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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-218/17

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 29 giugno 2018. — HF contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Comitato consultivo competente per le molestie sul lavoro e per la relativa prevenzione – Decisione di rigetto della domanda di assistenza – Diritto di essere ascoltato – Principio del contraddittorio – Diniego di comunicazione del parere del comitato consultivo e dei resoconti di audizione dei testimoni – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole. — Causa T-218/17

Giurisprudenza europea62017TJ0218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il ricorso di un’ex agente contrattuale del Parlamento che lamentava molestie psicologiche e contestava il rigetto della domanda di assistenza. Ha affermato che l’AACC avrebbe dovuto trasmettere alla ricorrente il parere del comitato consultivo prima di decidere, ma ha escluso la necessità di comunicarle i resoconti delle testimonianze per ragioni di riservatezza. Nel merito, ha ritenuto che i comportamenti del superiore gerarchico, pur problematici sotto il profilo manageriale, non integrassero molestia psicologica ai sensi dello Statuto. Il ricorso e la domanda di risarcimento sono stati pertanto respinti, con una parziale condanna del Parlamento alle spese per le irregolarità procedurali riscontrate.

Domanda di assistenza di un’agente contrattuale del Parlamento europeo per asserite molestie psicologiche: obblighi di ascolto, riservatezza delle testimonianze e qualificazione dei fatti ai sensi degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto

La questione giuridica

Se, nel trattare una domanda di assistenza presentata da un agente che denuncia molestie psicologiche, l’AACC fosse tenuta a comunicare al richiedente il parere del comitato consultivo e i resoconti di audizione dei testimoni prima di adottare la decisione finale; se la procedura interna del comitato consultivo fosse viziata da irregolarità o parzialità; e se, nel merito, i fatti lamentati integrassero molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, con conseguente violazione dell’obbligo di assistenza ex articolo 24 Statuto e del dovere di sollecitudine.

Principio di diritto

Nel procedimento di assistenza avviato da un agente che denuncia molestie psicologiche, l’istituzione deve sentire utilmente il richiedente prima di respingere la domanda e, quando si avvale di un comitato consultivo e fonda la decisione sul suo parere, deve in linea di principio comunicare tale parere in versione non riservata; invece non è tenuta a comunicare, in questa fase, i resoconti di audizione dei testimoni per tutelarne la riservatezza e garantire la libertà delle testimonianze. Sul merito, la nozione di molestia psicologica dell’articolo 12 bis dello Statuto non richiede la prova di un’intenzione di nuocere: occorre una condotta inopportuna, durevole, ripetitiva o sistematica, intenzionale nel senso di volontaria, che oggettivamente leda la personalità, la dignità o l’integrità della persona. Applicando tali criteri, il Tribunale ha ritenuto che i fatti contestati, letti nel loro contesto organizzativo e relazionale, non superassero la soglia di una molestia psicologica e ha quindi respinto il ricorso e la domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 92 e 117 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
  • Articoli 92, paragrafo 3, 103 e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale

Domanda di assistenza per asserite molestie psicologiche e ricorso del Parlamento europeo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da HF, ex agente contrattuale ausiliario del Parlamento europeo, contro il rigetto della sua domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto, presentata per lamentate molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto. Il Tribunale affronta soprattutto i profili procedurali della trattazione della domanda e la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Fatti e svolgimento della procedura amministrativa

La ricorrente aveva prestato servizio in varie forme contrattuali nell’unità Audiovisivi del Parlamento e, dal settembre 2014, era in congedo di malattia. Con lettera dell’11 dicembre 2014 aveva chiesto assistenza, sostenendo di essere vittima di molestie psicologiche da parte del capo dell’unità e chiedendo protezione immediata e un’indagine amministrativa.

L’AACC aveva dapprima disposto un allontanamento della ricorrente verso un’altra unità e avviato l’indagine affidandola al comitato consultivo competente per le molestie. Nel corso della procedura interna vi furono scambi di lettere sulla competenza a decidere, sulla natura provvisoria della riassegnazione e sulla chiusura o meno della pratica. Il 3 giugno 2016 il direttore generale del personale, quale AACC, ha infine respinto la domanda di assistenza. Il successivo reclamo del 6 settembre 2016 è stato respinto dal segretario generale con decisione del 4 gennaio 2017.

Oggetto del contenzioso e motivi di ricorso

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza e, per quanto necessario, della decisione sul reclamo, oltre al risarcimento del danno morale. I motivi principali erano tre:

  • violazione dei diritti della difesa, del diritto di essere ascoltata e del principio del contraddittorio, per mancata comunicazione del parere del comitato consultivo e dei resoconti delle audizioni;
  • irregolarità e parzialità della procedura seguita dal comitato consultivo;
  • errori di valutazione nel negare l’esistenza di molestie psicologiche e violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto, nonché del dovere di sollecitudine.

Quadro normativo richiamato

La sentenza si fonda soprattutto su:

  • articolo 24 dello Statuto, relativo all’obbligo di assistenza;
  • articolo 12 bis dello Statuto, che definisce la molestia psicologica;
  • articolo 41 della Carta, sul diritto a una buona amministrazione e sul diritto di essere ascoltato;
  • articolo 48 della Carta, sui diritti della difesa;
  • articoli 90 e 92 del regime statutario e del regime applicabile agli altri agenti, quanto alla presentazione della domanda e dei reclami;
  • norme interne del Parlamento in materia di molestie e funzionamento del comitato consultivo.

Primo motivo: diritto di essere ascoltata e comunicazione del parere del comitato consultivo

Il Tribunale distingue nettamente tra diritti della difesa ex articolo 48 della Carta, che operano in procedimenti avviati contro una persona, e il diritto di essere ascoltato ex articolo 41 della Carta, che tutela il richiedente assistenza nel procedimento volto a decidere sulla sua domanda.

Ha quindi affermato che:

  • la ricorrente, quale autrice della domanda di assistenza, non poteva invocare i diritti della difesa in senso stretto, né il principio del contraddittorio come se fosse destinataria di un procedimento sanzionatorio;
  • tuttavia, prima di respingere la domanda, l’AACC doveva consentirle di esprimersi utilmente sui motivi di rigetto;
  • poiché la decisione finale si fondava anche sul parere del comitato consultivo, tale parere doveva essere portato a conoscenza della ricorrente, in linea di principio in versione non riservata e rispettosa dell’anonimato dei testimoni.

Il Tribunale ha invece escluso che l’AACC fosse tenuta a comunicare i resoconti di audizione dei testimoni nella fase precontenziosa. Ha ritenuto legittimo il mantenimento della riservatezza delle testimonianze, per evitare di compromettere la libertà di parola dei testimoni e l’efficacia delle indagini sulle molestie.

Pur ravvisando una violazione del diritto di essere ascoltata per la mancata comunicazione del parere del comitato consultivo, il Tribunale ha concluso che, nel caso concreto, tale irregolarità non era idonea a incidere sull’esito finale: la ricorrente non ha dimostrato quali ulteriori argomenti concreti avrebbe potuto formulare e l’AACC disponeva comunque anche dei resoconti delle audizioni. Il motivo è stato quindi respinto.

Secondo motivo: regolarità e imparzialità della procedura del comitato consultivo

La ricorrente sosteneva che la procedura fosse viziata perché quasi tutti i testimoni erano subordinati al presunto molestatore e perché il presidente del comitato era anche capo dell’unità Risorse umane. Contestava inoltre la mancata audizione di alcuni testimoni e di due medici di fiducia.

Il Tribunale ha respinto tali censure osservando che:

  • i funzionari e agenti del Parlamento non sono obbligati a testimoniare, anche se ciò è auspicabile;
  • il comitato consultivo dispone di un ampio margine di discrezionalità nella scelta dei testimoni da sentire e nella conduzione dell’indagine;
  • la presenza del capo dell’unità Risorse umane come presidente non bastava a dimostrare mancanza di imparzialità, specie in presenza di garanzie di autonomia, indipendenza, riservatezza e collegialità;
  • i pareri medici non erano in sé idonei a provare giuridicamente l’esistenza di molestie;
  • non era dimostrato che i testimoni avessero subito pressioni o potessero ragionevolmente temere ritorsioni.

Anche questo motivo è stato respinto.

Terzo motivo: nozione di molestia psicologica e valutazione dei fatti

Il Tribunale ha ricostruito la nozione di molestia psicologica ex articolo 12 bis dello Statuto. Ha precisato che non è più richiesto, come nel precedente orientamento giurisprudenziale, di dimostrare un’intenzione specifica di screditare o deteriorare le condizioni di lavoro della vittima; è invece sufficiente una condotta inopportuna, durevole, ripetitiva o sistematica, intenzionale nel senso di volontaria, che oggettivamente leda la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica.

Ha inoltre sottolineato che la valutazione deve essere oggettiva: conta se un osservatore imparziale e ragionevole, posto nelle stesse condizioni, considererebbe i fatti eccessivi e censurabili.

Applicando tali criteri, il Tribunale ha esaminato una serie di episodi relativi ai rapporti tra la ricorrente e il suo superiore gerarchico: messaggi di posta elettronica, riunioni di servizio, rimproveri, discussioni sul coordinamento dell’unità, sulla condivisione delle informazioni e sulla partecipazione alle riunioni. Pur rilevando un contesto conflittuale e uno stile manageriale talvolta brusco, ha ritenuto che:

  • molti rimproveri rientravano nelle prerogative del superiore gerarchico;
  • il tono, pur diretto o poco felice, non era di per sé eccessivo o lesivo;
  • le difficoltà organizzative dell’unità costituivano parte del contesto da considerare;
  • il materiale probatorio, comprese le testimonianze, non dimostrava che i comportamenti avessero superato la soglia della molestia psicologica.

Il Tribunale ha quindi escluso la violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto.

Effetti sulla domanda di assistenza e sul dovere di sollecitudine

Una volta esclusa l’esistenza di molestie psicologiche, il Tribunale ha ritenuto che l’AACC non fosse tenuta ad adottare ulteriori misure di assistenza oltre a quelle già prese inizialmente, cioè il provvedimento di allontanamento e l’indagine amministrativa.

Quanto al dovere di sollecitudine, il Tribunale ha osservato che la presenza di certificati medici o di uno stato di sofferenza non imponeva all’AACC di abbandonare la valutazione giuridica alla luce dell’articolo 12 bis dello Statuto. I certificati medici, pur rilevanti sul piano sanitario, non dimostravano da soli l’esistenza di molestie in senso statutario.

Domanda di risarcimento danni

La domanda risarcitoria è stata respinta sia per la parte strettamente collegata alle censure di annullamento, sia per i presunti illeciti autonomi relativi alla procedura del comitato consultivo.

Il Tribunale ha ritenuto che la durata complessiva della trattazione, pari a quasi 18 mesi, fosse lunga ma non irragionevole nel contesto specifico, tenuto conto dell’indagine, delle audizioni, delle fasi di ascolto della ricorrente e delle difficoltà organizzative interne. Ha inoltre escluso che fosse provata la divulgazione indebita di informazioni riservate a persone esterne al comitato.

Decisione e spese

Il ricorso è stato respinto integralmente. Tuttavia, il Tribunale ha condannato il Parlamento a sopportare le proprie spese e a rimborsare un quarto delle spese della ricorrente, a causa del mancato invio del parere del comitato consultivo nella fase precontenziosa e delle risposte contraddittorie fornite dall’istituzione sul contenuto dei documenti disponibili ai decisori interni.

Principio di rilievo pratico

La sentenza è significativa perché chiarisce, in materia di molestie nel pubblico impiego UE, che il richiedente assistenza ha diritto a essere sentito utilmente prima del rigetto della domanda e, quando l’amministrazione si basa sul parere di un organo consultivo, quel parere deve normalmente essergli comunicato; al tempo stesso, la riservatezza delle testimonianze può giustificare il diniego di accesso ai resoconti delle audizioni. Sul piano sostanziale, il giudice ribadisce che non ogni conflitto o rimprovero del superiore integra molestia psicologica: occorre una condotta oggettivamente inopportuna e lesiva, valutata nel contesto concreto.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeamolestie psicologiche sul lavorodiritto di essere ascoltatoprocedimento amministrativo internoresponsabilità extracontrattuale e risarcimento danni

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