Regolamento (UE) 2025/2444
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2444 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058 per quanto riguarda il tasso speciale dei controlli ufficiali per l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/2444 della Commissione modifica il regime dei controlli ufficiali applicabile alle merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. La novità consiste nella riduzione del tasso speciale dei controlli di identità dall’10% all’8% per le partite interessate, in particolare per effetto delle regole sulla marcatura del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il provvedimento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica il tasso speciale dei controlli ufficiali per l’ingresso in Irlanda del Nord, da altre parti del Regno Unito, di partite di determinate merci al dettaglio, riducendolo dal 10% all’8% per i controlli di identità presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sulle partite di determinate merci al dettaglio destinate all’immissione sul mercato in Irlanda del Nord, che entrano da altre parti del Regno Unito. Riguarda in particolare i controlli di identità, inclusi i controlli di conformità alle prescrizioni su preimballaggio e marcatura previste dal regolamento (UE) 2023/1231, effettuati presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord. La modifica incide sul regime già stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058 e si inserisce nel quadro delle norme specifiche per l’Irlanda del Nord. Non introduce esclusioni generali ulteriori, ma conferma che il nuovo tasso si applica alle partite di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058, diverse da quelle già disciplinate dal paragrafo 2 dell’articolo 3.
Riduzione del tasso speciale dei controlli ufficiali per merci al dettaglio dirette in Irlanda del Nord
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2444 della Commissione interviene sul regime dei controlli ufficiali applicabile alle partite di determinate merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito e destinate all’immissione sul mercato in Irlanda del Nord. Il provvedimento è adottato nel contesto delle norme specifiche previste dal regolamento (UE) 2023/1231 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058.
Contesto normativo
Il considerando iniziale richiama che il regolamento (UE) 2023/1231 disciplina, tra l’altro, l’ingresso in Irlanda del Nord di determinate partite di merci al dettaglio, includendo regole specifiche sui tassi speciali dei controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058 aveva già fissato un tasso del 10% per i controlli di identità sulle partite interessate.
Presupposto per la riduzione all’8%
Il regolamento (UE) 2023/1231 prevede, all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, che, se sono rispettate le prescrizioni di marcatura per il latte e i prodotti lattiero-caseari stabilite all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto all’8% della totalità delle partite. Il testo evidenzia che, secondo le relazioni fornite dalle autorità competenti del Regno Unito e dai rappresentanti dell’Unione nell’esercizio dei diritti previsti dal Quadro di Windsor, tutto il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari interessati recano una marcatura individuale conforme.
Modifica dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058
La modifica sostituisce integralmente il primo comma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058. I controlli di identità, inclusi quelli sulla conformità alle prescrizioni di preimballaggio e marcatura del regolamento (UE) 2023/1231, devono essere eseguiti presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord con un tasso di frequenza dell’8%.
Il nuovo tasso si applica:
- a tutte le partite di merci al dettaglio di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058;
- con esclusione delle partite già rientranti nel paragrafo 2 dell’articolo 3, che restano disciplinate separatamente dal medesimo regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando sull’urgenza spiega che la modifica deve applicarsi il prima possibile.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli operatori che gestiscono flussi di merci al dettaglio verso l’Irlanda del Nord, la modifica comporta un adeguamento del tasso di controllo ufficiale applicabile, con riduzione dell’incidenza dei controlli di identità all’8% per le partite interessate. Il testo non introduce nuove procedure documentali o sanzioni, ma interviene in modo puntuale sul parametro percentuale dei controlli SPS.
Disposizioni principali
Riduzione del tasso speciale dei controlli di identità
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058. I controlli di identità, compresi quelli di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, sono effettuati presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord con un tasso di frequenza dell’8% su tutte le partite di merci al dettaglio di cui all’articolo 1, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 3.
Ragioni della modifica
Il preambolo evidenzia che il regolamento (UE) 2023/1231 prevede, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, una riduzione del tasso speciale dei controlli di identità all’8% quando sono rispettate le prescrizioni sulla marcatura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Sulla base delle relazioni delle autorità competenti del Regno Unito e dei rappresentanti dell’Unione, tutto il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari interessati risultano recare una marcatura individuale conforme, rendendo opportuno l’adeguamento del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando relativo all’urgenza chiarisce che l’entrata in vigore immediata è necessaria affinché la modifica sia applicata il prima possibile.
Carattere vincolante
Il regolamento ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula standard degli atti regolamentari dell’Unione.
Come è indicizzato
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