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Sentenza

Sentenza n. 221/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 283/24 del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.12.2024 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 quale contributo alla sua formazione professionale.

Giustizia amministrativa202501186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che riconosceva il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 283/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 dicembre 2024. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’emissione della Carta e all’accredito complessivo di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha dato tardivamente esecuzione al giudicato, accreditando alla ricorrente le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito soltanto per la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, la ricorrente ha conseguito il bene della vita oggetto del ricorso mediante l’accredito delle somme spettanti a titolo di Carta del docente. Il Tribunale ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’Amministrazione aveva adempiuto al comando giudiziale soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi 400 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato. La liquidazione è stata contenuta in considerazione della natura seriale del contenzioso e dell’elevata ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. È stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile favorevole alla ricorrente.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa specificamente richiamata per la decisione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 1 l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • DPCM 28 novembre 2016, artt. 2, 5, 6 e 8

    Individua le modalità e le funzionalità di emissione e utilizzo della Carta del docente.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza civile quale fondamento del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue tardivamente il giudicato dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il conseguimento del bene della vita determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del processo, sia stato integralmente conseguito il risultato sostanziale imposto dal giudicato.
  • L’amministrazione che adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
  • Nella liquidazione delle spese processuali può assumere rilievo la natura seriale del contenzioso e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, giustificando una quantificazione contenuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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