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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2496

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2496 della Commissione, del 3 dicembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione registra ufficialmente la DOP «Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La Commissione constata che la domanda era stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica «Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir» come denominazione di origine protetta (DOP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’iscrizione, nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, della DOP «Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir», richiesta da Croazia e Slovenia e riferita a un prodotto agricolo/alimentare disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non introduce un regime generale per altre indicazioni geografiche, ma riguarda esclusivamente questa specifica registrazione, nell’ambito della procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1143 e, per la fase iniziale della domanda, del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iscrizione della DOP "Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2496 della Commissione completa la procedura di registrazione dell’indicazione geografica «Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir», qualificandola come denominazione di origine protetta (DOP) e iscrivendola nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo sistema europeo delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione, presentata congiuntamente da Croazia e Slovenia, era stata ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, allora vigente per tali procedimenti. Il nuovo regolamento del 2024 si applica alla domanda in virtù delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

Assenza di opposizioni

Nei considerando la Commissione evidenzia che, entro il termine previsto, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. Tale circostanza consente di procedere alla registrazione senza ulteriori passaggi contenziosi o istruttori.

Effetti dell’atto

Con l’articolo 1, la DOP viene formalmente iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento unionale.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir» come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti della registrazione

Nei considerando la Commissione richiama che la domanda, presentata da Croazia e Slovenia, era stata ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 ed era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. È inoltre attestato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteprodotti agricoli e alimentariqualità agroalimentare

Testo integrale

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