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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-57/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 giugno 2018. — Eva Soraya Checa Honrado contro Fondo de Garantía Salarial. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 3, primo comma – Pagamento assicurato dall’organismo di garanzia – Indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro – Trasferimento del luogo di lavoro che impone un cambiamento di residenza del lavoratore – Modifica di un elemento essenziale del contratto di lavoro – Scioglimento del contratto di lavoro da parte del lavoratore – Principio di parità e di non discriminazione. — Causa C-57/17

Giurisprudenza europea62017CJ0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva 2008/94 tutela anche le indennità di scioglimento del rapporto di lavoro dovute al lavoratore che recede perché il datore di lavoro trasferisce il posto di lavoro imponendo il cambio di residenza, se il diritto nazionale già garantisce indennità analoghe in altre ipotesi di scioglimento o licenziamento. Nel caso spagnolo, l’esclusione operata dal Fogasa è stata ritenuta incompatibile con il principio di uguaglianza e non discriminazione. La pronuncia rafforza l’interpretazione ampia della garanzia minima offerta dalla direttiva in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Tutela del credito indennitario del lavoratore insolvente: le indennità dovute per dimissioni conseguenti al trasferimento del luogo di lavoro che impone il cambio di residenza rientrano nella garanzia dell’organismo pubblico se il diritto nazionale vi include altre indennità analoghe per scioglimento del rapporto.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94/CE debba essere interpretato nel senso che l’organismo di garanzia deve coprire anche l’indennità ex lege dovuta al lavoratore che scioglie il contratto per effetto del trasferimento del luogo di lavoro disposto dal datore di lavoro e tale da imporre il cambio di residenza, quando il diritto nazionale considera garantite altre indennità legali per scioglimento del rapporto di lavoro o per licenziamento oggettivo.

Principio di diritto

L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94 impone che, quando il diritto nazionale include tra le prestazioni garantite dall’organismo di garanzia alcune indennità legali dovute per scioglimento del rapporto di lavoro o per licenziamento oggettivo, siano ricomprese nella stessa tutela anche le indennità legali dovute al lavoratore che risolve il contratto a seguito del trasferimento del luogo di lavoro disposto dal datore di lavoro e tale da obbligarlo a cambiare residenza. Una disciplina nazionale che escluda quest’ultima ipotesi, a fronte di situazioni analoghe, viola il principio di uguaglianza e non discriminazione e non è giustificata né dal margine di discrezionalità degli Stati membri né dalle deroghe per casi eccezionali o di abuso.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 3, primo comma, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 4, paragrafi 1-3, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 12, lettera a), direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 33, paragrafi 1 e 2, statuto dei lavoratori spagnolo
  • Articolo 40, statuto dei lavoratori spagnolo
  • Articolo 41, statuto dei lavoratori spagnolo
  • Articolo 50, statuto dei lavoratori spagnolo
  • Articolo 51, statuto dei lavoratori spagnolo
  • Articolo 52, statuto dei lavoratori spagnolo

Indennità di fine rapporto e insolvenza del datore di lavoro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativo all’interpretazione dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94/CE, in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. La controversia opponeva una lavoratrice al Fogasa, organismo spagnolo di garanzia salariale, che aveva negato la copertura di un’indennità dovuta per scioglimento del contratto di lavoro.

Fatti e procedimento principale

La lavoratrice aveva scelto di sciogliere il rapporto di lavoro dopo che il datore di lavoro aveva trasferito il luogo di lavoro in una località distante oltre 450 km, circostanza che comportava per lei un necessario cambio di residenza. Il giudice del lavoro aveva condannato il datore di lavoro al pagamento dell’indennità prevista dal diritto spagnolo, ma la società era poi risultata insolvente. La lavoratrice aveva quindi chiesto al Fogasa di farsi carico della parte non pagata dell’indennità, ottenendo un diniego motivato dal fatto che l’articolo 33, paragrafo 2, dello statuto dei lavoratori limitava la garanzia a specifiche ipotesi di licenziamento o scioglimento del contratto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94, che impone agli Stati membri di far sì che gli organismi di garanzia assicurino il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, comprese le indennità dovute a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, che definisce l’ambito applicativo della direttiva;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, che lascia al diritto nazionale la definizione di alcuni termini;
  • l’articolo 4, che consente agli Stati membri di limitare in certi limiti l’obbligo di pagamento;
  • l’articolo 12, lettera a), che consente misure contro gli abusi.

Sul piano nazionale, sono rilevanti gli articoli 33, 40, 41, 50, 51 e 52 dello statuto dei lavoratori spagnolo. In particolare, l’articolo 40 riconosce al lavoratore il diritto di sciogliere il contratto con indennità quando il trasferimento del luogo di lavoro impone un cambio di residenza.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se l’indennità dovuta ex lege al lavoratore che risolve il contratto a causa del trasferimento geografico imposto dal datore di lavoro rientri nella nozione di "indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro" di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/94.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva lascia agli Stati membri il compito di precisare quali indennità rientrino nella tutela dell’organismo di garanzia. Tale facoltà, però, è soggetta al principio generale di uguaglianza e non discriminazione.

Osserva poi che, nel sistema spagnolo descritto dal giudice del rinvio, i lavoratori che sciolgono il contratto ai sensi dell’articolo 40 e quelli che ottengono indennità ai sensi degli articoli 50-52 si trovano in situazioni analoghe: in entrambi i casi il rapporto si interrompe per effetto di scelte o misure imputabili al datore di lavoro e il legislatore nazionale ha previsto un’indennità. L’esclusione dei soli lavoratori rientranti nell’articolo 40 determina quindi una differenza di trattamento che richiede una giustificazione oggettiva.

La Corte esclude che basti richiamare il margine di discrezionalità degli Stati membri, poiché nel caso concreto lo scioglimento del rapporto ex articolo 40 non è espressione di una mera scelta libera del lavoratore, ma conseguenza di una modifica sostanziale imposta dal datore di lavoro. Inoltre, il governo spagnolo non ha fornito elementi idonei a giustificare la disparità. La soluzione interpretativa contraria sarebbe anche incoerente con la finalità sociale della direttiva, che è quella di garantire una tutela minima ai lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

La Corte precisa infine che non risultano applicabili né la deroga per categorie eccezionali dell’articolo 1, paragrafo 2, né la clausola antiabuso dell’articolo 12, lettera a).

Decisione

La Corte risponde che, se secondo il diritto nazionale alcune indennità legali dovute per scioglimento del contratto per volontà del lavoratore e quelle dovute per licenziamento per motivi oggettivi rientrano nella nozione di indennità garantite, allora devono esservi ricomprese anche le indennità legali dovute per scioglimento del contratto a seguito del trasferimento del luogo di lavoro disposto dal datore di lavoro e tale da imporre il cambio di residenza.

Principi affermati

  • La direttiva 2008/94 lascia agli Stati membri la definizione delle indennità garantite, ma entro i limiti del principio di uguaglianza e non discriminazione.
  • Situazioni comparabili non possono essere trattate diversamente senza una giustificazione oggettiva.
  • L’indennità per scioglimento del rapporto dovuta al lavoratore costretto a cambiare residenza per un trasferimento del posto di lavoro non può essere esclusa dalla garanzia se il diritto nazionale tutela già indennità analoghe per altre ipotesi di cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

Materietutela dei lavoratori subordinatiinsolvenza del datore di lavoroindennità di fine rapportoprincipio di uguaglianza e non discriminazionediritto del lavoro spagnolo

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