Cassazione Civile, Ordinanza n. 34827/2024 del 29/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino pakistano era stato destinatario di un decreto di trattenimento emesso dal Questore di Roma in esecuzione di un decreto prefettizio di espulsione, già convalidato dal Giudice di pace. Successivamente la Questura chiedeva la proroga del trattenimento e il Giudice di pace la concedeva. Il ricorrente impugnava il decreto di proroga con cinque motivi, deducendo: nullità per motivazione apparente o inesistente; violazione dell'art. 14 T.U. immigrazione per pregressa detenzione oltre i limiti; mancanza dei presupposti per la proroga, in particolare assenza di difficoltà nell'identificazione e nell'acquisizione dei documenti di viaggio; violazione del principio di non refoulement per il rischio di persecuzioni in caso di rimpatrio; illegittimità dell'udienza svolta senza presenza fisica; difetto di sottoscrizione o delega nella richiesta di proroga; necessità di attendere la decisione sull'istanza cautelare di sospensione del decreto di espulsione; e ulteriori censure relative all'idoneità della struttura e alla documentazione sanitaria. La Corte rilevava che il giudice di merito aveva del tutto omesso di esaminare tali eccezioni, limitandosi a disporre la proroga senza una motivazione idonea a rendere percepibile il ragionamento seguito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale soggetta a controllo giurisdizionale effettivo e motivato, con verifica della specificità delle ragioni poste a base della proroga e della loro congruenza con la finalità di rendere possibile il rimpatrio. Nel caso concreto, il decreto impugnato era privo di una vera motivazione sulle eccezioni difensive e ciò integrava un vizio rilevante ex art. 132 c.p.c. e principi costituzionali e convenzionali. Accolto il primo motivo, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Poiché al momento della decisione il termine del trattenimento risultava già scaduto e quindi non era più possibile la prosecuzione del processo, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto di proroga ai sensi dell'art. 382, comma 2, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, richiamandosi la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la nullità del provvedimento per difetto di motivazione o violazione di norme processuali rilevanti
art. 135 c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti
art. 14 d.lgs. 286/1998
disciplina il trattenimento dello straniero e la sua proroga, richiedendo presupposti di legge rigorosi
art. 13 Cost.
giustifica la riserva assoluta di legge e l'esigenza di un controllo rigoroso quando è incisa la libertà personale
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del dovere di motivazione e del giusto processo
art. 15, parr. 2 e 3, dir. 2008/115/CE
impone un controllo giurisdizionale effettivo sui presupposti del trattenimento del cittadino di paese terzo
art. 127, comma 2, c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate per la celebrazione dell'udienza
art. 127-bis c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate per la celebrazione dell'udienza
art. 127-ter c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate per la celebrazione dell'udienza
art. 382, comma 2, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
indica la modalità di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
attribuisce al giudice del procedimento il potere di liquidare il compenso nei casi di patrocinio a spese dello Stato
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica nel caso di soccombenza di un'amministrazione statale
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero ai fini dell'espulsione costituisce misura incidente sulla libertà personale e, come tale, è sottoposto a una verifica giudiziale rigorosa e non meramente formale dei presupposti di legge.
- Il giudice chiamato a decidere sulla proroga del trattenimento deve esaminare specificamente le eccezioni difensive e spiegare perché i presupposti della proroga risultino integrati; una motivazione apparente o silente sulle contestazioni rilevanti integra vizio di legittimità.
- Nel controllo sulla proroga del trattenimento, il giudice deve verificare la congruenza delle ragioni addotte dall'amministrazione rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio e, alla luce del diritto dell'Unione, può e deve rilevare d'ufficio il mancato rispetto dei presupposti di legittimità che emergano dagli atti.
- Quando il termine massimo del trattenimento è già scaduto, la cassazione del decreto di proroga avviene senza rinvio perché il processo non è più proseguibile.
- Nel giudizio di cassazione, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'amministrazione statale non comporta la condanna alle spese in favore della controparte, dovendosi seguire la disciplina speciale di liquidazione del compenso del difensore da parte del giudice competente.
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