Sentenza del 31/08/2015 n. 445 - Comm. Trib. Prov. Varese
IMU - Soggetti passivi - Possibilità di interpretazione analogica con TASI - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto applicabile analogicamente l'art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In caso di risoluzione del leasing senza immediata riconsegna del bene, l'utilizzatore mantiene la soggettività passiva fino alla riconsegna, mentre la società locatrice non diviene automaticamente il soggetto tenuto al pagamento per il periodo anteriore alla restituzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'IMU quando il contratto di locazione finanziaria sia stato previamente risolto, ma l'utilizzatore non abbia ancora riconsegnato il bene alla società locatrice entro la fine del periodo d'imposta. La questione è stata risolta richiamando, in via analogica, la disciplina prevista per la TASI, ritenuta applicabile per identità del presupposto impositivo.
Norme richiamate
Art. 1, comma 672, legge 27 dicembre 2013, n. 147
La norma, dettata in materia di TASI, è stata applicata analogicamente all'IMU perché individua il soggetto passivo in relazione alla disponibilità del bene derivante dal contratto di locazione finanziaria. In caso di risoluzione del contratto, l'obbligo permane in capo all'utilizzatore fino alla riconsegna del bene.
Massime di principio
- La risoluzione del contratto di leasing non determina necessariamente l'immediato trasferimento dell'obbligo tributario alla società concedente: occorre verificare quando il bene sia stato effettivamente riconsegnato.
- Finché l'utilizzatore mantiene la disponibilità materiale del bene senza restituirlo, può continuare a essere considerato soggetto passivo dell'imposta, anche se il contratto è già stato risolto.
- In presenza di discipline tributarie caratterizzate dallo stesso presupposto impositivo, una norma prevista per un tributo diverso può essere utilizzata in via analogica, purché non vi siano incompatibilità con la disciplina dell'imposta applicata.
- Per determinare il soggetto obbligato è essenziale documentare la data della risoluzione, la data della riconsegna e l'effettiva disponibilità del bene durante il periodo d'imposta.
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