Corte di giustizia, Sentenza C-512/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2018. — Causa promossa da HR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Residenza abituale del minore – Neonato – Circostanze determinanti per stabilire il luogo di tale residenza. — Causa C-512/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 nel senso che la residenza abituale di un neonato coincide con il luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Nel caso concreto, la Corte valorizza la stabile vita del minore con la madre a Bruxelles, il lavoro stabile della madre nello stesso luogo e i contatti regolari con il padre residente lì. Restano irrilevanti, da soli, i legami culturali con la Polonia, i soggiorni temporanei in tale Stato e l’eventuale intenzione di trasferirvisi in futuro.
Residenza abituale di un neonato ai fini della competenza in materia di responsabilità genitoriale: prevalgono gli elementi oggettivi del centro di vita rispetto a origini, cultura e intenzioni future del genitore.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003, la residenza abituale di un neonato debba essere determinata valorizzando soprattutto i legami culturali e familiari con lo Stato membro di origine del genitore che ne ha la custodia effettiva, oppure le circostanze oggettive del luogo in cui il minore vive stabilmente con il genitore e mantiene rapporti regolari con l’altro genitore; e se, in tale valutazione, debbano pesare in egual misura i legami con entrambi i genitori o in modo prevalente quelli con il genitore affidatario di fatto.
Principio di diritto
La residenza abituale del minore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, coincide con il luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita e va accertata sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti al momento della proposizione della domanda. Nel caso di un neonato, assumono rilievo determinante soprattutto la stabile convivenza con il genitore che ne ha la custodia effettiva, la permanenza di quest’ultimo e della sua attività lavorativa nello stesso luogo e i contatti regolari del minore con l’altro genitore ivi residente; non sono invece decisive, di per sé, le origini del genitore, i legami culturali e familiari con un altro Stato membro, i soggiorni precedenti per vacanze o congedi, né l’intenzione futura di trasferirsi in quello Stato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 2, punto 9, regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 8, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 12, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 3, regolamento (CE) n. 2201/2003
Residenza abituale di un neonato ai fini della competenza in materia di responsabilità genitoriale
La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, investito di una domanda sulla fissazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di una minore di 18 mesi. La Corte è chiamata a chiarire come individuare la "residenza abituale" del neonato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003, ai fini della competenza giurisdizionale internazionale.
Fatti e procedimento principale
HR, cittadina polacca, viveva e lavorava a Bruxelles; KO, cittadino belga, risiedeva anch’egli a Bruxelles. Dalla loro relazione era nata a Bruxelles la minore MO, di doppia cittadinanza polacca e belga. Dopo la separazione, la bambina viveva con la madre a Bruxelles, mentre il padre la vedeva regolarmente una volta a settimana.
HR aveva agito davanti al giudice polacco chiedendo, da un lato, la fissazione della residenza della minore presso la propria residenza e, dall’altro, un diritto di visita per il padre. Il giudice di primo grado aveva declinato la competenza ritenendo che la residenza abituale fosse in Belgio; il giudice d’appello aveva invece ritenuto competente il giudice polacco, valorizzando i legami della bambina con la Polonia, la cittadinanza e le origini della madre, la lingua polacca, i soggiorni ripetuti in Polonia e l’ipotizzata volontà della madre di rientrarvi.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 12 del regolamento n. 2201/2003, che collega le regole di competenza all’interesse superiore del minore e al criterio di vicinanza;
- l’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che fonda la competenza sul luogo di residenza abituale del minore;
- l’articolo 2, punto 9, che definisce il diritto di affidamento;
- gli articoli 12, paragrafo 3, e 15, paragrafo 1 e paragrafo 3, che disciplinano rispettivamente la proroga e il trasferimento di competenza in presenza di legami particolari con un altro Stato membro.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge le obiezioni di HR sulla completezza dei fatti e sull’utilità della risposta pregiudiziale. Ribadisce che, nel procedimento ex articolo 267 TFUE, spetta al giudice nazionale accertare e valutare i fatti, mentre la Corte interpreta il diritto dell’Unione sulla base del quadro fattuale così come esposto nel rinvio. Spetta inoltre solo al giudice nazionale valutare la necessità della domanda pregiudiziale.
Nozione autonoma di residenza abituale
La Corte ribadisce che la nozione di "residenza abituale" del minore è autonoma del diritto dell’Unione e deve essere interpretata alla luce del contesto e delle finalità del regolamento n. 2201/2003, in particolare dell’interesse superiore del minore e del criterio di vicinanza.
Il luogo di residenza abituale corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il "centro della vita" del minore, da determinarsi al momento della proposizione della domanda sulla responsabilità genitoriale, sulla base di elementi di fatto concordanti. Tra tali elementi rientrano, in via generale:
- la durata, regolarità, condizioni e ragioni del soggiorno del minore;
- la frequenza scolastica, se il minore è in età scolare;
- le relazioni familiari e sociali nel territorio considerato.
Specificità del neonato
Per un neonato, non ancora inserito in un ambiente scolastico o sociale autonomo, assumono particolare rilievo le circostanze della persona o delle persone di riferimento con cui vive e che lo accudiscono quotidianamente, di regola i genitori. Occorre quindi individuare dove tali figure siano stabilmente presenti e integrate in un ambiente sociale e familiare.
Quando il neonato vive quotidianamente con entrambi i genitori, la valutazione deve riguardare il luogo in cui entrambi sono stabilmente presenti e in cui il minore condivide l’ambiente familiare; se i genitori vivono separati, resta comunque rilevante il fatto che il minore mantenga contatti regolari con l’altro genitore residente nello stesso luogo.
Elementi ritenuti determinanti nel caso concreto
Nel caso concreto, la Corte ritiene determinanti, alla luce dei fatti accertati dal giudice nazionale:
- il fatto che MO, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia abitato con entrambi a Bruxelles;
- il fatto che, dopo la separazione, continui a vivere quotidianamente con la madre a Bruxelles, dove la madre esercita anche un’attività lavorativa a tempo indeterminato;
- il fatto che il padre continui a risiedere a Bruxelles e che la minore vi mantenga contatti regolari con lui.
Tali circostanze indicano che il centro della vita della minore si trova a Bruxelles, e quindi che la residenza abituale è in Belgio.
Elementi ritenuti non determinanti
La Corte esclude che possano, da soli, fondare la residenza abituale in Polonia:
- i soggiorni precedenti della minore in Polonia durante congedi e periodi festivi, anche se prolungati;
- le origini polacche della madre, i legami culturali della minore con la Polonia, la lingua prevalentemente utilizzata e i rapporti con i familiari residenti in Polonia;
- l’eventuale intenzione della madre di stabilirsi in futuro con la minore in Polonia.
La Corte sottolinea che i soggiorni effettuati per ferie o congedi costituiscono, di regola, interruzioni temporanee della normale vita del minore e non incidono sul luogo della residenza abituale. Analogamente, i legami culturali e familiari con uno Stato membro possono costituire indizi solo nel contesto di una valutazione globale, ma non prevalgono su elementi oggettivi come la stabile convivenza con il genitore affidatario di fatto nello Stato in cui il minore vive realmente.
Ragionamento della Corte e ruolo dell’interesse superiore del minore
La Corte evidenzia che il regolamento n. 2201/2003 privilegia la vicinanza del giudice al luogo di vita del minore, poiché i giudici di quel luogo sono normalmente nella posizione migliore per valutare il suo interesse. Per questo la cittadinanza del minore o del genitore, e i legami culturali con un altro Stato membro, non possono assumere importanza preponderante, salvo i limitati casi previsti dagli articoli 12 e 15 del regolamento.
Anche l’intenzione futura del genitore di trasferirsi in un altro Stato membro non è decisiva, perché la competenza va determinata sulla base della situazione esistente alla data di proposizione della domanda e non di un eventuale futuro mutamento della residenza abituale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale accertare tale luogo in base a un insieme coerente di elementi di fatto presenti al momento della domanda.
Nel caso di specie, la Corte indica come circostanze determinanti la stabile vita della minore con i genitori nello stesso luogo fino alla separazione, la prosecuzione della convivenza quotidiana con il genitore affidatario di fatto e la presenza e i contatti regolari dell’altro genitore nello stesso luogo. Sono invece irrilevanti, come elementi decisivi, i soggiorni temporanei nel paese di origine del genitore, i legami culturali e familiari con tale Stato e la sua eventuale intenzione di rientrarvi in futuro.
Impatto pratico
La sentenza fornisce un criterio operativo importante per i professionisti: nei casi di minori molto piccoli la residenza abituale non si determina in base a fattori identitari o di cittadinanza, ma soprattutto sulla base del luogo di effettiva vita quotidiana e di accudimento stabile. In materia di competenza internazionale, ciò rafforza l’approccio centrato sulla realtà fattuale e riduce il peso di elementi potenzialmente manipolabili o meramente programmatici.
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