Regolamento (UE) 2025/2589
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2589 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping sul cloruro di colina originario della Cina e conferma l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. In base al regolamento di base (UE) 2016/1036, la Commissione istituisce dazi antidumping definitivi e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati. Il testo affronta anche questioni di definizione del prodotto, distinzione tra uso alimentare e per mangimi, e condizioni per eventuali nuovi produttori esportatori. Non sono invece accolte le richieste di esclusione del cloruro di colina per uso alimentare né la domanda di applicazione retroattiva delle misure definitive.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva del dazio provvisorio già applicato.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di cloruro di colina, in ogni forma e di ogni purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo in peso di cloruro di colina del 30 %, escluse determinate merci specificamente indicate (tra cui il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2). Rilevano i prodotti classificati, al momento del regolamento, con i codici NC ex 2923 10 00, ex 2309 90 31, ex 2309 90 96, ex 2106 ed ex 3824 99 96, originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento disciplina sia le aliquote individuali per alcune società esportatrici che l’aliquota residuale per tutte le altre importazioni dalla RPC, nonché la riscossione definitiva dei depositi versati a titolo di dazio provvisorio. Si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2589 della Commissione chiude l’inchiesta antidumping avviata il 31 ottobre 2024 sul cloruro di colina originario della RPC e, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce misure definitive. La Commissione conferma la presenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e danno subito.
Procedura e fasi dell’inchiesta
L’inchiesta è stata aperta a seguito della denuncia presentata da Balchem Italia Srl e Taminco BV, ritenuta sufficiente a giustificare l’apertura. Il prodotto è stato registrato con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/92; successivamente sono state adottate misure provvisorie con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1288 del 30 giugno 2025. Nel corso del procedimento la Commissione ha effettuato divulgazioni provvisorie e finali delle informazioni, ha ricevuto osservazioni da esportatori, importatori e dalla CFNA, e ha tenuto audizioni con alcune parti interessate.
Definizione del prodotto e questione del cloruro di colina per uso alimentare
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è definito in modo ampio: cloruro di colina in ogni forma e purezza, con o senza supporto, con contenuto minimo del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina. Una parte significativa del procedimento riguarda la richiesta di escludere il cloruro di colina destinato ad applicazioni alimentari. La Commissione respinge tale richiesta, ritenendo che i due impieghi condividano le stesse caratteristiche chimiche di base, che le differenze di processo, purezza, packaging, prezzi e clientela non bastino a creare un prodotto distinto e che un’esclusione parziale comprometterebbe l’efficacia delle misure favorendo possibili fenomeni elusivi.
Dumping e determinazione dei margini
Per la determinazione del valore normale la Commissione applica l’impostazione fondata sulle distorsioni significative nella RPC e sul ricorso a un paese rappresentativo, confermando le conclusioni già esposte nel regolamento provvisorio. Nel corso della fase finale vengono corretti alcuni parametri: tra questi, il costo del lavoro, il parametro del vapore per Aocter e l’aggiornamento di alcuni margini alla luce di errori materiali nel calcolo dei prezzi cif e dei dazi doganali. I margini di dumping definitivi risultano molto elevati, con 115,9 % per Aocter, 90,0 % per FY Feed e YB, 94,9 % per le altre società che hanno collaborato e 115,9 % per tutte le altre importazioni cinesi.
Pregiudizio, causalità e interesse dell’Unione
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, respingendo le contestazioni sulla separazione tra segmento alimentare e segmento mangimi e quelle relative al ruolo delle importazioni da altri paesi terzi. Conferma inoltre che le importazioni cinesi hanno esercitato pressione sui prezzi e contribuito al deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione. Sul piano dell’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che le misure ripristinino condizioni di concorrenza e garantiscano un approvvigionamento stabile, anche per gli utilizzatori, e respinge le obiezioni sulla presunta perturbazione della catena di fornitura.
Dispositivo e aspetti applicativi
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e prevede aliquote individuali per alcune società cinesi, condizionate alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione di origine e fabbricazione; in assenza di tale fattura si applica l’aliquota residuale. L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori, con svincolo degli importi eccedenti. L’articolo 3 disciplina l’inclusione di nuovi produttori esportatori, mentre l’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità negli Stati membri.
Riscossione retroattiva non disposta
La Commissione ha esaminato anche la possibilità di riscossione retroattiva ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, in considerazione della registrazione delle importazioni. Tuttavia, pur rilevando un aumento delle importazioni nel periodo rilevante, ha escluso la riscossione retroattiva perché non ha riscontrato le condizioni richieste, anche alla luce dell’aumento dei prezzi delle importazioni cinesi durante l’istruttoria.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e ambito oggettivo
Il prodotto interessato è il cloruro di colina, in ogni forma e purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina (CAS 72556-74-2). La Commissione conferma che il cloruro di colina per uso alimentare e quello per mangimi costituiscono un unico prodotto ai fini dell’inchiesta e delle misure.
Accertamento di dumping e margini definitivi
La Commissione conferma i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto: Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd. 115,9 %; Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. 90,0 %; Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. 90,0 %; altre società che hanno collaborato 94,9 %; tutte le altre importazioni originarie della RPC 115,9 %.
Pregiudizio notevole e nesso di causalità
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e che tale pregiudizio è causalmente collegato alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Vengono respinte le obiezioni relative all’asserita separazione tra segmento alimentare e segmento mangimi e le contestazioni sul ruolo delle importazioni da paesi terzi.
Livello delle misure e interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che l’adozione di misure definitive sia nell’interesse dell’Unione, anche alla luce dell’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Vengono respinte le argomentazioni secondo cui i dazi comprometterebbero la catena di approvvigionamento o il mercato del cloruro di colina per uso alimentare.
Aliquote individuali, fattura commerciale e controlli doganali
Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre importazioni originarie della RPC. Le autorità doganali possono chiedere documenti supplementari per verificare la correttezza della dichiarazione.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1288 sono riscossi definitivamente fino ai livelli del dazio definitivo; gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 3 consente di estendere a nuovi produttori esportatori cinesi l’aliquota media ponderata applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione, purché essi provino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1º ottobre 2023-30 settembre 2024), di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportazione significativa nell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2006
- Regolamento · 18 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2566
- Regolamento · 18 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2573
- Regolamento · 18 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2575
- Regolamento · 18 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2576
- Regolamento · 18 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2581
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →