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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22529/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario quattro comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria, deducendo la nullità delle iscrizioni per omessa notifica del preavviso previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 e, in subordine, per l'asserita inefficacia del preavviso stesso una volta decorso il termine di efficacia previsto dall'art. 50, comma 3, del medesimo decreto per l'intimazione di pagamento. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo applicabile al preavviso di iscrizione ipotecaria il termine di efficacia dell'intimazione di pagamento; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 per avere il giudice d'appello esteso indebitamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il termine di efficacia previsto per l'intimazione di pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha ritenuto errata l'equiparazione tra preavviso di iscrizione ipotecaria e intimazione di pagamento, rilevando che si tratta di atti diversi, funzionali a procedure diverse e con diversa ratio: l'intimazione ex art. 50 serve a rinnovare l'efficacia della cartella ai fini dell'esecuzione forzata, mentre il preavviso ex art. 77 assicura il contraddittorio endoprocedimentale e la tutela difensiva del contribuente, senza che a esso si applichi un autonomo termine di efficacia analogo a quello dell'art. 50, comma 3.

Norme richiamate

  • art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973

    impone la preventiva comunicazione al proprietario dell'immobile prima dell'iscrizione ipotecaria e tutela il contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione comporta nullità dell'atto

  • art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973

    prevede l'intimazione ad adempiere per l'avvio dell'espropriazione forzata quando l'esecuzione non sia iniziata entro un anno dalla cartella

  • art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973

    il termine di efficacia previsto per l'intimazione di pagamento non è estensibile alla diversa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 non è un atto dell'espropriazione forzata, ma un procedimento distinto e alternativo rispetto all'esecuzione coattiva; perciò non richiede l'intimazione ad adempiere prevista per l'espropriazione dall'art. 50, comma 2.
  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha funzione di garanzia partecipativa e difensiva del contribuente, in attuazione del contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione determina nullità dell'iscrizione ipotecaria.
  • Il termine di efficacia stabilito per l'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 3, non può essere analogicamente esteso al preavviso di iscrizione ipotecaria, poiché i due atti rispondono a finalità diverse e operano in procedimenti differenti.
  • L'intimazione di pagamento serve a rinnovare l'efficacia della cartella e ha una funzione assimilabile al precetto, mentre il preavviso ipotecario non rinnova alcun titolo esecutivo ma consente al debitore di interloquire prima dell'adozione del provvedimento lesivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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