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Ordinanza

Ordinanza n. 532/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento n. 71484, del 26 settembre 2025, con il quale il dirigente ad interim dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT Lombardia, Sede di Milano, ha disposto l'istituzione della rivendita speciale nel Comune di Pessano con Bornago (MI) posta all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti Q8, ubicato sulla S.P. 242 Km 4+578.

Giustizia amministrativa202504713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di istituzione di una rivendita speciale all'interno di un impianto di distribuzione carburanti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha istituito una rivendita speciale presso un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Pessano con Bornago. Dal testo dell'ordinanza emerge che la domanda cautelare era stata già accolta con precedente ordinanza, la quale aveva sospeso il provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame della domanda di istituzione della rivendita speciale, indicando all'Agenzia il termine di trenta giorni dalla comunicazione. I motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso non sono riportati nella presente ordinanza, che richiama integralmente le considerazioni della precedente ordinanza.

La decisione

Il TAR prende atto che, alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, l'Agenzia resistente ha riferito che il procedimento di riesame non era ancora concluso a causa di un disguido. Richiamando e confermando le ragioni già esposte nell'ordinanza cautelare n. 1412/2025, il Collegio ribadisce l'ordine di riesame del provvedimento impugnato e proroga di ulteriori trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, il termine per concludere il procedimento. Nel resto conferma la precedente ordinanza cautelare e rinvia la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 17 marzo 2026. Non viene definita nel merito la domanda di annullamento e non è disposta una nuova misura cautelare ulteriore rispetto alla conferma della sospensione e all'ordine di riesame già impartiti.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo abbia sospeso un provvedimento ai fini di un motivato riesame e l'amministrazione non abbia ancora concluso il procedimento entro il termine assegnato, il giudice può prorogare il termine per la conclusione del riesame, mantenendo ferme le restanti statuizioni cautelari.
  • La proroga del termine assegnato all'amministrazione per il riesame non definisce il giudizio di annullamento nel merito e richiede il rinvio della trattazione alla successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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