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Sentenza

Sentenza n. 444/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 1535 DEL 24/07/2023 DEL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, IN RELAZIONE E LIMITATAMENTE ALLA STATUIZIONE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO IVI CONTENUTA (“un importo corrispondente alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito in ragione dell’incarico nel periodo sopraindicato, detratto quanto già percepito per i contratti di supplenza stipulati nell’a.s. 2022/23, oltre interessi e rivalutazione”);

Giustizia amministrativa202502923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile di condanna al pagamento del risarcimento spettante per il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Torino, Sezione lavoro, limitatamente alla statuizione risarcitoria, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di una somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero state percepite in relazione all'incarico, detratto quanto già ricevuto per i contratti di supplenza, oltre interessi e rivalutazione. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inottemperanza. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica via PEC della sentenza civile attestata conforme all'originale e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti anche i presupposti processuali. Ha rilevato che il titolo giudiziale civile era stato notificato al Ministero in forma conforme all'originale e che, alla data del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di contestazioni, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. In ragione della serialità dell'inottemperanza e delle possibili ricadute erariali, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata notificata in copia attestata conforme all'originale.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., secondo quanto richiamato dal giudice con riguardo all'attestazione di conformità del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Rilevante, secondo la disciplina dell'ottemperanza, per la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento; il testo della pronuncia richiama l'istituto senza indicare espressamente il comma.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una statuizione risarcitoria contenuta in una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia definitivo e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • Ai fini della proponibilità del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, anche quando l'azione riguardi l'esecuzione del giudicato civile.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso aggiuntivo a carico delle parti, poiché l'attività commissariale è compresa nella retribuzione già percepita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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