficio annulla parzialmente l'accertamento durante il giudizio a seguito di un mutamento normativo o giurisprudenziale, il ricorso può essere accolto solo in parte.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta una questione nuova o quando, durante il processo, interviene un significativo mutamento della giurisprudenza.

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