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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2573

Regolamento (UE) 2025/2573 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 440/2008 per quanto riguarda i metodi di prova, per adeguarli al progresso tecnico

Normativa europea32025R2573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, che elenca i metodi di prova riconosciuti ai fini REACH. La Commissione recepisce nuove e aggiornate linee guida OCSE e taluni standard EN, con l’obiettivo di allineare il quadro tecnico al progresso scientifico e ridurre l’uso di animali nella sperimentazione. Vengono inoltre soppresse alcune descrizioni complete di metodi ormai superati, rinviando alle versioni aggiornate presenti nella parte 0 dell’allegato.

Modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 per aggiornare e integrare i metodi di prova REACH alla luce del progresso tecnico e delle nuove linee guida OCSE/standard EN.

Ambito di applicazione

Si applica ai metodi di prova riconosciuti nell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, utilizzati per acquisire informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Riguarda quindi fabbricanti, importatori, dichiarante, laboratori e soggetti che producono o utilizzano dati per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche nell’Unione. Le modifiche si applicano nell’Unione europea e sono rilevanti ai fini SEE; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un nuovo regime sostanziale per le sostanze, ma aggiorna il catalogo dei metodi di prova applicabili, con soppressione di talune descrizioni complete obsolete.

Modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 per adeguamento tecnico dei metodi di prova

Il regolamento interviene sul sistema dei metodi di prova riconosciuti ai fini REACH, aggiornando l’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 alle più recenti linee guida OCSE e ad alcuni standard EN. La finalità dichiarata è duplice: mantenere l’allineamento con il progresso scientifico e tecnico e ridurre l’impiego di animali nella sperimentazione, in coerenza con la direttiva 2010/63/UE.

Contesto normativo e finalità

La Commissione agisce sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). I considerando richiamano il ruolo dell’OCSE nella produzione di linee guida armonizzate e il fatto che alcune di esse siano state aggiornate o rettificate nel 2024. Viene inoltre evidenziata la necessità di rivedere i metodi per lesioni oculari gravi/irritazione oculare, sensibilizzazione cutanea ed ecotossicità, nonché di sopprimere versioni obsolete di taluni metodi già sostituite da descrizioni aggiornate nella parte 0 dell’allegato.

Ambito di applicazione

Il regolamento non disciplina direttamente le sostanze chimiche, ma i metodi di prova da utilizzare per raccogliere dati sulle loro proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche nell’ambito del regolamento REACH. Destinatari pratici sono gli operatori economici tenuti alla generazione di dati, i laboratori che eseguono i test e, in generale, i soggetti che presentano dossier o valutazioni ai sensi del quadro REACH. Le modifiche valgono nell’Unione e sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo.

Parte 0: metodi generali e nuovi riferimenti per la polverosità

Nella tabella 1 della parte 0, la voce “Polverosità (per le nanoforme di una sostanza)” è sostituita con un elenco aggiornato di metodi. Accanto ai già presenti metodi EN 15051-1:2013, EN 15051-2:2016 ed EN 15051-3:2013, vengono introdotti i metodi EN 17199-1:2019, EN 17199-2:2019, EN 17199-3:2019, EN 17199-4:2019 ed EN 17199-5:2019, relativi alla misurazione della polverosità di materiali sfusi contenenti o rilascianti particelle respirabili.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Nella tabella 2, sezione “In vitro”, la voce relativa alle lesioni oculari gravi/irritazione oculare viene aggiornata con i riferimenti OCSE più recenti: TG 437, 438, 460, 491, 492, 492B, 494, 496 e 467. Il regolamento precisa, per alcuni capitoli, la corrispondenza tra i metodi OCSE e le voci dell’allegato del regolamento 440/2008, in modo da mantenere il quadro di equivalenza metodologica per la classificazione e la valutazione del danno oculare.

Sensibilizzazione cutanea

La sezione in vitro della tabella 2 viene aggiornata con le TG 442C, 442D e 442E, relative rispettivamente al legame covalente alle proteine, all’attivazione dei cheratinociti e all’attivazione delle cellule dendritiche nell’Adverse Outcome Pathway per la sensibilizzazione cutanea. Nella sezione in vivo, la TG 442B è sostituita con la versione 2024 del Local Lymph Node Assay con BrdU-ELISA o FCM. Il testo richiama inoltre la TG 497 sugli approcci definiti per la sensibilizzazione cutanea.

Tossicità acuta per inalazione e interferenza endocrina

Per la tossicità acuta, la riga relativa alla TG 403 è aggiornata alla versione 2024, confermando il metodo Acute Inhalation Toxicity. Quanto all’interferenza con il sistema endocrino, la tabella 2 sostituisce la riga della TG 493 con la versione 2024 sul recettore estrogenico umano ricombinante (hrER). Nella tabella 3 sono poi inserite la TG 252 (REACTIV assay), la TG 253 (JHASA) e la TG 321 (HYBIT), quest’ultima collocata nella voce “Destino e comportamento nell’ambiente”.

Soppressione di descrizioni complete obsolete

Il regolamento elimina la descrizione completa del metodo di prova del capitolo A.13 e aggiorna il relativo rinvio ai metodi equivalenti presenti nella tabella 1 della parte 0. Analogamente, nella parte B sono soppressi i testi completi dei capitoli B.2 e B.70, con rinvio ai metodi internazionali equivalenti presenti nella tabella 2 della parte 0. La scelta conferma la logica di concentrare nell’allegato le versioni aggiornate e armonizzate dei metodi di prova.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento. L’intervento riguarda l’adeguamento dei metodi di prova per riflettere il progresso tecnico e le rettifiche OCSE del 2024.

Metodi di prova per la polverosità e l’esposizione a nanoforme

Nella parte 0, tabella 1, la voce relativa alla polverosità per le nanoforme di una sostanza è sostituita includendo i metodi EN 17199-1:2019, EN 17199-2:2019, EN 17199-3:2019, EN 17199-4:2019 ed EN 17199-5:2019, oltre ai già presenti EN 15051-1:2013, EN 15051-2:2016 ed EN 15051-3:2013.

Aggiornamento dei metodi per lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Nella tabella 2, sezione in vitro, sono aggiornati e/o inseriti i riferimenti OCSE: TG 437, 438, 460, 491, 492, 492B, 494, 496 e 467. Sono inoltre soppressi i testi completi obsoleti dei metodi di prova che rinviano alle versioni aggiornate nella tabella 2 della parte 0.

Aggiornamento dei metodi per la sensibilizzazione cutanea

Nella tabella 2, sezione in vitro, sono aggiornati i riferimenti OCSE TG 442C, 442D e 442E; nella sezione in vivo, la riga relativa alla TG 442B è sostituita con la versione 2024 (BrdU-ELISA o FCM). È inoltre richiamata la TG 497 per gli approcci definiti sulla sensibilizzazione cutanea.

Aggiornamento dei metodi per tossicità acuta per inalazione

Nella tabella 2, alla voce tossicità acuta per inalazione, la riga relativa alla OECD Test Guideline 403 è sostituita con la versione 2024 (Acute Inhalation Toxicity).

Aggiornamento dei metodi per interferenza endocrina

Nella tabella 2, sezione in vitro, la riga relativa alla OECD Test Guideline 493 è sostituita con la versione 2024 sul recettore estrogenico ricombinante umano (hrER). Nella tabella 3 sono inserite la OECD TG 252 (REACTIV) e la OECD TG 253 (JHASA), oltre alla OECD TG 321 (HYBIT) nella voce destino e comportamento nell’ambiente.

Soppressione di descrizioni complete obsolete

Sono soppressi i testi completi dei capitoli A.13, B.2 e B.70; i corrispondenti metodi internazionali equivalenti sono rinviati alle tabelle aggiornate della parte 0. In particolare, per A.13 si rinvia alla tabella 1 della parte 0, mentre per B.2 e B.70 alla tabella 2 della parte 0.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichereachmetodi di provatossicologiaecotossicologia

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