Regolamento (UE) 2026/326
Regolamento delegato (UE) 2026/326 della Commissione, del 3 dicembre 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/332 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico-giuridico dell’individuazione di identità multiple previsto dal regolamento delegato (UE) 2023/332. La modifica principale consiste nell’inserimento dei dati di Eurodac tra le categorie di dati da confrontare per stabilire se i dati di identità siano identici o simili, in coerenza con il nuovo regolamento (UE) 2024/1358 che ha rifuso Eurodac. Vengono conseguentemente aggiornati gli allegati del regolamento delegato, con tabelle comparative sui dati da utilizzare nel processo di matching. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2023/332 per includere i dati Eurodac nel confronto ai fini dell’individuazione di identità multiple nell’ambito dell’interoperabilità dei sistemi informativi UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai meccanismi di interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/818, con particolare riguardo al rilevatore di identità multiple e alla determinazione dei casi in cui i dati di identità di una stessa persona, conservati in sistemi diversi, sono considerati identici o simili. L’intervento riguarda specificamente i dati anagrafici/di identità da confrontare anche con riferimento a Eurodac, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2024/1358. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; la Danimarca è vincolata, mentre l’Irlanda non partecipa né è vincolata; per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro valgono le rispettive clausole di associazione/acquis di Schengen richiamate nel testo.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2023/332 sui criteri di identità multiple nell’interoperabilità UE
Il regolamento delegato (UE) 2026/326 adegua il regolamento delegato (UE) 2023/332 al nuovo assetto di Eurodac introdotto dal regolamento (UE) 2024/1358. L’intervento è adottato sulla base dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 e si colloca nel quadro dell’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nei settori frontiere, visti, asilo, migrazione e cooperazione di polizia e giudiziaria.
Finalità dell’intervento
La modifica serve a far sì che il rilevatore di identità multiple possa includere anche i dati Eurodac nei controlli automatizzati. I considerando chiariscono che il sistema di interoperabilità si basa su collegamenti automatizzati tra fascicoli di diversi sistemi, distinti in collegamenti bianchi, quando i dati di identità sono identici o simili, e collegamenti gialli, quando non possono essere considerati simili e richiedono una verifica manuale.
Ambito materiale della modifica
Il regolamento non istituisce un nuovo sistema, ma modifica un atto delegato già esistente per ampliare l’elenco dei dati confrontabili. In particolare, viene aggiunta la lettera i) all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/332, con riferimento ai dati di Eurodac relativi a:
- cognomi e nomi, inclusi cognomi alla nascita, precedenti e alias;
- cittadinanza o cittadinanze;
- data di nascita;
- luogo di nascita;
- sesso.
Aggiornamento delle tabelle degli allegati
L’allegato del regolamento sostituisce le tabelle contenute negli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2023/332. Le modifiche riguardano, in entrambi gli allegati, le sezioni 1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, che sono riscritte per includere Eurodac tra i sistemi da mettere a confronto insieme a SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN e VIS. Le tabelle specificano le corrispondenze tra le categorie di dati da usare nel matching, con particolare attenzione a nomi, data di nascita, genere/sesso, cittadinanza e luogo di nascita.
Rapporto con il regolamento Eurodac 2024/1358
Il considerando centrale in materia di contenuto evidenzia che il regolamento (UE) 2019/818 si applica a Eurodac solo a decorrere dall’entrata in applicazione della rifusione del quadro Eurodac. Per questo motivo, l’adozione del regolamento (UE) 2024/1358 rende necessario aggiornare il regolamento delegato (UE) 2023/332, così da elencare i dati di identità Eurodac rilevanti per la determinazione dell’identità multipla.
Partecipazione degli Stati e clausole Schengen
Il testo contiene i consueti considerando relativi alla posizione degli Stati membri e degli Stati associati. La Danimarca risulta vincolata perché ha notificato il recepimento del regolamento (UE) 2019/818; l’Irlanda non partecipa all’atto; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi; per Cipro esso è atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso connesso.
Protezione dei dati e consultazione del GEPD
È richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con parere espresso il 27 maggio 2025. Il richiamo è rilevante perché il regolamento incide sul trattamento e sulla comparazione di dati personali nell’ambito di sistemi informativi interconnessi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei dati confrontati ai fini dell’individuazione di identità multiple
All’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/332 è inserita, nel punto 1), la lettera i), che include i dati Eurodac da prendere in considerazione: cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e alias; cittadinanza o cittadinanze; data di nascita; luogo di nascita e sesso, secondo le corrispondenti categorie previste dal regolamento (UE) 2024/1358.
Modifica degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2023/332
Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del regolamento. In particolare, le tabelle delle sezioni 1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono sostituite per includere Eurodac tra i sistemi oggetto di confronto, con dettaglio delle categorie di dati comparabili: nomi e varianti, data di nascita, genere/sesso, cittadinanze e luogo di nascita.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, nei limiti delle clausole di partecipazione/opt-out richiamate nei considerando.
Contesto normativo e finalità
Il testo si fonda sull’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818, che disciplina l’interoperabilità tra i sistemi informativi UE nel settore frontiere, visti, polizia, asilo e migrazione. La finalità è consentire al rilevatore di identità multiple di creare correttamente collegamenti bianchi o gialli, rafforzando l’identificazione delle persone e la prevenzione della frode di identità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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