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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-203/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018. — Dirk Andres contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Normativa tributaria tedesca concernente determinati riporti delle perdite sugli esercizi fiscali futuri (“clausola di risanamento”) – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Persona individualmente interessata – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Condizione di selettività – Determinazione del contesto di riferimento – Qualificazione giuridica dei fatti. — Causa C-203/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione incidentale della Commissione sulla legittimazione ad agire della HBH, confermando che la società era individualmente interessata dalla decisione. Accoglie invece l’impugnazione principale, ritenendo errata la determinazione del quadro di riferimento usata per valutare la selettività della clausola di risanamento tedesca. Di conseguenza annulla la sentenza del Tribunale nei capi sfavorevoli alla ricorrente e annulla anche la decisione della Commissione che qualificava la misura come aiuto di Stato incompatibile.

Aiuti di Stato e clausola di risanamento tedesca: la Corte annulla la decisione della Commissione perché la selettività è stata valutata su un quadro di riferimento troppo ristretto; respinge invece l’impugnazione incidentale sulla ricevibilità del ricorso di primo grado.

La questione giuridica

Nel ricorso principale: se il Tribunale abbia violato l’articolo 107 TFUE nel confermare la decisione della Commissione sulla clausola di risanamento tedesca, in particolare per avere individuato in modo errato il quadro di riferimento per l’analisi della selettività e per avere respinto la giustificazione della misura. Nell’impugnazione incidentale: se la HBH fosse individualmente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e quindi legittimata a impugnare la decisione della Commissione.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato fiscali, il quadro di riferimento per verificare la selettività non può essere definito in modo artificiosamente ristretto isolando solo una norma derogatoria: occorre considerare l’insieme del regime fiscale pertinente, qui comprensivo della regola generale del riporto delle perdite e della successiva limitazione per acquisizioni pregiudizievoli di quote. Poiché il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione sulla base di un quadro di riferimento erroneamente delimitato, la sua analisi della selettività è viziata e la decisione della Commissione deve essere annullata. Quanto alla ricevibilità, un’impresa può essere individualmente interessata anche se non è solo un beneficiario potenziale o effettivo del regime, quando la decisione la concerne per una situazione di fatto e di diritto che la distingue dagli altri operatori.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 10d, paragrafo 2, dell’Einkommensteuergesetz (EStG)
  • Articolo 8, paragrafo 1, dell’Einkommensteuergesetz (EStG)
  • Articolo 8, paragrafo 4, del Körperschaftsteuergesetz (KStG)
  • Articolo 8c, paragrafo 1, del Körperschaftsteuergesetz (KStG)
  • Articolo 8c, paragrafo 1a, del Körperschaftsteuergesetz (KStG)

Aiuti di Stato e clausola di risanamento tedesca: quadro di riferimento e ricevibilità del ricorso

La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto nel merito il ricorso della Heitkamp BauHolding GmbH contro la decisione 2011/527/UE della Commissione, relativa alla cosiddetta clausola di risanamento del diritto tributario tedesco. La Corte si pronuncia anche sull’impugnazione incidentale della Commissione, diretta a contestare la ricevibilità del ricorso di primo grado.

Fatti e normativa nazionale rilevante

Nel diritto tedesco, la regola generale consentiva il riporto delle perdite fiscali agli esercizi successivi. In seguito, il legislatore aveva introdotto una limitazione al riporto in caso di acquisizione pregiudizievole di quote della società, con esclusione o riduzione delle perdite riportabili. Nel 2009 era stata poi inserita la clausola di risanamento, che permetteva comunque il riporto delle perdite se l’acquisizione era finalizzata al risanamento di una società in difficoltà e ricorrevano condizioni ulteriori, tra cui il mantenimento delle strutture essenziali dell’impresa.

La HBH, in crisi dal 2008, era stata acquisita dalla controllante nel febbraio 2009 ai fini del risanamento. Le autorità fiscali tedesche avevano attestato, tramite informazione vincolante, che ricorrevano i presupposti per applicare la clausola di risanamento. Successivamente, però, dopo l’avvio del procedimento di indagine formale da parte della Commissione, l’amministrazione fiscale aveva annullato l’informazione vincolante e gli avvisi fiscali non avevano più tenuto conto della clausola.

La decisione della Commissione e il giudizio del Tribunale

La Commissione aveva qualificato la clausola di risanamento come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ritenendo che essa introducesse una deroga alla regola di prescrizione delle perdite e conferisse un vantaggio selettivo non giustificato dalla natura o struttura del sistema fiscale. Aveva inoltre ordinato il recupero degli aiuti incompatibili.

Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di irricevibilità proposta dalla Commissione, ritenendo la HBH direttamente e individualmente interessata dalla decisione, ma aveva rigettato il ricorso nel merito.

Impugnazione incidentale: legittimazione della HBH

La Commissione sosteneva che solo i beneficiari effettivi o potenziali del regime di aiuti potessero essere individualmente interessati e che la HBH non rientrasse in tale categoria. Contestava inoltre il richiamo del Tribunale al presunto "diritto acquisito" della società.

La Corte respinge questa impostazione. Richiama il criterio generale di Plaumann: un soggetto è individualmente interessato quando la decisione lo riguarda per qualità personali o per una situazione di fatto che lo distingue dagli altri. In materia di aiuti di Stato, la giurisprudenza sui beneficiari effettivi o potenziali costituisce solo un’applicazione specifica di tale criterio, non l’unico parametro possibile. La Corte osserva che il Tribunale aveva valorizzato la situazione concreta della HBH, già certificata dalle autorità fiscali tedesche, e che il riferimento al "diritto acquisito" era solo una formula sintetica per descrivere tale situazione particolare. L’impugnazione incidentale viene quindi integralmente respinta.

Impugnazione principale: errore nel quadro di riferimento per la selettività

Sul merito, la Corte accoglie il secondo motivo dell’impugnazione. Ricorda che, per qualificare una misura come aiuto di Stato, devono concorrere quattro condizioni: imputabilità allo Stato e impiego di risorse statali, incidenza sugli scambi, vantaggio selettivo e alterazione della concorrenza. Per la selettività fiscale, la Commissione deve:

  • individuare il regime fiscale "normale" applicabile nello Stato membro;
  • dimostrare che la misura deroga a tale regime introducendo una differenziazione tra operatori in situazione materiale e giuridica analoga;
  • se la misura è a priori selettiva, consentire allo Stato membro di giustificare la differenziazione in base alla natura o struttura del sistema fiscale.

La Corte censura il Tribunale perché aveva considerato come quadro di riferimento la sola norma di prescrizione delle perdite, isolandola dal regime generale del riporto delle perdite. Secondo la Corte, ciò è errato: il quadro di riferimento non può essere definito in modo artificiosamente ristretto, né può dipendere in modo decisivo dalla tecnica normativa adottata dal legislatore. Nel caso di specie, la misura controversa si inseriva nel più ampio sistema del riporto delle perdite, di cui la norma di prescrizione era una limitazione e non l’intero regime rilevante.

Poiché l’errore sul quadro di riferimento vizia necessariamente l’intera analisi della selettività, la Corte non esamina oltre le altre parti del motivo e annulla la sentenza del Tribunale nei capi impugnati.

Decisione finale della Corte

Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, la Corte decide definitivamente la controversia, poiché lo stato degli atti lo consente. Rileva che, una volta corretto il quadro di riferimento, la prima parte del primo motivo di primo grado della HBH era fondata: la Commissione aveva errato nel valutare la selettività della misura sulla base di un parametro troppo ristretto. Di conseguenza, annulla anche la decisione 2011/527/UE.

Regime delle spese

La Commissione, rimasta soccombente sia nell’impugnazione principale sia in quella incidentale, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della HBH nei due gradi di giudizio. La Repubblica federale di Germania, interveniente in primo grado, sopporta le proprie spese in appello.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statodiritto tributario direttoricorso di annullamentoricevibilità del ricorsoselettività fiscale

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