Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/327

Regolamento delegato (UE) 2026/327 della Commissione, del 3 dicembre 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/333 che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple

Normativa europea32026R0327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico del regolamento delegato (UE) 2023/333, estendendo ai dati Eurodac l’elenco delle informazioni di identità da confrontare per stabilire se i dati siano identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple. L’intervento si rende necessario dopo l’adozione del nuovo regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l’Eurodac e modifica, tra l’altro, il regolamento (UE) 2019/817. La modifica si traduce nella sostituzione di tabelle contenute negli allegati I e II del regolamento delegato originario, con l’inserimento dei dati pertinenti per nomi, data di nascita, sesso/genere, cittadinanza e luogo di nascita. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2023/333 per includere i dati di identità Eurodac nelle regole di confronto ai fini dell’individuazione di identità multiple nell’ambito dell’interoperabilità dei sistemi informativi UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai meccanismi di interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore frontiere e visti, con effetto anche rispetto ai dati Eurodac a seguito dell’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1358. Riguarda le autorità e i sistemi coinvolti nel rilevatore di identità multiple e nella creazione di collegamenti automatizzati tra fascicoli contenuti in SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN, VIS ed Eurodac; non introduce esclusioni ulteriori, ma precisa che l’Irlanda non è vincolata né soggetta all’applicazione in quanto atto Schengen, mentre Danimarca, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro sono menzionati secondo i rispettivi regimi di partecipazione all’acquis di Schengen.

Regolamento delegato (UE) 2026/327: aggiornamento dei criteri di confronto dei dati per l’individuazione di identità multiple

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2023/333, che disciplina quando i dati di identità presenti nei diversi sistemi informativi UE devono considerarsi identici o simili ai fini del rilevatore di identità multiple. L’intervento si inserisce nel quadro dell’interoperabilità tra sistemi UE in materia di frontiere, visti, asilo, migrazione e cooperazione di polizia e giudiziaria, e tiene conto dell’adozione del nuovo regolamento (UE) 2024/1358 istitutivo dell’Eurodac.

Finalità dell’intervento

Il considerando evidenzia che il rilevatore di identità multiple crea e conserva collegamenti tra fascicoli contenuti nei diversi sistemi per due obiettivi principali: agevolare le verifiche di identità dei viaggiatori in buona fede e contrastare la frode d’identità. In tale contesto, il regolamento aggiorna l’elenco dei dati di identità da confrontare per includere anche quelli dell’Eurodac, che diventa rilevante nell’architettura dell’interoperabilità solo in connessione con la nuova disciplina del 2024.

Ambito tecnico della modifica

La modifica incide sul regolamento delegato (UE) 2023/333 e opera in due modi:

  • inserisce una nuova lettera i) all’articolo 1, punto 1, per elencare i dati di identità Eurodac da considerare nel processo di confronto;
  • sostituisce integralmente le tabelle degli allegati I e II, aggiornando le categorie di dati e la loro comparazione tra SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN, VIS ed Eurodac.

Dati interessati dal confronto

Le categorie di dati oggetto di armonizzazione/comparazione includono, in particolare:

  • nomi, cognomi, cognomi alla nascita, precedenti cognomi e alias;
  • data di nascita;
  • genere/sesso;
  • cittadinanza o cittadinanze;
  • luogo di nascita. Per Eurodac, i riferimenti richiamano le informazioni previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1358, in particolare gli articoli 17, 19, 21, 22, 23 e 26.

Effetti pratici per l’interoperabilità

L’aggiornamento consente al rilevatore di identità multiple di utilizzare anche i dati Eurodac per stabilire se i fascicoli riconducibili a una stessa persona debbano generare un collegamento bianco o giallo secondo la logica già prevista dal regolamento delegato 2023/333. In concreto, il sistema potrà valutare in modo più completo la corrispondenza tra identità riportate in sistemi differenti, rafforzando sia l’accuratezza delle verifiche sia la prevenzione delle identità multiple fraudolente.

Profili istituzionali e territoriali

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817. Trattandosi di uno sviluppo dell’acquis di Schengen, il testo precisa la posizione degli Stati partecipanti: la Danimarca è vincolata; l’Irlanda non partecipa; Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein partecipano secondo i rispettivi accordi; Cipro è richiamata in relazione al regime Schengen applicabile.

Protezione dei dati e consultazione preventiva

Il regolamento richiama la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, svolta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con parere reso il 27 maggio 2025. Il richiamo conferma che l’aggiornamento del perimetro dei dati confrontati si colloca anche in un contesto di attenzione alla tutela dei dati personali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento dei dati Eurodac tra quelli da confrontare

All’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/333 viene inserita una nuova lettera i) nel punto 1, per ricomprendere i dati di identità Eurodac: cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e alias; cittadinanza o cittadinanze; data di nascita; luogo di nascita; sesso, secondo le pertinenti disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), e degli articoli 19, 21, 22, 23 e 26 del regolamento (UE) 2024/1358.

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento delegato 2023/333

Gli allegati I e II sono modificati integralmente per aggiornare le tabelle di corrispondenza dei dati utilizzati dal rilevatore di identità multiple. Le sezioni modificate riguardano, in particolare, le categorie: nomi, data di nascita, genere/sesso, cittadinanza e luogo di nascita, ora declinate anche per Eurodac. Le tabelle di cui alle sezioni 1, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 vengono sostituite con nuove tabelle che includono espressamente Eurodac tra i sistemi confrontati.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dei trattati.

Contesto Schengen e partecipazione degli Stati

Il testo richiama la natura di sviluppo dell’acquis di Schengen: la Danimarca è vincolata in forza della sua notifica di recepimento; l’Irlanda non partecipa né è vincolata; Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein partecipano secondo i rispettivi accordi di associazione; Cipro è menzionata come atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso connesso.

Base giuridica e consultazione del GEPD

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso parere il 27 maggio 2025.

Come è indicizzato

Materieinteroperabilità dei sistemi informativifrontiere e vistiprotezione dei datiacquis di schengen

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.