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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49557/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10/11/2020. La ricorrente deduceva vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in ordine all'attribuzione della qualifica di "amministratrice di fatto" della S.r.l. Ristorazione 23: contestava che il giudice avesse interpretato in modo parziale le dichiarazioni testimoniali e avesse dato rilievo a elementi neutri (es. attività di marketing, gestione menù, consegna buste paga) non idonei a provare l'esercizio significativo dei poteri tipici della carica di amministratore. Con un secondo motivo censurava la mancata considerazione, ai fini della riduzione della pena, delle condizioni personali e dei comportamenti successivi alla sentenza di primo grado (versamento di 20.000 euro, costituzione in appello, situazione economica).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da vizi motivazionali: mancava un'esposizione congrua e logica circa la "significatività" dell'esercizio dei poteri tipici di amministratore (art. 2639 c.c.) e si era dato rilievo a elementi neutri senza adeguato approfondimento. Perciò la sentenza del 10/11/2020 è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio limitatamente alla questione dell'estensione alla De Bastiani della qualifica di amministratrice di fatto. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    La qualifica di "amministratore di fatto" richiede l'esercizio significativo dei poteri tipici dell'amministratore; tale criterio è stato richiamato come parametro necessario anche nei reati fallimentari

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione relativo ai vizi di motivazione; la censura deve dimostrare l'insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 219

    art. 219, primo comma e secondo comma, n. 1

    Norme richiamate per le circostanze aggravanti contestate nel processo di bancarotta

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 216

    Regola sulle pene accessorie applicabili in materia fallimentare; la Corte d'appello aveva rideterminato la durata di tale pena accessoria in sede di rinvio

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 220

    Articolo relativo ad altra fattispecie contestata (da cui gli imputati erano stati assolti in primo grado); citato nel quadro fattuale

  • art. 33 legge fallimentare (curatore fallimentare)

    Richiamata in relazione all'apporto probatorio della relazione del curatore fallimentare utilizzata dal giudice di primo grado

  • artt. 216 e 223 legge fallimentare

    Principio secondo cui i destinatari delle sanzioni fallimentari vanno individuati sulla base delle funzioni concretamente esercitate e non delle mere qualifiche formali

Massime di principio

  • Per qualificare una persona come "amministratore di fatto" non è sufficiente la mera presenza o atti occasionali: è necessario dimostrare l'esercizio significativo e continuativo dei poteri tipici dell'amministratore in ambiti gestionali rilevanti (organizzazione, rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, scelte contrattuali).
  • Nei reati fallimentari conta la funzione concreta svolta, non la titolarità formale della carica: le indagini e la motivazione devono ricostruire compiutamente le attività gestionali svolte dal soggetto.
  • La Corte di Cassazione annulla quando la motivazione del giudice non affronta adeguatamente le criticità difensive o si basa su elementi neutri/non univoci: il giudice del merito deve reagire puntualmente alle censure e spiegare perché le prove ritenute decisive superano le obiezioni difensive.
  • Le domande di riduzione della pena per comportamenti successivi o per fatti attenuanti devono essere valutate e motivate specificamente: la loro considerazione può influire sulla commisurazione della pena, ma se il motivo principale di cassazione riguarda la fondatezza dell'accusa centrale, le questioni sulla quantificazione possono venire assorbite o essere riesaminate nel giudizio di rinvio.
  • In caso di rinvio la Corte d'appello che torna a decidere deve fornire una motivazione congrua e logica, riferendosi espressamente alle dichiarazioni testimoniali e agli elementi probatori contestati, evitando valutazioni frammentarie o ricostruzioni non supportate da adeguati elementi probatori.

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