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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30634/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coltivatore diretto)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di riscatto agrario proposta dal proprietario-coltivatore diretto di alcuni fondi confinanti contro gli acquirenti di un terreno venduto con atto pubblico. In primo grado la domanda era stata accolta. In appello, il gravame della soccombente era stato dichiarato inammissibile per asserita introduzione di fatti nuovi; questa Corte, con precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio perché quelle deduzioni integravano mere difese e non eccezioni nuove. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha nuovamente rigettato l'appello, ritenendo: a) che il negozio fosse una compravendita e non un negotium mixtum cum donatione; b) che mancasse prova della contestata insussistenza dei presupposti del retratto; c) che vi fosse contiguità tra i fondi; d) che i fabbricati insistenti sui terreni avessero destinazione rurale e fossero pertinenze dei fondi agricoli. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e delle norme sul retratto agrario, sostenendo che il giudice di rinvio avesse riesaminato questioni precluse dal dictum rescindente; 2) violazione degli artt. 7 l. n. 817/1971, 8 l. n. 590/1965 e 2697 c.c., assumendo errato il riparto dell'onere probatorio sui requisiti oggettivi del retratto; 3) violazione degli stessi articoli e dei criteri ermeneutici, per mancata qualificazione del negozio come donazione mista; 4) errata ritenuta contiguità dei fondi; 5) errata valutazione della ruralità dei beni oggetto di riscatto; 6) nullità per omessa pronuncia e mancata ammissione di CTU su valore, contiguità e collegamento funzionale; 7) censura sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati, perché il precedente giudicato rescindente aveva deciso solo una questione processuale sullo ius novorum in appello e non aveva dettato regole sui requisiti sostanziali del retratto né sull'onere della prova; ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi, perché volti a ottenere una nuova valutazione di fatto e delle prove o a contestare l'interpretazione del contratto senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici, oltre a ritenere non decisiva e non censurabile la mancata rinnovazione della CTU e priva di interesse l'impugnazione sul contributo unificato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attivazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 384 c.p.c. e delle norme sul retratto agrario, ritenendo che il precedente arresto di legittimità avesse affrontato solo la questione processuale dello ius novorum in appello. Ha poi ritenuto inammissibili le censure sulla qualificazione del negozio, sulla contiguità dei fondi, sulla ruralità dei beni e sulla mancata CTU, perché dirette a sollecitare un riesame del merito e del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Anche il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente vincola il giudice di rinvio, ma solo nei limiti della questione effettivamente decisa; nel caso concreto il precedente arresto riguardava solo lo ius novorum in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di nuove domande e nuove eccezioni in appello non riguarda le mere difese; le contestazioni sui presupposti del retratto agrario erano mere difese e andavano esaminate.

  • art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817

    richiamato quale norma che disciplina i presupposti del retratto agrario, ma la Corte non entra nel merito della loro sussistenza perché le relative censure sono inammissibili o assorbite.

  • art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590

    richiamato quale norma sui presupposti soggettivi e oggettivi del riscatto agrario, senza che la Corte si pronunci nel merito della loro applicazione nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per il riparto dell'onere probatorio sui requisiti del retratto; la Corte esclude che il precedente giudizio rescindente avesse dettato regole sul punto.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio interpretativo sistematico del contratto, ma la censura è dichiarata inammissibile perché mira a una diversa lettura dei fatti e del negozio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento; la Corte esclude il vizio perché la CTU non era dovuta e perché mancava la decisività del mezzo istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ricorda che il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto ai limiti del vizio motivazionale oggi residuo e non consente un nuovo esame del merito o delle prove.

  • artt. 61 e 245 c.p.c.

    evocati dalla ricorrente in tema di consulenza tecnica e di prova testimoniale; la Corte reputa inconferente il richiamo all'art. 245 e discrezionale la rinnovazione della CTU.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    le censure sulle spese sono inammissibili perché la loro regolazione segue la soccombenza e il relativo capo cadrebbe solo per effetto dell'eventuale accoglimento dei motivi principali.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato ha natura meramente ricognitiva e non decisoria; contro di essa difetta interesse a impugnare.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come base del contributo unificato dovuto, rispetto al quale può operare l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione solo nei limiti della questione effettivamente decisa nel giudizio rescindente; non vi rientrano questioni di merito non esaminate nella precedente cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione o un vizio motivazionale nei ristretti limiti oggi residui.
  • La qualificazione di un contratto è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche; è inammissibile il ricorso che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli stessi elementi di fatto.
  • La valutazione della contiguità dei fondi, della natura rurale dei beni e in generale dell'attendibilità delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
  • La mancata ammissione o rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé vizio di legittimità, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito, specie quando la decisione sia già sorretta da un quadro probatorio ritenuto esaustivo.
  • Le statuizioni sulle spese processuali e sull'ulteriore contributo unificato seguono la sorte dell'esito del ricorso; l'attestazione sul raddoppio del contributo ha funzione meramente ricognitiva e non è autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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