Regolamento (UE) 2025/2576
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2576 della Commissione, del 18 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Chr. Hansen A/S) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato microbiologico come additivo zootecnico per il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. Contestualmente, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 aggiornando le condizioni dell’autorizzazione già esistente per il pollame da ingrasso o riproduttore, in particolare con una nuova formulazione a concentrazione dieci volte superiore. Sono fissate condizioni d’uso, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a periodi transitori per l’esaurimento delle scorte.
Autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi per tutte le specie di pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, con modifica dei termini della precedente autorizzazione per il pollame da ingrasso o riproduttore.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, all’autorizzazione e all’uso di un additivo zootecnico a base di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 destinato a tutte le specie di pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. Incide inoltre sulla precedente autorizzazione dello stesso additivo per tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, modificandone i termini tramite una nuova formulazione più concentrata. Sono previste misure transitorie per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi già prodotti ed etichettati entro specifiche date; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Alla luce del parere EFSA del 20 marzo 2025 e delle verifiche richiamate dalla Commissione, viene autorizzato un preparato microbiologico a base di tre ceppi di Bacillus come additivo zootecnico, con funzione di stabilizzatore della flora intestinale, e vengono aggiornati i termini di una precedente autorizzazione già rilasciata per lo stesso prodotto.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda l’impiego del preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. Incide anche sull’autorizzazione già concessa per tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, sostituendo l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 con un nuovo allegato recante condizioni aggiornate. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Motivazione e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3. Dai considerando emerge che il prodotto era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762; successivamente è stata presentata una nuova domanda di autorizzazione e una domanda di modifica dei termini dell’autorizzazione esistente, volta anche a introdurre una nuova formulazione con concentrazione degli agenti attivi dieci volte superiore.
Valutazione scientifica e conclusioni della Commissione
Secondo l’EFSA, il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità segnala tuttavia che il preparato, in entrambe le forme dell’additivo, non è irritante per gli occhi ma è un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; pertanto l’esposizione cutanea e respiratoria è considerata rischiosa. L’EFSA indica inoltre efficacia a 1,6 × 10^9 CFU/kg di mangime e 5,4 × 10^8 CFU/l di acqua di abbeveraggio. La Commissione ritiene dunque soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Caratteristiche dell’additivo autorizzato
L’additivo è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". È identificato con il numero 4b1894 e contiene, in forma solida, spore vitali di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840, in un rapporto 1,6:1,0:0,6, con tenore minimo di 3,2 × 10^9 CFU/g di additivo.
Condizioni d’uso e dosaggi
Per il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, l’allegato I prevede un tenore minimo di 1,6 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità del 12% e di 5,4 × 10^8 CFU/l di acqua di abbeveraggio. È espressamente consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico;
- la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Compatibilità con altri additivi
L’additivo può essere usato contemporaneamente ai seguenti coccidiostatici, nei limiti delle rispettive autorizzazioni come additivi per mangimi:
- diclazuril;
- decochinato;
- alofuginone;
- monensina;
- salinomicina;
- narasina;
- combinazione di nicarbazina e narasina;
- lasalocid.
Misure di tutela per gli utilizzatori
La Commissione impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale. Nell’allegato I si fa riferimento alla protezione delle vie respiratorie e della pelle; nell’allegato II si aggiungono espressamente guanti e occhiali.
Modifica della precedente autorizzazione e nuova formulazione
Il regolamento modifica il regime introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762, che aveva autorizzato il medesimo preparato per un periodo di 10 anni. La modifica riguarda il pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione e introduce una nuova formulazione con concentrazione 10 volte maggiore degli agenti attivi nell’additivo, passando da 3,2 × 10^9 a 3,2 × 10^10 CFU/g di additivo.
Misure transitorie e scadenze
Per evitare interruzioni commerciali e consentire l’adeguamento degli operatori, sono previste due finestre transitorie:
- additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima dell’8 luglio 2026, in conformità alle norme precedenti all’8 gennaio 2026, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima dell’8 gennaio 2027 in conformità alle norme precedenti all’8 gennaio 2026, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È adottato a Bruxelles il 18 dicembre 2025 e reca la firma della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato I come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni fissate nell’allegato.
Modifica della precedente autorizzazione
L’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 con l’allegato II del presente regolamento, aggiornando i termini dell’autorizzazione per il medesimo preparato per tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione.
Condizioni transitorie per scorte esistenti
L’articolo 3 prevede che additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima dell’8 luglio 2026, in conformità alle norme applicabili prima dell’8 gennaio 2026, possano essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima dell’8 gennaio 2027 valgono le medesime regole di esaurimento scorte.
Durata dell’autorizzazione
Gli allegati fissano la fine del periodo di autorizzazione al 8 gennaio 2036 per l’autorizzazione di cui all’allegato I e al 16 dicembre 2030 per la modifica riportata nell’allegato II.
Composizione, identificazione e analisi
L’additivo è identificato con il numero 4b1894 ed è composto da spore vitali di Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 e Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840, in forma solida, con contenuto minimo di 3,2 × 10^9 CFU/g di additivo. L’identificazione avviene mediante sequenziamento del DNA o PFGE (CEN/TS 17697) e il conteggio mediante spatolamento superficiale con agar triptone soia (EN 15784).
Condizioni d’impiego e limiti di dose
Per il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione la dose minima è pari a 1,6 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con 12% di umidità o 5,4 × 10^8 CFU/l di acqua di abbeveraggio. È previsto l’uso anche nell’acqua di abbeveraggio.
Prescrizioni operative e co-uso con coccidiostatici
Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione, stabilità al trattamento termico e stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’additivo può essere usato contemporaneamente con diclazuril, decochinato, alofuginone, monensina, salinomicina, narasina, la combinazione di nicarbazina e narasina o lasalocid, nei limiti delle rispettive autorizzazioni.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, pelle, e, nell’allegato II, anche guanti e occhiali.
Base scientifica e conformità
Il regolamento si fonda sul parere EFSA del 20 marzo 2025, che ha ritenuto il preparato sicuro per specie bersaglio, consumatori e ambiente e potenzialmente efficace alle dosi indicate. La Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Come è indicizzato
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