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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2575

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2575 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che ritira dal mercato alcuni additivi per mangimi

Normativa europea32025R2575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 disponendo il ritiro dal mercato di additivi per mangimi per i quali non è stata presentata una domanda di rivalutazione nei termini previsti, o la domanda è stata ritirata. L’allegato elenca gli additivi interessati, distinguendo tra quelli già autorizzati a tempo indeterminato e quelli autorizzati per un periodo limitato. Il testo modifica il regolamento (CE) n. 358/2005, abroga tre regolamenti della Commissione e introduce termini transitori per l’esaurimento delle scorte di additivi, premiscele e mangimi prodotti con tali sostanze.

Ritiro dal mercato di taluni additivi per mangimi non rivalutati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, con modifiche e abrogazioni conseguenti e misure transitorie per lo smaltimento delle scorte.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi elencati nell’allegato, limitatamente alle specie e categorie di animali ivi indicate. Incide sugli operatori del settore mangimi che immettono sul mercato o utilizzano additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti con tali additivi, nell’Unione europea e negli Stati membri, in quanto atto direttamente applicabile. Sono escluse, di fatto, le specie/categorie per le quali per un determinato additivo è stata presentata o mantenuta una richiesta conforme ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003; il ritiro è limitato alle sole specie o categorie per cui la richiesta non è stata presentata o è stata ritirata.

Ritiro dal mercato di taluni additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2575 della Commissione dà attuazione all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, prevedendo il ritiro dal mercato di additivi per mangimi che non hanno formato oggetto di una domanda di rivalutazione conforme nei termini prescritti, oppure per i quali la domanda è stata ritirata. La Commissione precisa, nei considerando, che il meccanismo si applica anche agli additivi autorizzati a tempo illimitato e che, per ragioni di chiarezza, rientrano nel ritiro anche quelli le cui autorizzazioni a tempo limitato risultavano già scadute ai sensi della precedente disciplina della direttiva 70/524/CEE.

Ambito materiale e logica del ritiro

Il provvedimento riguarda solo gli additivi indicati nell’allegato e soltanto per le specie o categorie di animali ivi specificate. Nei casi in cui le domande siano state presentate o mantenute solo per alcune specie/categorie, il ritiro opera limitatamente alle specie o categorie per le quali la domanda non è stata presentata oppure è stata ritirata. In questo modo, il regolamento realizza un ritiro selettivo, coerente con l’impostazione della rivalutazione prevista dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Contenuto dell’allegato

L’allegato è articolato in due grandi gruppi:

  • additivi che erano stati autorizzati per un periodo illimitato;
  • additivi che erano stati autorizzati per un periodo limitato.

Nel primo gruppo rientrano, tra gli altri, diversi additivi per l’insilaggio, sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito di origine botanica, nonché alcuni prodotti naturali e sintetici corrispondenti, con indicazione puntuale dei nomi botanici, dei riferimenti CoE/FLAVIS/CAS/FEMA/EINECS e delle specie interessate, che sono spesso "tutte le specie" oppure categorie molto ampie di animali. Nel secondo gruppo figurano enzimi e un microorganismo, con ritiro riferito a specifiche specie zootecniche o categorie animali, ad esempio tacchini da ingrasso, scrofe, anatre, galline ovaiole e altre categorie indicate puntualmente nell’allegato.

Modifiche e abrogazioni di atti precedenti

A valle del ritiro, il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 358/2005 sopprimendo la voce 28 dell’allegato III, relativa alla 3-fitasi EC 3.1.3.8. Inoltre abroga espressamente i regolamenti (CE) n. 316/2003, (CE) n. 1811/2005 e (CE) n. 1876/2006, che disciplinavano autorizzazioni ora non più mantenibili per gli additivi interessati.

Misure transitorie

Per consentire l’adeguamento del mercato e l’esaurimento delle scorte, l’articolo 4 introduce una disciplina transitoria articolata:

  • le scorte esistenti degli additivi indicati nell’allegato, capo I.A., possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino all’8 gennaio 2027;
  • le premiscele prodotte con tali additivi possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino all’8 aprile 2027;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi o con le premiscele sopra indicate possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino all’8 gennaio 2028.

Rapporti con il regolamento (CE) n. 1831/2003

Il considerando finale chiarisce che il ritiro dal mercato non impedisce che gli additivi interessati possano essere successivamente autorizzati o sottoposti a misure sul loro status ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento si inserisce quindi nel sistema di autorizzazione, rivalutazione e ritiro previsto dalla disciplina unionale sugli additivi per l’alimentazione animale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ritiro dal mercato degli additivi elencati

L’articolo 1 dispone il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi indicati nell’allegato, per le specie e categorie di animali specificate. Il ritiro opera anche in modo parziale, quando le domande di rinnovo/rivalutazione sono state presentate solo per alcune specie o categorie, o sono state ritirate solo per alcune di esse.

Modifica del regolamento (CE) n. 358/2005

L’articolo 2 sopprime, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 358/2005, la voce 28 relativa alla 3-fitasi EC 3.1.3.8.

Abrogazione di precedenti regolamenti

L’articolo 3 abroga i regolamenti (CE) n. 316/2003, (CE) n. 1811/2005 e (CE) n. 1876/2006 della Commissione, in quanto riferiti ad additivi ora ritirati dal mercato.

Misure transitorie per le scorte e i prodotti derivati

L’articolo 4 consente: fino all’8 gennaio 2027, l’immissione sul mercato e l’uso delle scorte esistenti degli additivi di cui all’allegato, capo I.A.; fino all’8 aprile 2027, l’immissione sul mercato e l’uso delle premiscele prodotte con tali additivi; fino all’8 gennaio 2028, l’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi prodotti con tali additivi o con le premiscele sopra indicate.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: additivi interessati

L’allegato distingue tra additivi autorizzati a tempo illimitato e additivi autorizzati per un periodo limitato. Tra i primi figurano, ad esempio, diversi prodotti naturali botanici, sostanze aromatizzanti e alcuni enzimi; tra i secondi figurano, tra gli altri, 3-fitasi EC 3.1.3.8, taluni complessi enzimatici e Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R, con specifica indicazione delle specie interessate (ad esempio tacchini da ingrasso, scrofe, anatre, galline ovaiole, gatti, cani, pollame, pesci ornamentali e altri animali da compagnia a seconda del caso).

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareagricolturamercato interno

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