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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04880/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una Regione nei confronti della società garante, per il pagamento di una somma garantita da tre polizze fideiussorie rilasciate a copertura degli obblighi assunti da una società beneficiaria di contributi pubblici per la realizzazione di un albergo. La garante aveva proposto opposizione deducendo, in sintesi, che l’obbligazione principale garantita fosse nulla, poiché un decreto ministeriale di annullamento del nulla osta regionale era intervenuto prima della delibera regionale di ammissione al finanziamento e del rilascio delle fideiussioni; in conseguenza, anche la garanzia sarebbe stata invalida. In via subordinata aveva sostenuto che la Regione avesse concorso causalmente al danno, avendo approvato e portato avanti il finanziamento nonostante l’annullamento e nonostante ritardi e criticità del progetto, con possibile applicazione dell’art. 1227 c.c. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado salvo la sola rideterminazione delle spese; nel ricorso per cassazione la garante ha denunciato violazione degli artt. 1418, 1939 e 2697 c.c. e dell’art. 1227 c.c., lamentando anche omesso esame e carente motivazione sulle questioni poste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che il ricorso fosse carente del requisito di contenuto-forma ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non esponeva in modo sintetico e completo le domande, le difese e lo svolgimento processuale, costringendo la Corte a un’inammissibile lettura degli atti. Ha inoltre ravvisato l’inammissibilità del primo motivo per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il decreto ministeriale e gli altri atti richiamati non erano riprodotti e localizzati in modo adeguato, e per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità/inefficacia della fideiussione valorizzando la presupposizione e il legittimo affidamento del garante, ritenendo al più ipotizzabili recesso o risoluzione, non chiesti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirava a contestare valutazioni di merito e l’accertamento dei fatti compiuti dai giudici di appello, non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma sulla nullità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetti del ricorso e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 1939 c.c.

    invocato per sostenere che l’eventuale nullità dell’obbligazione principale avrebbe travolto la garanzia; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sull’onere della prova, ma senza specifica critica della decisione impugnata

  • art. 1227 c.c.

    invocato per sostenere il concorso colposo della Regione nella produzione del danno; la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente di merito e quindi inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge; la Corte ribadisce che il motivo deve individuare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono errate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i vizi processuali; il ricorso è stato ritenuto carente dei requisiti di specificità e autosufficienza

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiede l’esposizione chiara e sintetica dei fatti di causa e del processo; la sua violazione comporta inammissibilità

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone una critica specifica della decisione impugnata, pena la proposizione di un "non motivo" e l’inammissibilità

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l’indicazione specifica e la localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del motivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della compatibilità del requisito di specificità del ricorso con il diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della compatibilità del requisito di specificità del ricorso con il giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno della compatibilità del requisito di specificità del ricorso con il giusto processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale legge che ha modificato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, sintetica e completa dei fatti sostanziali e processuali, delle domande, delle difese e dello svolgimento del giudizio; la mancanza di tale contenuto minimo determina inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Quando il motivo si fonda su atti o documenti del merito, il ricorrente deve trascriverne il contenuto rilevante e indicarli puntualmente, anche quanto alla loro collocazione processuale; in difetto opera l’inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a colpire solo un profilo marginale o diverso da quello decisivo, è inammissibile come non motivo.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una mera contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito; la rivalutazione delle prove e dei fatti è preclusa salvo i limiti del vizio motivazionale oggi residuato.
  • Nelle controversie sulla garanzia accessoria, la questione della nullità o inefficacia della garanzia per vicende dell’obbligazione principale deve essere articolata con specifica individuazione del rapporto tra causa di invalidità dedotta e argomentazione della sentenza impugnata; altrimenti il motivo resta inidoneo a scalfire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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