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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-635/16

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 giugno 2018. — Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV contro Commissione europea. — Impugnazione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Determinazione dell’oggetto della controversia – Assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) – Settore dei trasporti per il periodo 2014‑2020 – Inviti a presentare proposte – Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) – Messaggio di posta elettronica che informa la ricorrente del rigetto della sua proposta – Decisione successiva della Commissione europea che stabilisce l’elenco delle proposte selezionate – Tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-635/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso della Spliethoff contro un’e-mail dell’INEA relativa al rigetto della sua proposta di finanziamento nel quadro del MCE. Ha ritenuto che, per la formulazione dell’e-mail e per la mancata notifica della successiva decisione della Commissione, la ricorrente potesse ragionevolmente credere di impugnare la decisione definitiva di rigetto. La causa è stata rinviata al Tribunale perché esamini il merito.

Ricevibilità del ricorso di annullamento contro un messaggio di e-mail dell’INEA e possibilità di ricondurlo alla successiva decisione della Commissione che respinge la proposta nell’ambito del MCE.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile il ricorso perché diretto contro la Commissione anziché contro l’autore dell’e-mail del 17 luglio 2015, e se, alla luce delle circostanze del caso e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il ricorso dovesse essere interpretato come diretto contro la successiva decisione di esecuzione della Commissione del 31 luglio 2015 che approvava l’elenco delle proposte selezionate e, implicitamente, respingeva la proposta della ricorrente.

Principio di diritto

In materia di ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione deve interpretare l’oggetto della controversia in modo sostanziale e non formalistico quando il destinatario, a causa della formulazione dell’atto comunicato e dell’assenza di notifica della decisione definitiva, poteva ragionevolmente ritenere di impugnare la decisione finale dell’istituzione competente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto nel considerare come atto impugnato la sola e-mail del 17 luglio 2015 e nel non ricondurre il ricorso alla decisione di esecuzione del 31 luglio 2015, adottata dalla Commissione e mai notificata alla ricorrente; l’ordinanza di irricevibilità è stata quindi annullata e la causa rinviata al Tribunale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 58/2003
  • Regolamento (UE) n. 1316/2013
  • Regolamento (UE) n. 182/2011
  • Decisione di esecuzione 2013/801/UE
  • Decisione C(2013) 9235 final
  • Decisione di esecuzione C(2015) 5274 final

Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV c. Commissione: ricevibilità del ricorso e individuazione dell’atto impugnato

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come irricevibile un ricorso di annullamento in materia di finanziamenti del meccanismo per collegare l’Europa (MCE). La Corte è chiamata a verificare se l’atto indicato dalla ricorrente, un messaggio di posta elettronica dell’INEA del 17 luglio 2015, fosse realmente l’atto lesivo o se il ricorso dovesse essere letto come rivolto contro la successiva decisione di esecuzione della Commissione del 31 luglio 2015.

Contesto normativo

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 58/2003, che disciplina le agenzie esecutive, e in particolare i poteri delegati dalla Commissione. Richiama inoltre il regolamento (UE) n. 1316/2013, che istituisce il MCE e prevede, all’articolo 18, che la Commissione conceda l’assistenza finanziaria ai progetti selezionati, e all’articolo 25, una procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Sono altresì menzionate la decisione di esecuzione 2013/801/UE, che istituisce l’INEA, e la decisione C(2013) 9235 final, che le delega specifici compiti ma riserva alla Commissione l’adozione delle decisioni di sovvenzione nel quadro del MCE.

Fatti rilevanti

La Spliethoff aveva partecipato a un invito a presentare proposte dell’11 settembre 2014 per ottenere assistenza finanziaria nel settore trasporti del MCE. Il 17 luglio 2015 riceveva un’e-mail dell’équipe INEA che comunicava che la sua proposta “non [era] stata selezionata”, aggiungendo che il procedimento di adozione della decisione della Commissione era ancora in corso e che eventuali modifiche sarebbero state comunicate separatamente. Successivamente, il 31 luglio 2015, la Commissione adottava una decisione di esecuzione che approvava l’elenco delle proposte selezionate, senza includere quella della Spliethoff; tale decisione veniva però pubblicata solo nell’ottobre 2015 e non notificata alla società.

Procedimento dinanzi al Tribunale

La Spliethoff proponeva ricorso contro la Commissione chiedendo l’annullamento della decisione asseritamente contenuta nell’e-mail del 17 luglio 2015. La Commissione eccepiva l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che l’e-mail era un atto preparatorio e che comunque non proveniva dalla Commissione. Il Tribunale accoglieva l’eccezione: riteneva che l’INEA fosse l’autore dell’e-mail, che il messaggio avesse natura provvisoria e che il ricorso non potesse essere “trasformato” in ricorso contro la successiva decisione del 31 luglio 2015.

Motivi dell’impugnazione

Dinanzi alla Corte, la Spliethoff deduceva tre motivi, dei quali la Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo. In sostanza, la ricorrente contestava al Tribunale di aver individuato erroneamente l’atto impugnato, poiché l’e-mail doveva essere intesa come notifica del rigetto definitivo della proposta da parte della Commissione. Sosteneva inoltre che, per salvaguardare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il ricorso come rivolto contro la decisione di esecuzione del 31 luglio 2015, essendo stata essa la vera decisione lesiva e non essendo mai stata notificata alla società.

Valutazione della Corte sulla ricevibilità dell’impugnazione

La Corte ricorda le condizioni di ricevibilità dell’impugnazione: devono essere indicati con precisione i punti contestati e gli argomenti di diritto, ma è possibile riproporre in appello questioni di diritto già trattate in primo grado. Applica tale criterio per ritenere ricevibili sia il primo sia il terzo motivo, osservando che la ricorrente non si limita a ripetere gli argomenti di primo grado ma critica la qualificazione giuridica operata dal Tribunale. In particolare, l’argomento sull’errore scusabile non è nuovo, poiché era già stato sollevato dinanzi al Tribunale.

Ragionamento della Corte nel merito

La Corte si concentra sulla sostanza del contenuto dell’e-mail del 17 luglio 2015 e sul contesto procedurale. Rileva che il messaggio affermava in termini chiari che la proposta della Spliethoff non era stata selezionata, aggiungendo solo che, se la decisione finale della Commissione avesse comportato modifiche, un ulteriore avviso sarebbe stato inviato. La Corte sottolinea inoltre che il Tribunale stesso aveva riconosciuto che il testo dell’e-mail poteva far pensare alla notifica di una decisione definitiva.

Decisivo è, poi, il fatto che la successiva decisione di esecuzione del 31 luglio 2015 non era stata notificata alla ricorrente e non era stata pubblicata al momento della proposizione del ricorso. La Spliethoff, quindi, non poteva identificare quella decisione come l’atto lesivo, mentre poteva ragionevolmente ritenere che l’e-mail del 17 luglio 2015 costituisse la comunicazione del rigetto definitivo da parte della Commissione. La Corte collega questa conclusione all’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva.

Errore di diritto del Tribunale

Secondo la Corte, il Tribunale ha commesso un errore di diritto: ha interpretato in modo troppo formalistico l’oggetto del ricorso, attribuendolo al messaggio di posta elettronica dell’INEA e respingendo la possibilità di leggerlo come diretto contro la decisione di esecuzione della Commissione del 31 luglio 2015. Poiché solo la Commissione era competente ad adottare la decisione di rigetto nel procedimento di selezione e sovvenzione, e poiché la ricorrente era stata indotta dal contenuto dell’e-mail a ritenere che il rigetto fosse già stato deciso, il ricorso doveva essere ricondotto alla decisione finale della Commissione.

Dispositivo e conseguenze processuali

La Corte annulla l’ordinanza del Tribunale e rinvia la causa al Tribunale, perché quest’ultimo non ha esaminato il merito della controversia. Le spese del giudizio di impugnazione sono riservate.

Principio affermato

La pronuncia afferma che, quando un messaggio comunicato da un’agenzia esecutiva lascia ragionevolmente intendere al destinatario di notificare la decisione definitiva dell’istituzione competente, e la successiva decisione finale non è stata notificata, il ricorso di annullamento va interpretato in modo sostanziale come diretto contro la decisione definitiva, per garantire una tutela giurisdizionale effettiva e non pregiudicare il diritto di ricorso per un errore indotto dal contenuto dell’atto comunicato.

Come è indicizzato

Materietutela giurisdizionale effettivaricorso di annullamentoaiuti e sovvenzioni dell’unione europeameccanismo per collegare l’europaagenzie esecutive dell’unione europea

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