Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2481

Regolamento (UE) 2025/2481 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni, le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore

Normativa europea32025R2481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro di ecodesign dei ventilatori a motore per chiarire definizioni tecniche, correggere rinvii interni e rendere più coerenti le prove di conformità. Rafforza inoltre la disciplina delle tolleranze di verifica e specifica come correggere i risultati delle prove rispetto alle condizioni standard dell’aria e, quando necessario, alla velocità dichiarata o intrinseca. Vengono anche chiarite le disposizioni transitorie per ventilatori integrati in altri prodotti e per ventilatori di ricambio, con proroghe fino al 2027 e al 2037 in casi determinati.

Modifica il regolamento (UE) 2024/1834 sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei ventilatori a motore, intervenendo su definizioni, regole transitorie, tolleranze di verifica, correzione dei risultati di prova e terminologia tecnica.

Ambito di applicazione

Si applica ai ventilatori a motore disciplinati dal regolamento (UE) 2024/1834, cioè quelli con potenza elettrica di ingresso compresa tra 125 W e 500 kW, nonché alle relative attività di progettazione ecocompatibile, prova di conformità, vigilanza del mercato e documentazione tecnica. Incide anche sui ventilatori integrati in altri prodotti e sui ventilatori di ricambio, per i quali sono previste regole transitorie specifiche. È direttamente applicabile negli Stati membri e si applica, in via generale, dal 24 luglio 2026, con una disposizione dell’articolo 9, paragrafo 2, applicabile dal 24 luglio 2024.

Modifica delle specifiche di ecodesign per i ventilatori a motore

Il regolamento (UE) 2025/2481 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2024/1834, che contiene le specifiche di progettazione ecocompatibile per i ventilatori a motore con potenza elettrica di ingresso compresa tra 125 W e 500 kW. La finalità è בעיקרamente di chiarimento tecnico e di coerenza applicativa: vengono aggiornate definizioni, precisate le regole transitorie, rafforzate le modalità di prova e allineata la terminologia interna del testo.

Il regolamento si colloca nel quadro della direttiva 2009/125/CE, tenendo conto anche del nuovo regolamento (UE) 2024/1781, che disciplina in modo più ampio l’elusione e il quadro dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano il regolamento (UE) 2024/1834 e, indirettamente, i ventilatori a motore soggetti a quel regime. Il perimetro materiale resta quello dei ventilatori con potenza elettrica di ingresso tra 125 W e 500 kW, ma il nuovo testo incide anche sui ventilatori integrati in altri prodotti e sui ventilatori di ricambio, per i quali sono previste proroghe e regole transitorie specifiche.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In via generale, si applica dal 24 luglio 2026; tuttavia, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento modificato è applicabile già dal 24 luglio 2024.

Definizioni tecniche

Uno dei principali interventi riguarda le definizioni.

  • Il "punto di massima efficienza" viene definito come il punto di massima efficienza energetica del ventilatore, determinato alla velocità intrinseca.
  • Viene introdotta la nozione di "velocità intrinseca", cioè la velocità di rotazione del girante alla tensione e frequenza nominali.
  • Per i ventilatori con variatore di velocità o destinati a essere utilizzati con un variatore, la velocità intrinseca coincide con la velocità massima raggiunta o con quella dichiarata dal fabbricante, purché consenta il funzionamento sicuro e l’uso previsto.
  • Per i ventilatori a più velocità, rileva la velocità massima resa disponibile al cliente.

Queste precisazioni mirano a ridurre incertezze interpretative e a uniformare il calcolo delle prestazioni.

Elusione e coordinamento con il regolamento (UE) 2024/1781

L’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1834 è soppresso perché la materia dell’elusione è ormai disciplinata in modo esaustivo dall’articolo 40, paragrafi 1-4, del regolamento (UE) 2024/1781, applicabile ai prodotti contemplati dal regolamento sui ventilatori.

Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2024/1834 è riscritto per coordinare l’abrogazione del regolamento (UE) n. 327/2011 con la disciplina transitoria relativa ai ventilatori integrati in altri prodotti e ai ventilatori di ricambio.

Regime transitorio e abrogazione del regolamento (UE) n. 327/2011

Il regolamento chiarisce che il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato con effetto dal 24 luglio 2026. Nonostante ciò, i suoi allegati I, II e III continuano ad applicarsi:

  • fino al 24 luglio 2027 per i ventilatori integrati in altri prodotti;
  • fino al 24 luglio 2037 per i ventilatori di ricambio.

Tale continuità opera conformemente ai primi due paragrafi dell’allegato II del regolamento (UE) 2024/1834, come modificato.

Specifiche di progettazione per i ventilatori e ventilatori di ricambio

Nell’allegato II vengono chiarite le condizioni applicabili ai ventilatori di ricambio. Fino al 24 luglio 2037, i ventilatori di ricambio che sostituiscono determinati ventilatori sono esentati dalle specifiche di cui ai punti da 1 a 5, a condizione che ricorrano i presupposti indicati nel testo.

Viene inoltre precisato il dato da riportare al punto 2.2, lettera l): la velocità intrinseca al punto di massima efficienza, indicata come Tm, in giri al minuto arrotondati all’intero più vicino.

Sul piano della documentazione prestazionale, l’allegato II richiede che il ventilatore sia descritto attraverso almeno tre curve di rendimento a velocità diverse:

  • una alla velocità intrinseca;
  • una a una velocità inferiore compresa tra il 40% e il 50% della velocità intrinseca;
  • un’altra intermedia, con scostamento di ± 10 punti percentuali rispetto alle prime due.

Prove, correzioni e condizioni di test

L’allegato III viene modificato per rendere più uniforme la prova dei ventilatori.

In particolare, si stabilisce che, se del caso, i risultati delle prove debbano essere corretti secondo le norme applicabili per riflettere:

  • le condizioni standard dell’aria;
  • ove pertinente, anche la velocità intrinseca applicabile.

La documentazione tecnica deve riportare i dettagli di tali correzioni.

Per il parametro potenza elettrica di ingresso Pe, il fattore di correzione Cc per la compensazione del carico parziale è precisato come funzione della Pe espressa in kW.

La tabella relativa a Pe viene aggiornata per richiamare:

  • EN IEC/60034-2-1:2014 per i motori elettrici alimentati direttamente dalla rete;
  • EN IEC 61800-9-2:2017 per i motori combinati con un modulo di trasmissione completo e alimentati dallo stesso.

È inoltre specificato che le prove devono rispettare le disposizioni applicabili sulla temperatura ambiente, con intervallo compreso tra 15 °C e 30 °C.

Tolleranze di verifica e vigilanza del mercato

L’allegato IV è modificato per precisare il criterio di conformità in sede di vigilanza del mercato.

Se un modello non è conforme all’articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1781, anche tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi. Inoltre, quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l’unità del modello, i valori determinati e quelli calcolati, eventualmente corretti per le condizioni standard dell’aria, devono rientrare nelle tolleranze di verifica della tabella 3.

Per la velocità intrinseca al punto di massima efficienza, la tolleranza di verifica è fissata nel limite massimo del 5% rispetto al corrispondente valore dichiarato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica delle definizioni chiave

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1834 è modificato per ridefinire il "punto di massima efficienza" come punto di massima efficienza energetica determinato alla velocità intrinseca. È inoltre introdotta la definizione di "velocità intrinseca", intesa come la velocità di rotazione del girante alla tensione e frequenza nominali; per i ventilatori con variatore di velocità o destinati a tale uso, coincide con la velocità massima raggiunta o con quella dichiarata dal fabbricante che consente il funzionamento sicuro e l’uso previsto; per i ventilatori a più velocità, si applica la velocità massima resa disponibile al cliente.

Abrogazione di una disposizione divenuta superflua

È soppresso l’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1834, in quanto la disciplina dell’elusione è ora considerata coperta in modo esaustivo dall’articolo 40, paragrafi 1-4, del regolamento (UE) 2024/1781.

Chiarimento delle regole transitorie

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1834 è sostituito per prevedere che il regolamento (UE) n. 327/2011 sia abrogato dal 24 luglio 2026. Tuttavia, i suoi allegati I, II e III continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2027 per i ventilatori integrati in altri prodotti e fino al 24 luglio 2037 per i ventilatori di ricambio, conformemente ai primi due paragrafi dell’allegato II del regolamento modificato.

Entrata in vigore e applicazione del quadro modificato

Il nuovo articolo 10 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 24 luglio 2026. È però prevista l’applicazione dal 24 luglio 2024 dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1834.

Nuove definizioni tecniche negli allegati

Nell’allegato I sono aggiunte le definizioni di "velocità dell’estremità" (velocità periferica delle estremità delle pale del girante, in m/s) e di "diametro del girante" (diametro massimo misurato tra le estremità delle pale, in mm).

Modifiche alle specifiche di progettazione e alle informazioni di prova

Nell’allegato II è chiarito il regime per i ventilatori di ricambio esentati dalle specifiche di cui ai punti da 1 a 5 fino al 24 luglio 2037, a determinate condizioni. È inoltre precisato che la velocità intrinseca al punto di massima efficienza deve essere indicata come Tm e che le prestazioni devono essere descritte mediante almeno tre curve di rendimento a velocità diverse, includendo la velocità intrinseca, una velocità inferiore tra il 40% e il 50% della velocità intrinseca e un’ulteriore velocità intermedia.

Correzione dei risultati delle prove e parametri di calcolo

Nell’allegato III si prevede che i risultati delle prove siano, se del caso, corretti secondo le norme applicabili per riflettere le condizioni standard dell’aria e, ove pertinente, la velocità intrinseca applicabile, con obbligo di indicarne i dettagli nella documentazione tecnica. È inoltre precisato che il fattore di correzione Cc per la compensazione del carico parziale varia in funzione della potenza elettrica di ingresso Pe espressa in kW. La tabella relativa a Pe richiama le norme EN IEC/60034-2-1:2014 ed EN IEC 61800-9-2:2017, includendo le disposizioni sulla temperatura ambiente durante la prova, fissata tra 15 °C e 30 °C.

Tolleranze di verifica e conformità

Nell’allegato IV, se un modello non è conforme all’articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1781, anche tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi. Inoltre, quando le autorità nazionali sottopongono a prova l’unità del modello, i valori misurati e calcolati, corretti se necessario per le condizioni standard dell’aria, devono rientrare nelle tolleranze di verifica della tabella 3. Per la velocità intrinseca al punto di massima efficienza, la tolleranza è del 5% rispetto al valore dichiarato.

Come è indicizzato

Materieecodesignprodotti connessi all’energiavigilanza del mercatonormazione tecnicaambiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.