Regolamento (UE) 2025/2581
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2581 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 che dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in una procedura antidumping avviata sulle importazioni di proteine di piselli dalla Repubblica popolare cinese. A seguito di segnalazioni su ulteriori codici della nomenclatura combinata e TARIC non considerati nell’avviso di apertura, la Commissione estende la registrazione doganale già disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144. L’effetto pratico è che anche le importazioni classificate sotto i nuovi codici indicati devono essere registrate dalle autorità doganali dell’Unione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 estendendo la registrazione doganale alle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese classificate anche sotto ulteriori codici NC/TARIC.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri e alle importazioni nell’Unione di proteine di piselli ad alto tenore proteico, con tenore proteico calcolato sul peso a secco superiore al 65 %, di qualsiasi stato fisico e forma, incluse le proteine derivate da piselli di pieno campo gialli e verdi, testurizzate o meno. L’ambito territoriale è l’Unione europea e l’ambito soggettivo riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. Restano escluse le merci non rientranti nelle classificazioni NC/TARIC elencate nell’articolo modificato, ferma la possibile riclassificazione secondo i codici indicati.
Registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2581 della Commissione modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144, adottato nell’ambito di un’inchiesta antidumping sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese. La modifica si rende necessaria perché, nel corso dell’inchiesta, diversi Stati membri e parti interessate hanno segnalato che il prodotto oggetto di indagine poteva rientrare anche in codici NC non compresi nell’avviso di apertura del 29 agosto 2025. Per questo motivo la Commissione ha aggiornato l’elenco dei codici interessati e ha esteso la registrazione doganale anche a tali voci.
Contesto e base giuridica
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea. La base giuridica richiamata è l’articolo 14, paragrafo 5, che consente di disporre la registrazione delle importazioni. Il provvedimento prende atto dell’apertura dell’inchiesta antidumping del 29 agosto 2025 e del successivo regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144, con cui era già stata disposta la registrazione delle importazioni oggetto di indagine.
Ambito materiale della misura
La misura riguarda le proteine di piselli ad alto tenore proteico, definite come prodotti con tenore proteico calcolato sul peso a secco superiore al 65 %. Il testo precisa che rientrano tutte le tipologie di proteine di piselli derivate dai piselli, compresi in particolare i piselli da pieno campo gialli e verdi, e che il prodotto può presentarsi in qualsiasi stato fisico, inclusi lo stato solido, ad esempio in polvere, lo stato liquido, in soluzione, e le forme testurizzate.
Codici doganali interessati
L’estensione opera per i prodotti attualmente classificati con una serie di codici NC e relativi codici TARIC, tra cui:
- ex 3504 00 90, con codice TARIC 3504 00 90 91;
- ex 2106 10 20, con codice TARIC 2106 10 20 40;
- ex 2106 10 80, con i codici TARIC 2106 10 80 31, 39 e 71;
- ex 2106 90 92, con codice TARIC 2106 90 92 75;
- ex 2303 10 90, con codice TARIC 2303 10 90 10;
- numerosi codici della voce 2309 10 e 2309 90, alcuni dei quali con codici TARIC specifici o con codice addizionale TARIC 8G60.
L’effetto pratico è che anche le importazioni riconducibili a questi codici, se originarie della Repubblica popolare cinese e se rispondenti alla descrizione del prodotto, devono essere registrate dalle autorità doganali.
Effetti operativi per le autorità doganali
Il regolamento modifica l’istruzione impartita alle autorità doganali: esse devono adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell’Unione dei prodotti descritti. La registrazione è funzionale alla gestione della procedura antidumping e consente alla Commissione di monitorare i flussi commerciali durante l’inchiesta.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’ambito della registrazione
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 è sostituito per includere nella registrazione le importazioni di proteine di piselli ad alto tenore proteico, con tenore proteico sul secco superiore al 65 %, in qualsiasi stato fisico, comprese le forme solide, liquide e testurizzate, originarie della Repubblica popolare cinese.
Estensione ai nuovi codici NC/TARIC
La registrazione è estesa a una serie di codici NC e TARIC specificamente elencati, tra cui ex 3504 00 90, ex 2106 10 20, ex 2106 10 80, ex 2106 90 92, ex 2303 10 90, diversi codici della voce 2309 10 e 2309 90, con alcuni codici TARIC e addizionali TARIC espressamente indicati nell’articolo modificato.
Base giuridica e istruzioni alle autorità doganali
Le autorità doganali sono istruite, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione rientranti nelle categorie individuate.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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