Regolamento (UE) 2026/46
Regolamento delegato (UE) 2026/46 della Commissione, del 3 dicembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere la Russia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT, aggiungendo la Federazione russa. La Commissione fonda la scelta sulla sospensione dell’adesione della Russia al GAFI e su carenze strategiche individuate nel regime nazionale, considerate potenzialmente lesive dell’integrità del sistema finanziario dell’Unione. L’effetto pratico è l’assoggettamento delle relazioni con tale giurisdizione al regime UE sui paesi terzi ad alto rischio previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 e dal regolamento delegato (UE) 2016/1675.
Modifica l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per includere la Federazione russa nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche in materia AML/CFT.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con effetto sui soggetti obbligati e sugli operatori che devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio. L’intervento riguarda l’Unione europea e, per il suo carattere di atto rilevante ai fini del SEE, è destinato a produrre effetti anche nello Spazio economico europeo secondo le regole di recepimento/applicazione pertinenti. L’esclusione rilevante è che il regolamento non disciplina in generale la materia AML/CFT, ma opera solo come aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio contenuto nel regolamento delegato (UE) 2016/1675.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675: inclusione della Russia nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio
Il regolamento delegato (UE) 2026/46 della Commissione aggiorna l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. La misura si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2015/849 e mira a proteggere l’integrità e il corretto funzionamento del sistema finanziario dell’Unione da rischi derivanti da carenze strategiche nei regimi AML/CFT di talune giurisdizioni.
Contesto normativo e presupposti della scelta
La Commissione richiama il fatto che il regolamento delegato (UE) 2016/1675 individua già i paesi terzi ad alto rischio. I considerando evidenziano che, in un sistema finanziario internazionale fortemente integrato e caratterizzato da un intenso volume di operazioni transfrontaliere, le minacce AML/CFT provenienti da una giurisdizione esterna possono riflettersi direttamente sul sistema finanziario dell’Unione.
Viene altresì richiamato il quadro introdotto dal regolamento delegato (UE) 2025/1393 e dall’articolo 1 bis del regolamento delegato (UE) 2025/1184, che imponeva alla Commissione di completare entro il 31 dicembre 2025 il riesame delle giurisdizioni la cui adesione al GAFI sia stata sospesa per gravi violazioni dei principi fondamentali dell’ente.
Valutazione della Federazione russa
La Commissione indica che l’adesione della Russia al GAFI è stata sospesa per grave violazione dei principi fondamentali del gruppo. Sulla base di una valutazione svolta con il Servizio europeo per l’azione esterna e con le autorità degli Stati membri, sono state individuate carenze strategiche nel regime russo AML/CFT.
In particolare, la valutazione segnala criticità riguardanti:
- l’indipendenza dell’unità di informazione finanziaria;
- la capacità di cooperazione con le controparti estere;
- la trasparenza sulla titolarità effettiva e l’accuratezza/disponibilità delle informazioni;
- l’applicazione della disciplina AML/CFT alle cripto-attività.
Secondo la Commissione, tali carenze espongono il mercato unico a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che devono essere mitigati attraverso l’inserimento della Russia nell’elenco dei paesi ad alto rischio.
Modifica dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. Nell’allegato è introdotto un nuovo punto IV, dedicato ai paesi terzi ad alto rischio che non sono qualificati dal GAFI come paesi esortati ad agire o soggetti a controllo rafforzato, ma la cui adesione al GAFI è sospesa.
In tale nuova categoria viene inserita la:
- Federazione russa.
La scelta è rilevante perché colloca la Russia in una specifica sottocategoria dell’elenco UE, distinta dalle tradizionali categorie legate ai lavori del GAFI, ma comunque idonea a far scattare le conseguenze previste dalla disciplina europea sui paesi terzi ad alto rischio.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per i regolamenti dell’Unione, viene precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Per i professionisti, l’effetto pratico consiste nell’aggiornamento dell’assetto di rischio paese da considerare nelle procedure AML/CFT, con particolare impatto sugli obblighi di adeguata verifica rafforzata e di gestione del rischio nelle relazioni e operazioni connessi alla Federazione russa.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 secondo quanto stabilito nell’allegato del nuovo regolamento, inserendo la Federazione russa tra i paesi terzi ad alto rischio.
Motivazione della qualificazione della Russia come paese ad alto rischio
I considerando richiamano la sospensione dell’adesione della Russia al GAFI per grave violazione dei principi fondamentali dell’ente e la conseguente necessità di un riesame ai sensi del regolamento delegato (UE) 2025/1184 e del regolamento delegato (UE) 2025/1393. La Commissione segnala carenze strategiche nella indipendenza dell’unità di informazione finanziaria, nella capacità di cooperazione internazionale, nella trasparenza della titolarità effettiva e nell’applicazione delle norme AML/CFT alle cripto-attività.
Nuova categoria nell’allegato del regolamento 2016/1675
Nell’allegato è aggiunto un nuovo punto IV dedicato ai paesi terzi ad alto rischio non individuati come paesi esortati ad agire o soggetti a controllo rafforzato da parte del GAFI, ma la cui adesione a tale ente è sospesa. In tale categoria è inserita, al numero 1, la Federazione russa.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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