Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/02/2018 n. 796 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cartella di pagamento - Avviso bonario - Controllo cartolare.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la cartella fosse illegittima perché non preceduta dall'avviso bonario previsto nell'ambito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. La questione riguarda l'interpretazione degli artt. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, e in particolare se l'avviso bonario debba essere notificato anche quando l'importo dovuto deriva da un controllo meramente cartolare o dalla correzione di errori materiali.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta legittima senza necessità di un previo avviso bonario quando l'importo deriva da un controllo automatizzato basato sui dati indicati dal contribuente o dalla correzione di errori materiali. L'avviso bonario è invece necessario quando emergono profili di incertezza su questioni giuridiche, come il disconoscimento di un credito d'imposta. Nel caso descritto, non essendovi una questione giuridica incerta ma un mero controllo cartolare, la cartella è stata considerata valida.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. L'avviso bonario non è necessario quando la pretesa deriva dalla semplice liquidazione dei dati dichiarati o dalla correzione di errori materiali; è necessario quando il controllo comporta una valutazione su questioni giuridiche non evidenti.

  • Art. 54-bis del d.P.R. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA secondo una logica analoga all'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973: il previo avviso bonario è richiesto in presenza di incertezze giuridiche, ma non per meri errori materiali o per la liquidazione automatica di dati già forniti dal contribuente.

Massime di principio

  • L'avviso bonario non costituisce un adempimento sempre obbligatorio prima della cartella: è necessario soprattutto quando l'Amministrazione deve risolvere o contestare una questione giuridica non meramente automatica.
  • Se la cartella deriva da un controllo aritmetico, cartolare o automatizzato fondato sui dati indicati nella dichiarazione, oppure dalla correzione di errori materiali, può essere emessa anche senza previo avviso bonario.
  • Il disconoscimento di un credito d'imposta o altre valutazioni che richiedono un'interpretazione normativa configurano normalmente un'incertezza giuridica e rendono necessario il previo contraddittorio mediante avviso bonario.
  • Per valutare la validità della cartella occorre quindi distinguere tra un errore oggettivamente rilevabile tramite i dati dichiarati e una vera contestazione sostanziale o interpretativa della posizione fiscale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.