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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2432

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2432 della Commissione, del 3 dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Normativa europea32025R2432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale di determinate importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo provenienti da cinque paesi terzi, nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto dalla Commissione. La registrazione serve a preservare la possibilità di riscuotere in futuro dazi antidumping con effetto retroattivo, qualora ne ricorrano i presupposti nel successivo regolamento istitutivo di dazi definitivi. La misura ha durata di nove mesi dalla sua entrata in vigore e non determina ancora l’ammontare di eventuali dazi, che dipenderà dall’esito dell’inchiesta.

Registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari di India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam, ai fini di una eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro o acciaio non legato, o di altri acciai legati escluso l’inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, originari dell’India, del Giappone, di Taiwan, della Turchia e del Vietnam. Sono esclusi i prodotti magnetici, le bande nere (prodotti arrotolati di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti), i prodotti di acciai al silicio magnetici e i prodotti laminati a freddo di acciaio rapido. La misura riguarda i codici NC/TARIC indicati nel regolamento e si applica per nove mesi dalla data di entrata in vigore; è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari di India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam

Il regolamento di esecuzione dispone la registrazione doganale di determinate importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo nell’ambito di un procedimento antidumping aperto dalla Commissione il 18 settembre 2025. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di riscuotere in futuro dazi antidumping con effetto retroattivo, se e nei limiti in cui il successivo regolamento sui dazi definitivi lo consenta.

Contesto del procedimento

La procedura origina da una denuncia presentata il 4 agosto 2025 da Eurofer per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione UE del prodotto interessato. Il regolamento precisa che, in questa fase, la Commissione non ha ancora determinato l’esistenza definitiva del dumping o del pregiudizio, né l’ammontare di eventuali dazi futuri.

Prodotto interessato e esclusioni

Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati con esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo. Il regolamento esclude espressamente:

  • i prodotti magnetici di ferro o acciaio non legato, anche arrotolati, di qualsiasi spessore;
  • i prodotti arrotolati di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti, noti come "bande nere";
  • i prodotti di altri acciai legati, di acciai al silicio, detti "magnetici";
  • i prodotti laminati a freddo di acciaio rapido.

Il regolamento riporta inoltre i codici NC e TARIC interessati, specificando che essi hanno valore informativo e possono essere modificati in seguito a diversa classificazione tariffaria.

Registrazione doganale e finalità

Le autorità doganali degli Stati membri sono invitate a registrare le importazioni del prodotto in esame originario di India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam. La registrazione è funzionale a consentire, qualora ne ricorrano i presupposti, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate.

La Commissione evidenzia che la verifica delle condizioni per la riscossione retroattiva sarà effettuata nel futuro regolamento che istituirà i dazi definitivi, se adottato.

Indicazioni sui possibili dazi futuri

Il testo richiama i dati forniti nella denuncia: margini di dumping stimati tra 3,2 % e 31,3 % e livello di eliminazione del pregiudizio stimato tra 22 % e 35 % per il 2024. Richiama inoltre due criteri del regolamento di base:

  • l’articolo 7, paragrafo 2, che prevede normalmente il dazio al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio;
  • l’articolo 7, paragrafo 2 bis, che consente un diverso calcolo in presenza di distorsioni sulle materie prime, potendo portare il dazio al margine di dumping se un livello inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.

La Commissione precisa tuttavia che, allo stato, non è in grado di quantificare i futuri dazi, sicché gli importi indicati nella denuncia hanno valore meramente informativo.

Durata, efficacia e trattamento dei dati

La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Infine, i dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Disposizioni principali

Apertura del procedimento antidumping e base giuridica

La Commissione richiama l’apertura, in data 18 settembre 2025, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari di India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam, a seguito di una denuncia presentata il 4 agosto 2025 da Eurofer per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione UE del prodotto interessato. La misura è adottata sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto soggetto a registrazione e codici tariffari

Il prodotto interessato comprende prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati escluso l’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo. Sono esclusi: i prodotti magnetici in ferro o acciaio non legato, le bande nere (arrotolati di spessore inferiore a 0,35 mm e ricotti), i prodotti di altri acciai legati in acciaio al silicio magnetico e i prodotti di acciaio legato semplicemente laminati a freddo di acciaio rapido. Il prodotto è identificato dai codici NC e TARIC elencati nel regolamento, con valore meramente informativo e suscettibile di modifica della classificazione tariffaria.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali degli Stati membri sono invitate ad adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario dei cinque paesi interessati. La registrazione è disposta d’ufficio dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Finalità della registrazione e possibile retroattività dei dazi

La registrazione è funzionale a consentire, se ne ricorreranno le condizioni giuridiche, la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle importazioni registrate. La Commissione precisa che le condizioni per l’eventuale applicazione retroattiva saranno valutate nel regolamento che istituirà i dazi definitivi, ove adottato.

Determinazione futura dei dazi e parametri richiamati

Il regolamento chiarisce che gli eventuali futuri dazi dipenderanno dagli esiti dell’inchiesta antidumping. Nella denuncia i margini di dumping sono stati stimati tra il 3,2 % e il 31,3 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 22 % e il 35 % per il 2024. Viene richiamato l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, secondo cui il dazio è normalmente fissato al livello inferiore tra dumping e pregiudizio, nonché l’articolo 7, paragrafo 2 bis, relativo alle distorsioni sulle materie prime, che potrebbe portare a fissare il dazio al livello del margine di dumping se un dazio inferiore non fosse sufficiente a rimuovere il pregiudizio.

Durata della registrazione e applicazione temporale

La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, richiamato espressamente nel testo.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalecommercio internazionaledazi doganali

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