Corte di giustizia, Sentenza C-2/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 giugno 2018. — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contro Jesús Crespo Rey. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia. — Rinvio pregiudiziale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Allegato XI, rubrica “Spagna”, punto 2 – Pensione di vecchiaia – Sistema di calcolo – Importo teorico – Base contributiva di riferimento – Accordo speciale – Scelta della base contributiva – Normativa nazionale che obbliga il lavoratore a versare contributi commisurati alla base contributiva minima. — Causa C-2/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una disciplina spagnola che, per gli emigranti rientrati e iscritti a un accordo speciale di previdenza, imponeva contributi solo sulla base minima, con effetti penalizzanti sul calcolo della pensione di vecchiaia. Richiamando l’Accordo UE-Svizzera e il principio di parità di trattamento, la Corte ha ritenuto che tale disciplina sfavorisse i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori stanziali. Ne ha concluso per l’incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione applicabile.
Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone e pensione di vecchiaia: incompatibilità di una disciplina spagnola che impone al lavoratore migrante, rientrato dopo aver lavorato in Svizzera, contributi solo sulla base minima nell’ambito di un accordo speciale, penalizzandone il calcolo pensionistico.
La questione giuridica
Se l’Accordo sulla libera circolazione delle persone UE-Svizzera osti a una normativa spagnola che, per un accordo speciale di mantenimento della contribuzione, impone al lavoratore migrante contributi parametrati alla base minima, facendo poi valere tali soli contributi nel calcolo dell’importo teorico della pensione, nonostante il lavoratore abbia in precedenza versato contributi più elevati in Spagna e, per i lavoratori stanziali, sia invece possibile optare per basi superiori; in subordine, quale rimedio applicare nel calcolo della pensione.
Principio di diritto
L’Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone osta a una normativa nazionale che, nell’ambito di un accordo speciale previdenziale, obblighi il lavoratore migrante a versare contributi solo sulla base minima e faccia conseguentemente calcolare la pensione teorica considerando esclusivamente tali contributi, quando il lavoratore aveva in precedenza versato nello stesso Stato contributi su basi superiori e il lavoratore stanziale gode invece della facoltà di scegliere basi contributive più elevate; una disciplina del genere introduce una disparità di trattamento idonea a dissuadere dall’esercizio della libera circolazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Accordo sulla libera circolazione delle persone UE-Svizzera
- Articolo 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Articolo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Articolo 8 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Articolo 9 dell’allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004
- Allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004
- Allegato XI, rubrica "Spagna", punto 2, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Direttiva/legislazione nazionale spagnola citata nella decisione di rinvio (Ley General de la Seguridad Social; Orden TAS/2865/2003)
Pensione di vecchiaia e accordo speciale previdenziale: disparità di trattamento dei lavoratori migranti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Galicia in una controversia tra l’INSS spagnolo e Jesús Crespo Rey, con intervento della Tesorería General de la Seguridad Social. Il tema è il calcolo della pensione di vecchiaia di un lavoratore spagnolo che ha lavorato in Svizzera e che, al rientro o comunque in connessione con la propria posizione previdenziale, ha aderito a un accordo speciale con contributi parametrati alla base minima.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Crespo Rey aveva versato in Spagna, prima del trasferimento in Svizzera, contributi commisurati a basi superiori alla base minima. Dopo aver lavorato e contribuito in Svizzera, ha sottoscritto un accordo speciale con la previdenza sociale spagnola il 1º dicembre 2007, versando da quel momento contributi calcolati sulla base minima sino al pensionamento. L’INSS, nel liquidare la pensione di vecchiaia, ha considerato il periodo coperto dall’accordo speciale come periodo maturato in Spagna e ha preso in considerazione, per il calcolo dell’importo teorico, soltanto i contributi minimi versati nell’ambito di tale accordo. Per il periodo anteriore al dicembre 2007, ha utilizzato come base di riferimento la base contributiva spagnola più vicina nel tempo, coincidente con la base minima.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, in particolare gli articoli 1, 2 e 8 e l’articolo 9 dell’allegato I sulla parità di trattamento. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 883/2004, specialmente:
- l’articolo 52, paragrafo 1, sul calcolo delle prestazioni di vecchiaia;
- l’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), sul calcolo basato su redditi, contributi o basi contributive;
- l’allegato XI, rubrica "Spagna", punto 2, che prevede l’uso della base contributiva spagnola più vicina nel tempo per i periodi maturati in altri Stati membri.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se nell’espressione "base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo" debbano essere escluse le basi contributive determinate in applicazione di una norma che obbliga i lavoratori migranti, rientrati dopo aver esercitato la libera circolazione, a contribuire solo sulla base minima, mentre i lavoratori stanziali possono scegliere basi più elevate;
- in caso affermativo, se sia rimedio adeguato prendere in considerazione gli ultimi contributi effettivamente versati in Spagna, rivalutati, e trattare il periodo di accordo speciale come neutro.
Ragionamento della Corte
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo spagnolo, ribadendo che la valutazione dei fatti spetta al giudice nazionale e che la Corte interviene solo sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Nel merito, osserva che il regolamento n. 883/2004 non armonizza i sistemi previdenziali nazionali ma ne coordina soltanto l’applicazione; tuttavia gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione e, nel caso di specie, le regole dell’Accordo UE-Svizzera, che mira a garantire la libera circolazione e la parità di trattamento. La Corte rileva che la disciplina spagnola contestata ha l’effetto di far rientrare nel calcolo pensionistico soltanto i contributi minimi versati nell’ambito dell’accordo speciale, anche quando il lavoratore aveva precedentemente contribuito su basi più elevate. Ciò comporta una differenza di trattamento rispetto ai lavoratori stanziali, i quali possono invece mantenere la possibilità di versare contributi su basi superiori. Secondo la Corte, tale differenza è idonea a sfavorire i lavoratori migranti e quindi a ostacolare l’esercizio della libera circolazione. La Corte richiama anche il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, ma precisa che, se un’interpretazione conforme non è possibile, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’Accordo sulla libera circolazione delle persone osta a una normativa di uno Stato membro come quella spagnola controversa nel procedimento principale, nella misura in cui impone al lavoratore migrante aderente a un accordo speciale contributi calcolati sulla base minima e, per il conseguente calcolo della pensione teorica, considera solo tali contributi, nonostante il lavoratore abbia in precedenza versato contributi su basi superiori e il lavoratore stanziale disponga della facoltà di versare contributi più elevati.
Principio affermato
Una normativa nazionale di coordinamento previdenziale non può, senza violare la libera circolazione e la parità di trattamento garantite dall’Accordo UE-Svizzera, penalizzare il lavoratore che ha esercitato la mobilità imponendogli un regime contributivo meno favorevole di quello riservato ai lavoratori rimasti stabili nello stesso Stato membro.
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