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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15193/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto nei confronti dell'imputato per detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, commi 1 e 4, irrogando la pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 18.600 di multa. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, l'imputato lamentava: (i) mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio; (ii) diniego delle circostanze attenuanti generiche; (iii) condanna in violazione del canone del ragionevole dubbio, richiamando il giudizio di doppia conforme. La censura, però, non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva trattato il punto del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato come oggetto del motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'onere delle spese del procedimento e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia una causa di inammissibilità non imputabile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; doglianze meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • La deduzione di vizi sul trattamento sanzionatorio o sul diniego delle attenuanti generiche non è ammissibile se non individua puntualmente gli errori della sentenza e non si misura con la concreta argomentazione del giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, la censura che invochi il ragionevole dubbio deve comunque indicare specifiche ragioni di illogicità o di erroneità dell'accertamento, non potendo risolversi in una generica contestazione del giudizio di colpevolezza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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